12 Ottobre 2016

Deducibili i servizi infragruppo senza necessità di una “super prova”

di Fabio Landuzzi
Scarica in PDF

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, sentenza n. 693/13/16 del 22 febbraio 2016, nel confermare la precedente sentenza del giudice provinciale, ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria facente seguito ad una contestazione che era stata eccepita ad una società residente – controllata da altra società italiana – in merito alla deduzione di costi sostenuti per alcune prestazioni ricevute da una propria parte correlata e relative ad attività direzionali e commerciali inerenti l’acquisto e la vendita dei prodotti rientranti nel business della controllata. In particolare, dalla lettura della sentenza emerge che la contestazione sollevata dai verificatori si basava essenzialmente:

  • sul fatto che le prestazioni che avevano originato i costi erano rese da un soggetto che era a sua volta amministratore delegato della controllante, il che creava una sovrapposizione di funzioni tale per cui colui che prestava l’attività di consulenza all’origine del costo sarebbe stato già remunerato per tali servizi,
  • sulla presunta antieconomicità della fattispecie,
  • sul fatto che l’addebito di tale costo avrebbe rappresentato un mero espediente contabile volto a perseguire finalità di tax planning,

concludendo così che il costo non avrebbe potuto avere rilevanza fiscale per la presunta carenza del requisito di inerenza.

Ebbene, i Giudici della CTR dell’Emilia Romagna, nel richiamare l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 6548/2012) hanno dapprima evidenziato che è inerentetutto ciò che sul piano dei costi e delle spese appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in modo indiretto, rimanendone escluso solo quanto si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore”.

Il fatto che la prestazione fosse resa da una parte correlata – nel caso di specie, da un dirigente della controllante – non determina di per sé la necessità che la dimostrazione dell’inerenza dei costi sostenuti per tali servizi debba essere subordinata alla produzione di una sorta di “super prova” da parte della controllata; i costi sostenuti per attività preparatorie alla produzione dei ricavi imponibili per l’impresa hanno quindi carattere di inerenza ai fini fiscali, quand’anche si tratti di ricavi a manifestazione futura.

Una diversa tesi sarebbe figlia di un approccio formalistico, ovviamente fermo restando l’onere in capo al contribuente che sostiene la spesa di produrre documentazione da cui si possa trarre l’evidenza dell’importo sostenuto e della causa economica della prestazione. Nel caso di specie, la controllata aveva documentato attraverso il contratto la natura del servizio reso, e risultava evidente la sua proporzionalità rispetto ai ricavi conseguiti.

La CTR dell’Emilia Romagna afferma, nella parte finale della sentenza, che il potere dell’Amministrazione non può legittimamente spingersi sino a svolgere un sindacato sulla effettiva utilità del costo ai fini della produzione dei ricavi; naturalmente, a meno che sia dimostrato che si tratta di prestazioni inesistenti o simulate.

Il fatto che si tratti di servizi resi da parti correlate, oppure che vi sia corrispondenza fra le compagini sociali delle parti contraenti, non può di per sé assurgere a prova o indizio di fittizietà dell’operazione, poiché si tratta di una mera presunzione se non accompagnata da elementi certi, precisi e concordanti.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Fiscalità internazionale: casi operativi e novità