13 Settembre 2014

Adempimenti a seguito del decesso del professionista

di Federica Furlani
Scarica in PDF

In caso di 
decesso di un professionista ci sono una serie di 
adempimenti che gli eredi dello stesso devono porre in essere per “concludere” l’attività di lavoro autonomo esercitata e per dichiarare i relativi redditi.
Poiché l’attività professionale, a differenza di quella imprenditoriale, cessa con la morte del professionista, innanzitutto 
entro 30 giorni dalla morte del professionista, gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate la 
dichiarazione di cessazione di attività utilizzando l’apposito modello indicando i dati del de cuius e quelli relativi al rappresentante con i propri dati in qualità di erede.
Per quanto riguarda gli 
adempimenti dichiarativi, in considerazione del fatto che i redditi del professionisti seguono il 
criterio di cassa, i compensi riscossi e le spese sostenute fino al giorno della morte del professionista costituiscono componenti positivi e negativi del 
reddito di lavoro autonomo del professionista deceduto, che gli eredi devono dichiarare al nome del de cuis.
È l’erede a presentare il modello Unico PF per conto del de cuius (non il modello 730), indicandone nel frontespizio i dati anagrafici come contribuente e indicando invece i propri nella sezione apposita riservata a 
chi presenta la dichiarazione per altri soggetti, con il codice carica “7” e trascrivendo la data del decesso. È sempre l’erede che sottoscrive la dichiarazione. Per il deceduto non può essere presentato il modello Unico Mini.
Per quanto riguarda i 
termini di presentazione: la dichiarazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate nei termini ordinari, e cioè 
entro il 30 settembre, per la persona deceduta nell’anno d’imposta per il quale si compila la dichiarazione, ovvero entro il mese di febbraio dell’anno in corso. Per i soggetti 
deceduti dal 1 marzo i termini sono 
prorogati di sei mesi.
Può succedere inoltre che gli eredi si trovino ad incassare compensi del lavoro del professionista o debbano provvedere al pagamento di spese di natura professionale.
Ai sensi dell’
art. 7 comma 3 del Tuir
In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell’art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
Pertanto 
tutti i redditi, prodotti dal defunto e riscossi dagli eredi o legatari, conservano la loro natura di redditi di appartenenza, e quindi di 
lavoro autonomo, e vanno dichiarati nell’anno di percezione (
quadro RM) e quindi tassati in capo agli eredi o legatari 
mediante tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 917/1986, salvo opzione per la tassazione ordinaria.
Nell’ipotesi in cui il professionista deceduto abbia effettuato una certa prestazione rientrante nel campo di applicazione dell’Iva e sia morto prima di emettere la relativa fattura o di riscuotere il relativo corrispettivo, gli eredi dovranno emettere una 
ricevuta o quietanza non soggetta ad Iva per la quota spettante (soggetta a marca da bollo se l’importo supera €uro 77,47) e il cliente dovrà provvedere al pagamento.
Per quanto riguarda la 
ritenuta d’acconto la Risoluzione del 3.1.1994, n. III-5-1001/93 ha precisato che il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare sui redditi professionali spettanti agli eredi di un professionista deceduto, la ritenuta d’acconto del 
20%, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1972 e deve rilasciare a ciascun percettore la certificazione (intestata agli eredi) prevista dall’art. 3 dello stesso decreto.
Infine, con riferimento ai componenti negativi di reddito, in caso di 
compensi a terzi per prestazioni che il professionista deceduto non aveva ancora pagato, il creditore professionista deve 
emettere la fattura nei confronti degli eredi che provvedono al pagamento. I relativi compensi 
non sono da assoggettare a ritenuta di acconto, in quanto il pagamento è effettuato da eredi privati.