4 Marzo 2022

Corrispettivi telematici: chiarimenti sul nuovo tracciato 7.0 – I° parte

di Luca Caramaschi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con lo strumento della consulenza Giuridica (risposta n.3 dello scorso 14.02.2022) l’Agenzia delle entrate fornisce gli attesi chiarimenti in merito al nuovo tracciato XML (versione 7.0) che dallo scorso 1° gennaio 2022 deve essere obbligatoriamente utilizzato dai soggetti passivi per effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2 D.Lgs. 127/2015 a mezzo dei registratori telematici.

Semaforo rosso all’utilizzo della precedente versione 6.0

Il primo importante chiarimento di carattere generale attiene alla possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le precedenti specifiche approvate nella versione 6.0.

Sul punto l’Agenzia, mostrando una certa rigidità, precisa che i file in versione 6.0 trasmessi dal 1° gennaio 2022 potranno essere accolti solo se riferiti ad operazioni di data precedente e se trasmessi nei termini legislativamente previsti (12 giorni dall’effettuazione dell’operazione).

Laddove, quindi, la trasmissione avvenisse oltre i predetti termini si avrebbe di fatto una omessa trasmissione e, fatte salve eventuali ulteriori violazioni, a fronte di una corretta liquidazione dell’Iva dei corrispettivi sottesi, ciò comporterà l’applicazione dell’articolo 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997 e della relativa sanzione (sanzione che, si ricorda, si applica “per ciascuna trasmissione”, non potendo spontaneamente applicarsi, peraltro, la disciplina del cumulo giuridico recata dall’articolo 12 D.Lgs. 472/1997).

 

Il corretto utilizzo dei “codici natura”

Una serie di chiarimenti riguarda invece il corretto utilizzo dei “codici natura” allorquando si tratta di operazioni che non prevedono l’applicazione dell’imposta. In particolare i chiarimenti si riferiscono alle seguenti operazioni:

  • escluse (codice N1),
  • non soggette (codice N2),
  • non imponibili (codice N3),
  • esenti (codice N4).

Vediamo di seguito una rappresentazione in forma schematica dei principali chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in merito ai descritti “codici natura”.

Operazioni escluse (codice N1)
Cessioni di beni a titolo di premio, sconto o abbuono
 
Dette cessioni non concorrono, ai sensi dell’articolo 15 D.P.R. 633/1972 a formare la base imponibile, a condizione che le medesime siano previste nelle pattuizioni originarie, ovvero che non abbiano ad oggetto beni ad aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale.
Al contrario, sono soggette a Iva le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono pattuite successivamente alla contrattazione originaria, non potendo tra l’altro trovare applicazione nella specie la disposizione di cui al punto n. 4 dell’articolo 2, che limita la tassazione delle cessioni gratuite soltanto a quelle di propria produzione o commercio.
Cauzione su imballaggi (vuoto a rendere) Gli addebiti e gli accrediti relativi a somme versate a titolo di cauzione per imballaggi dei quali sia pattuita la resa, non concorrono, ai sensi dell’articolo 15 D.P.R. 633/1972 a formare la base imponibile della cessione ai fini Iva, a condizione che tali somme siano indicate distintamente in fattura (qualora entro il termine pattuito gli imballaggi non vengano restituiti, sull’ammontare dei medesimi si rende dovuta la relativa imposta).
Imposta di soggiorno Il gestore della struttura ricettiva, pur divenendo responsabile dell’imposta, non assume la veste di soggetto passivo della stessa, che permane in capo ai clienti della struttura, sottoposti alla rivalsa. Risulta quindi applicabile al caso di specie l’articolo 15, comma 1, n. 3), del decreto Iva, con utilizzo del relativo codice natura (N1).
Contributo manutenzione caldaie La tariffa relativa al segno identificativo per l’attività di accatastamento, manutenzione e controllo degli impianti termici resta fuori dal campo di applicazione dell’Iva per carenza del presupposto oggettivo di cui all’articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972; la fattispecie descritta esula, dunque, dal campo di applicazione del tributo.
Operazioni non soggette (codice N2)
Cessioni gratuite di beni (omaggi)
 
 
Le cessioni gratuite di beni non prodotti, né normalmente commercializzati dall’impresa, non sono soggette ad Iva ex articolo 2, comma 2, n.4), D.P.R. 633/1972, se di valore non eccedente i 50 euro, ovvero, quando superiore, a fronte della non detraibilità dell’imposta sugli acquisti.
Tale previsione, valida anche per i professionisti, comporta, nei documenti commerciali emessi in riferimento a tali prestazioni, l’utilizzo del codice natura N2.
Buoni multiuso
 
 
 
 
Per i buoni multiuso l’Iva sarà esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati; qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto ad Iva.
I trasferimenti (medio tempore) del buono corrispettivo multiuso non comportano anticipazione della cessione del bene o della prestazione di servizio e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini Iva.
Si ritiene pertanto che la cessione dei buoni effettuata dall’emittente a favore dell’azienda cliente non assuma rilevanza ai fini dell’Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972.
Caparre confirmatorie e penitenziali
 
