22 Giugno 2020

Riaddebiti “omologati” ai fini Iva nel mandato senza rappresentanza

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il principio di diritto n. 7 del 19 giugno 2020 l’Agenzia conferma che, ai fini Iva, nel mandato senza rappresentanza il riaddebito delle spese anticipate dal mandatario al mandante assumono la stessa natura delle spese sostenute dal mandatario. Laddove tali spese siano riferite ad oneri retributivi e previdenziali riguardanti contratti di somministrazione di lavoro temporaneo il riaddebito non deve essere soggetto ad Iva.

L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’articolo 26-bis L. 196/1997I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f), all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell’Iva di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

La regola in esame deve applicarsi anche nel caso in cui un soggetto (Alfa) stipuli dei contratti di somministrazione di lavoro temporaneo in favore di altro soggetto (Beta) e quest’ultimo si assume l’onere di rimborsare alla controparte (Alfa) i costi di gestione sostenuti ed anticipati.

In tale ipotesi, infatti, si realizza la fattispecie contrattuale del mandato senza rappresentanza di cui all’articolo 1703 cod.civ., in base al quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante).

In particolare, nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce nell’interesse del mandante, ma spende il proprio nome, e, conseguentemente, acquista in proprio gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.

Ai fini Iva, trova applicazione l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972 secondo cui “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”.

È interessante ricordare (come del resto è precisato anche nel principio di diritto in esame) che nell’ambito del mandato senza rappresentanza si realizza, in ambito Iva, il principio dell’omologazione delle prestazioni rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il terzo (e viceversa).

Tale aspetto assume particolare rilievo nell’ambito della territorialità delle prestazioni di servizi qualora una parte anticipi spese a nome proprio ma per conto di un terzo soggetto e provveda successivamente al “ribaltamento” di tali costi alla controparte.

Come più volte ribadito dalla prassi dell’Agenzia delle entrate (si vedano, ad esempio, risoluzioni 6/E/1998,  146/E/1999 e 170/E/1999), anche ai fini della territorialità dell’operazione (di cui agli articoli da 7-ter a 7-septies D.P.R. 633/1972) il servizio assume la stessa natura (cd. “omologazione”) sia nei rapporti mandatario-terzo, sia nei rapporti “interni” tra mandatario e mandante.

Accade spesso nei rapporti commerciali che un soggetto passivo proceda al riaddebito ad altro soggetto di alcuni oneri anticipati.

Si pensi, ad esempio, alle spese di trasporto di beni per le quali il contratto è stipulato da un soggetto (mandatario) e successivamente le spese sono riaddebitate ad altro soggetto passivo (mandante).

In tale ipotesi, in entrambi i rapporti (mandatario – terzo e mandatario – mandante) il servizio mantiene la natura di servizio di trasporto di beni, per il quale la territorialità è disciplinata dall’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 con conseguente rilevanza nel Paese del committente (che nel caso di specie si qualifica come “business”).

Laddove il mandante sia un soggetto passivo d’imposta in altro Stato, il mandatario italiano provvede ad emettere fattura fuori campo Iva ai sensi del predetto articolo 7-ter.