17 Aprile 2020

Note di accredito per il 2019 fino a giugno 2020

di Roberto Curcu
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Nella giornata di ieri, 16 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una interessante risposta ad un interpello presentato da una società di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti, che dirime un dubbio che ancora esisteva riguardo alle modalità di recupero dell’Iva fatturata e non incassata, con l’emissione di una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Iva.

La società, nel corso degli anni, ha emesso fatture con Iva a numerosi clienti per l’addebito della tariffa rifiuti (T.I.A), ed una parte di tali fatture non sono state incassate. La procedura prevedeva che la riscossione coattiva fosse affidata all’Agenzia delle Entrate e Riscossione (allora Equitalia), che quindi aveva preso in carico i ruoli.

Nell’ottobre 2018, tuttavia, il D.L. 119/2018 ha previsto lo stralcio automatico di tutti i debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010, e quest’ultimo ha comunicato, nell’aprile 2019, alla società di gestione dei rifiuti, gli importi non più riscuotibili a titolo definitivo.

A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate, confermando la tesi proposta dall’interpellante, ritiene che sia possibile recuperare l’Iva a suo tempo versata all’Erario, e non incassata, mediante emissione di nota di variazione, potendo qualificarsi la situazione come una di quelle cause “simili” alla nullità, annullamento, rescissione, risoluzione e revoca citati dall’articolo 26 del Decreto Iva. Di contraltare, il soggetto che ha stralciato il proprio debito e che a suo tempo aveva detratto l’Iva sulle fatture che poi risultano definitivamente insolute, ha l’obbligo di effettuare una rettifica Iva a proprio sfavore.

Quanto alla procedura formale, l’Agenzia ritiene possibile l’emissione di una unica nota di variazione relativa a tutte le posizioni creditorie, per due ordini di ragioni; da un lato la normativa che ha previsto lo stralcio dei ruoli prevedeva che non dovessero sorgere oneri amministrativi per l’ente creditore; sotto un altro aspetto, l’invio della nota di accredito al debitore, che lo rende edotto dell’obbligo di registrare la stessa nella propria contabilità e di far confluire il debito Iva così nascente nella relativa liquidazione, può considerarsi superflua, dal momento che il debitore ha comunque la possibilità di controllare l’avvenuto stralcio consultando la sua posizione personale on line oppure rivolgendosi agli uffici competenti, così da poter rettificare l’eventuale detrazione dell’Iva a suo tempo effettuata.

Se i chiarimenti fin qui forniti sembrano riferiti ad una fattispecie di per sé particolare, riveste invece carattere generale la precisazione che riguarda le tempistiche dichiarative di tale variazione.

L’Agenzia delle Entrate dà per assodato che il momento in cui è nato il diritto ad emettere tale nota di variazione è il 2019, probabilmente coincidente con la data in cui la società è venuta a conoscenza, da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni, dell’importo definitivamente stralciato.

Dato questo momento iniziale, l’Agenzia conferma che la detrazione dell’Iva emergente dall’emissione della nota di variazione deve confluire nella dichiarazione Iva del 2019.

Per fare ciò, l’Agenzia precisa che la nota di variazione deve quindi essere emessa entro la data di scadenza di presentazione della dichiarazione Iva, precisando che qualora l’adempimento dichiarativo fosse già stato espletato, resta comunque possibile la presentazione della dichiarazione correttiva nei termini, ma anche di quella integrativa.

Il chiarimento risulta importante in quanto finora vi erano pareri contrastanti circa le modalità di recupero dell’Iva a seguito di emissione di nota di variazione nell’anno successivo a quello in cui era sorto il diritto, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione di tale anno; l’Agenzia delle Entrate, analogamente a quanto avviene con le fatture ricevute in un anno e registrate nell’anno successivo, conferma che la detrazione deve essere imputata alla dichiarazione dell’anno in cui è sorto il diritto.

Per fare un esempio, se oggi si venisse a conoscenza della chiusura di un fallimento nel 2019, si potrebbe emettere nota di variazione fino al 30 giugno, inserendo la “detrazione” nella dichiarazione Iva del 2019.