 
 
La caparra confirmatoria ex articolo 1385 cod. civ., anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve ad una funzione risarcitoria, comune alla caparra penitenziale laddove il risarcimento è riconosciuto, in misura predeterminata, in favore di una parte a fronte della facoltà di recesso dell’altra (vedi articolo 1386 cod. civ.). La stessa non è, quindi, soggetta a Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli articoli 2 e 3 D.P.R. 633/1972 così come le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, non costituendo un parziale pagamento anticipato del prezzo, non rientrano nell’ambito applicativo dell’Iva.
Campioni gratuiti di modifico valore
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n.4), del decreto Iva, le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa sono operazioni imponibili ai fini Iva.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede una deroga alla generale regola dell’imponibilità per le “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati”.
Per rientrare in questa eccezione è necessario, quindi, che si verifichino le seguenti condizioni, richieste congiuntamente:
1) deve trattarsi di campioni gratuiti;
2) i beni devono essere appositamente contrassegnati;
3) i campioni devono essere di modico valore.
Valori bollati e postali
 
 
Il regime di non assoggettabilità all’Iva previsto dalla lettera i) del comma 3 dell’articolo 2 D.P.R. 633/1972 concernente “le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari”, ha valenza oggettiva, con la conseguenza che dette cessioni devono considerarsi escluse dal campo di applicazione dell’imposta a prescindere dal soggetto, pubblico o privato, che le ponga in essere, purché, beninteso, si tratti di valori ancora utilizzabili venduti al valore facciale.
Beni soggetti a disciplina concorsi e operazioni a premio
 
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera m), D.P.R. 633/1972 non sono considerate cessioni agli effetti dell’Iva “le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Al riguardo, si osserva che l’assegnazione del bene non può, per la parte corrispondente al pagamento del contributo, considerarsi “premio” e rientrare nella disciplina delle operazioni di cui al citato R.D.L. n. 1933/1938 e successive modificazioni.
Dunque, esclusa la parte corrispondente al contributo, il valore residuo della cessione risulta non soggetto ad Iva e, come tale, inquadrabile nelle operazioni aventi natura N2.
Regime monofase
 
 
Il regime speciale Iva c.d. “monofase” è diretto a semplificare l’applicazione dell’imposta, prevedendone l’assolvimento in capo al solo soggetto che si trova a monte della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall’utente, con la conseguenza che le successive operazioni, che si concretizzano, di fatto, nella mera distribuzione, sono considerate fuori del campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del Decreto Iva.
Regime forfettario
 
 
La “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, disponibile sul più volte citato sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, ha precisato che il codice N2.2 va utilizzato “In tutti i casi in cui un soggetto Iva (ad esempio “Forfettario”) non è obbligato ad emettere fattura”.
Le indicazioni fornite risultano applicabili anche in tema di corrispettivi e documento commerciale per il quale, dunque, il codice natura da utilizzare nel caso di operazioni poste in essere dai soggetti che rientrano nel regime c.d. “forfetario”, è N2.
Operazioni non imponibili (codice N3)
Cessioni a organismi internazionali
 
 
L’articolo 72 del Decreto Iva equipara, a determinate condizioni (reciprocità, ammontare delle operazioni superiore a 300 euro, ecc.), alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del medesimo decreto, le operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali (Onu, Nato, Unione europea, ecc.).
Non vi è dubbio quindi che dette operazioni, non diversamente da quanto accade per le esportazioni ed i servizi internazionali di cui ai richiamati articoli 8, 8-bis e 9 del decreto Iva, vadano inquadrate tra quelle non imponibili, identificate con il codice natura N3.
Cessioni a viaggiatori extra-Ue
 
 
Nelle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea disciplinate dall’articolo 38-quater del decreto Iva i commercianti al minuto che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia i dati dei corrispettivi giornalieri documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante un documento commerciale, salvo nei casi di emissione della fattura.
I due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti.
Tuttavia, laddove il cedente, oltre ad emettere la fattura tax free (sistema Otello 2.0), dovesse emettere il documento commerciale, lo stesso andrà emesso indicando il codice natura N3 solo nell’ipotesi di cui all’articolo 38-quater, comma 1, del decreto Iva (cessioni senza pagamento dell’imposta), rimanendo le ulteriori cessioni “normali” operazioni soggette ad imposta, salvo suo successivo rimborso al ricorrere delle condizioni legislativamente previste.
Operazioni esenti (codice N4)
Cessioni/prestazioni Covid-19
 
 
Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in corso, l’articolo 1 L. 178/2020 ha stabilito, fino al 31 dicembre 2022:
–  al comma 452 che le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti da Iva ma con diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972
– al comma 453 che si applica il medesimo trattamento per le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.
Precisa l’Agenzia che per le operazioni in esame l’utilizzo del codice natura N4 (relativo alle operazioni esenti) è ammissibile a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione Iva.