25 Marzo 2021

Operazioni infragruppo: necessario dimostrare l’inattendibilità dell’operazione

di Euroconference Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Eventuali transazioni tra società infragruppo residenti ad un prezzo diverso dal valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 Tuir, non sono indice di una condotta elusiva, ma rappresentano solo un eventuale elemento aggiuntivo, di conferma, della valutazione dell’elusività dell’operazione, non potendo tra l’altro trovare applicazione, in via analogica, la disciplina in materia di transfer price internazionale dettata dall’articolo 110, comma 7, Tuir.

Sono queste le conclusioni ribadite dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8176, depositata ieri, 24 marzo.

Il caso riguarda una società in accomandita semplice operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, che, nei primi mesi del 2003, aveva acquistato da una società a responsabilità limitata, composta dagli stessi soci, prodotti ad un prezzo superiore a quello di mercato, rivendendoli poi ad un prezzo inferiore a quello di acquisto.

Alla luce di quanto appena esposto, l’Agenzia delle entrate individuava dunque un’ipotesi di transfer price interno, essendo nell’interesse del contribuente trasferire reddito dalla Sas alla Srl. Alla stessa Srl, infatti, era stata successivamente trasferita l’intera attività, con subentro nell’utilizzo dei locali, nei rapporti con i dipendenti e con i clienti.

La Sas, raggiunta da un avviso di accertamento (notificato anche ai suoi soci) si difendeva evidenziando, da un lato, che in soli tre mesi dell’anno si era registrato un “ricarico negativo“; chiariva, inoltre, che tale comportamento antieconomico era motivato da una “strategia infragruppo“. Il lasso di tempo di tre mesi, nell’ambito del quale si era verificata la descritta situazione, coincideva infatti con un periodo nel quale la Sas era ancora titolare della concessione per il posteggio ed era quindi l’unica a poter vendere ai clienti finali; solo a seguito dell’ottenuta voltura della concessione del posteggio la Srl aveva potuto iniziare a vendere in proprio.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha innanzitutto evidenziato che, trattandosi di un’ipotesi di transfer price interno, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall’articolo 110, comma 7, Tuir in materia di transfer price internazionale.

Sebbene, infatti, non siano mancante sentenze che hanno ritenuto applicabile la disciplina in materia di transfer price internazionale anche alle operazioni tra imprese dello stesso gruppo tutte aventi sede in Italia, il Legislatore è successivamente intervenuto con l’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 147/2015, dettando una norma di interpretazione autentica in forza della quale le disposizioni di cui all’articolo 110, comma 7, Tuir, “si interpretano nel senso che la disciplina iva prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato“.

Pertanto, il fatto che due imprese, appartenenti allo stesso gruppo ed entrambe residenti nel territorio nazionale, effettuino scambi ad un prezzo diverso dal “valore normale” determinato ai sensi dell’articolo 9 Tuir non è indice, di per sé, di una condotta elusiva.

Tra l’altro, come anche affermato in precedenti pronunce, alcune operazioni aziendali potrebbero essere inserite in una strategia più generale, e, proprio nella logica del gruppo, possono essere compiuti dalle società atti non onerosi a vantaggio delle consorelle o della controllante: le contestazioni dell’Agenzia delle entrate, in questi casi, non possono essere limitate alla “non condivisibilità della scelta” (in quanto questo equivarrebbe ad un sindacato sulle scelte imprenditoriali) ma devono consistere nella positiva affermazione che l’operazione, sulla base di elementi oggettivi, era inattendibile (si richiama, sul punto, la precedente pronuncia della stessa Corte di Cassazione n. 16948 del 25.06.2019).