12 Gennaio 2017

IRI con il rebus prelievi

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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Il tema dei prelievi nel nuovo meccanismo IRI è destinato a suscitare non poche polemiche, rispetto alle quali solo l’intervento interpretativo da parte dell’Amministrazione finanziaria potrà dettare (o almeno cercare di dettare) le linee guida da seguire. Il problema sorge in riferimento al secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 55-bis del Tuir, secondo cui “Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci”. Tradotto in termini pratici il legislatore ha inteso dividere due fattispecie: il reddito d’impresa e le “remunerazioni/prelevamenti” dei soci. La prima componente, che può definirsi di reddito d’impresa “puro” al netto delle somme prelevate e destinate dunque a finalità personali, è tassata al pari di ogni altra tipologia di reddito d’impresa con la medesima aliquota del 24%; la seconda è soggetta alle aliquote personali progressive.

Lo schema normativo prevede che i prelievi siano dedotti dal reddito d’impresa da sottoporre a IRI “nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata”. Se a regime la norma non pone problemi interpretativi elevati, l’interrogativo principale riguarda il primo periodo di applicazione della nuova imposta. Vedendo la relazione illustrativa, nell’esempio prodotto si ipotizza un reddito di 100 e un prelievo di 40, con IRI applicata su 60 (importo tassato al 24%) e aliquote progressive sul reddito/prelievo di 40. La norma come detto afferma che i prelievi sono ammessi in deduzione nei limiti del reddito tassato al 24% del periodo o dei periodi precedenti; posto che trattasi del primo periodo di applicazione, allora il solo parametro di riferimento è rappresentato dal reddito IRI tassato al 24% del periodo medesimo. Nell’esempio della relazione illustrativa, il reddito IRI è 60, il prelievo di 40 è capiente e non sembrano crearsi punti di conflitto.

La frattura logica invece si genera se il prelievo è, ad esempio, di 60. Applicando in maniera “piatta” la disposizione, sembrerebbe che l’imponibile IRI sia 40, ma in realtà ciò è in contrasto con la disposizione: il prelievo dovrebbe essere ammesso in deduzione fino a concorrenza dell’imponibile IRI. Di fatto, il limite massimo dovrebbe essere l’ammontare di 50 e in caso di prelievo di 60 la deduzione dovrebbe fermarsi a 50, con tassazione di 50 ai fini IRI e 50 in maniera progressiva. Quale però è il destino dei restanti 10 prelevati? Le tesi dottrinali si scontrano e sembra che tutto sia possibile. Alcuni hanno sostenuto che nel primo periodo impositivo non siano possibili prelievi. Altri ritengono che la norma comunque trova applicazione e pertanto nell’esempio del prelievo di 60 avremmo imponibile IRI 40 e tassazione ordinaria su 60, di fatto “forzando” la limitazione normativa.

La questione però si ingarbuglia se si è addirittura in una ipotesi di prelievo di 130. Anzitutto bisogna superare il vincolo civilistico dell’eventuale corresponsione dell’acconto sull’utile; in secondo luogo serve sviscerare il meccanismo impositivo, perché anche accettando la tesi dell’applicazione della norma senza il limite dell’IRI tassata, avremmo un reddito IRI azzerato (100 di reddito diminuito del prelievo di 100) con il dubbio dell’ammontare di tassazione personale dei soci, perché, stando al comma 3 dell’articolo 55-bis del Tuir, la tassazione dovrebbe essere limitata all’ammontare del prelievo capiente nel reddito imponibile IRI. Nel caso pertanto trattasi di zero, 100 o 130? Leggendo pedissequamente la norma, l’imponibile sarebbe zero, circostanza francamente asistematica. Con una soluzione mediata, dovrebbe asserirsi che l’imponibile sia 100, dovendo però attribuire un destino all’ulteriore prelievo di 30. La terza soluzione è di tassare in maniera ordinaria 130 e stabilire che i 30 di prelievo in eccedenza siano da considerare “perdita” del periodo d’imposta successivo.

Forse la soluzione “di compromesso” da adottare è che a prescindere dal primo periodo d’imposta, comunque il reddito IRI è nettizzato dei prelievi eseguiti, potendosi determinare anche un perdita riportabile. In forza di una simile soluzione di “sopravvivenza”, l’imponibile IRI dovrebbe essere sempre pari alla differenza tra reddito e prelievi (pur se eccedenti il medesimo imponibile IRI), mentre i prelievi dovrebbero essere sempre tassati progressivamente per il loro intero ammontare (anche in questo caso a prescindere dall’imponibile IRI).

Altrimenti la sola via d’uscita è stabilire che nella nuova disposizione di fatto sussiste un limite ai prelievi nel primo periodo d’imposta, asserendo che mai possono eccedere l’ammontare dell’imponibile IRI. A ben vedere trattasi della soluzione “drastica” più aderente alla norma, secondo cui di fatto l’ammontare già sottoposto ad IRI rappresenta il plafond per l’esecuzione dei prelevamenti. Ma allora servirebbe una precisazione in tal senso, da valutare anche e soprattutto in termini civilistici, non potendosi di certo asserire che trattasi di una disposizione solo di carattere fiscale; d’altra parte, senza una vera e propria limitazione al prelievo la soluzione non appare efficace, perché in caso di prelievi “eccedenti” non sembra possibile asserire che, da un lato, la deducibilità è fino a concorrenza dell’IRI tassata e, dall’altro, che l’eventuale eccedenza sia non deducibile e tassata in maniera progressiva, altrimenti generandosi una duplicazione del prelievo fiscale.

Il tutto non dimenticando che nei vari ragionamenti di convenienza è proprio la componente “prelievo” ad essere rilevante. L’ammontare del prelievo, infatti, è determinante, sia per evitare contestazioni circa le capacità reddituali dei soggetti persone fisiche, altrimenti esposte al redditometro, sia per valutare l’impatto IRPEF tenendo presente lo scomputo di detrazioni e deduzioni.

Ed allora se è vero che entrano in gioco il quadro RP e i carichi di famiglia, è altrettanto vero che servono risorse adeguate per fronteggiare in maniera diretta ed indiretta gli oneri sociali che consentono le detrazioni e le deduzioni suddette: della serie, il prelievo non solo deve servire a coprire direttamente i costi indicati in RP (si pensi alle spese mediche, piuttosto che ai contributi, ai mutui o ai lavori di ristrutturazione), ma anche permettere lo svolgimento dell’ordinaria vita quotidiana del nucleo familiare del contribuente.

Al che è evidente che l’entità del prelievo eseguibile, le relative implicazioni e gli impatti in termini di convenienza rappresentano un vero e proprio rebus; la conoscenza degli eventuali limiti e dei meccanismi impositivi diviene un elemento indispensabile per giungere ad una soluzione accettabile e non resta che attendere fiduciosi che l’Amministrazione finanziaria dia valide indicazioni al riguardo.

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