22 Gennaio 2016

Dati sanitari: per l’invio c’è tempo fino al 9 febbraio

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF

Prorogata al prossimo 9 febbraio la scadenza per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati sanitari relativi al 2015 per la predisposizione del 730/2016 precompilato. Il rinvio non avrà alcun impatto sui contribuenti.

Lo ha reso noto l’Agenzia delle entrate con un comunicato stampa di ieri pubblicato sul proprio sito internet.

Quindi, i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per le prestazioni non erogate o parzialmente erogate avranno qualche giorno in più per eseguire l’adempimento (fissato in origine al 1 febbraio 2016).

Il differimento va incontro alle esigenze rappresentate dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria, anche in considerazione della novità dell’obbligo comunicativo.

Nonostante la trasmissione delle spese mediche sostenute nel 2015 sia strettamente legata alla predisposizione del 730/2016 precompilato, l’Agenzia assicura che la relativa proroga non avrà alcun effetto sul calendario della campagna dichiarativa in arrivo.

Slitta, invece, al 9 marzo 2016 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle entrate il proprio rifiuto all’utilizzo dei dati sanitari ai fini dell’elaborazione del modello precompilato. L’opposizione potrà essere fatta:

  • direttamente all’Agenzia delle entrate fino al 31 gennaio 2016;
  • accedendo all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) dal 10 febbraio al 9 marzo 2016.

Si ricorda che sono obbligati alla trasmissione dei dati delle prestazioni erogate:

  • le ASL;
  • le aziende ospedaliere;
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • i policlinici universitari;
  • le farmacie pubbliche e private;
  • i presidi di specialistica ambulatoriale e strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Rimane ancora da sciogliere il nodo legato all’applicabilità delle sanzioni. A riguardo, il comma 5-bis, dell’articolo 3, D.Lgs. 175/2014, inserito dal D.Lgs. 158/2015, dispone che

  • nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle prestazioni erogate, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro;
  • nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa;
  • se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Tale regime sanzionatorio, in origine, sarebbe dovuto entrare in vigore soltanto dal 1° gennaio 2017, rendendo di fatto non sanzionabile la prima trasmissione dei dati sanitari relativi al 2015. Tuttavia, la Legge di Stabilità 2016 ha anticipato la data di entrata in vigore del nuovo regime al 1° gennaio 2016 andando a colpire anche la trasmissione in scadenza.

Peraltro, la stessa Legge di Stabilità ha introdotto nell’articolo 3 D.Lgs. 175/2014 il nuovo comma 5-ter, secondo cui, nei casi di ritardo lieve o di errata trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata, non vi è comunque alcuna sanzione.

In tal senso, urgono chiarimenti sul significato da attribuire alla formulazione “lieve tardività” utilizzata dalla norma che ricorda tanto quella di “lieve inadempimento” utilizzata in materia di rateazioni e che tollera un ritardo di non oltre 7 giorni.