Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 22/06/2025, n. 16689
Parole chiave: fusione tra società – delibera di fusione – vizi atto di fusione – effetto sanante – Registro delle imprese – giudizio di opposizione
Massima: “In tema di fusione tra società, l’art. 2504 quater c.c. pone una preclusione di carattere assoluto che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all’atto di fusione, quanto l’ipotesi che gli stessi concernano il procedimento di formazione dell’atto e della sua iscrizione, in coerenza con il favor del legislatore della riforma del 2003 per la tutela obbligatoria, in luogo di quella reale, delle situazioni giuridiche soggettive incise da atti societari; ne consegue che l’ambito di operatività dell’effetto sanante previsto da detta norma si estende a tutte le forme di inosservanza della disciplina – anche procedimentale – che conducono all’approvazione della delibera di fusione e alla sua iscrizione nel Registro delle imprese, salvo che eventuali vizi o lacune determinino uno stravolgimento del procedimento tale da farlo apparire manifestamente irriconoscibile nei suoi tratti essenziali, anche ai terzi, così da potersi ipotizzare l’inesistenza giuridica dell’atto di fusione iscritto nel registro”
Disposizioni applicate: art. 2503 c.c. – art. 2504-quater c.c.
La vicenda giudiziaria trae origine dall’opposizione promossa dalla società Mi.No.Ter. S.p.a. contro il progetto di fusione per incorporazione della Semeraro Partecipazioni S.r.l. nella Semeraro Holding S.r.l., una realtà aziendale in seguito divenuta G.S.H. S.r.l. unipersonale e successivamente posta in liquidazione e fallimento. A fondamento della propria opposizione, la Mi.No.Ter. S.p.a. eccepiva l’esistenza di un rilevante credito vantato nei confronti della società incorporata, pari a oltre ad Euro 2.120.000,00, sostenendo che l’operazione di fusione avrebbe gravemente pregiudicato le sue ragioni e le sue garanzie patrimoniali. Ciononostante, gli amministratori davano corso all’operazione procedendo all’iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese pur in pendenza del giudizio di opposizione promosso dalla creditrice.
Il Tribunale di primo grado prima, e la Corte di appello di Roma poi, dichiaravano l’opposizione improcedibile. I giudici di merito argomentavano che l’avvenuta iscrizione della fusione nel Registro delle Imprese determinasse l’irretrattabilità e la stabilità assoluta degli effetti dell’operazione societaria. Secondo questa interpretazione, l’adempimento pubblicitario comportava una vera e propria sanatoria di qualunque vizio o irregolarità procedimentale, compreso quello derivante dall’aver eseguito la fusione senza attendere l’esito dell’opposizione del creditore.
Contro la decisione d’appello, la Mi.No.Ter. S.p.a. proponeva ricorso per cassazione basato su due motivi, lamentando la violazione di legge e un vizio di motivazione. La ricorrente, in particolare, sosteneva che la sanatoria non potesse applicarsi al suo caso, poiché non invocava l’invalidità erga omnes della fusione, bensì una forma di inefficacia relativa o inopponibilità dell’atto volta a salvaguardare la propria specifica posizione creditoria.
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate. Nel percorrere i passaggi normativi della decisione, i giudici di legittimità hanno applicato primariamente l’articolo 2504-quater c.c., letto in combinato disposto con l’articolo 2503 c.c. e in perfetta coerenza con i principi del diritto dell’Unione Europea, in particolare con il nono considerando della terza direttiva in materia societaria.
La Corte ha chiarito che l’articolo 2504-quater c.c. attribuisce all’iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese un effetto preclusivo assoluto, che impedisce la successiva dichiarazione di invalidità dell’atto stesso. Questa scelta legislativa risponde a superiori esigenze di certezza del diritto, stabilità degli atti organizzativi d’impresa e tutela del pubblico affidamento dei terzi che entrano in rapporti con la società nata dalla fusione, poiché risulterebbe impossibile o eccessivamente dannoso per il mercato tentare di scindere realtà aziendali ormai integrate e unificate.
Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione stabilisce dunque che l’effetto sanante derivante dall’iscrizione nel Registro delle Imprese ha portata assoluta e si estende a ogni genere di inosservanza della disciplina, incluse le violazioni di natura procedimentale come l’esecuzione della fusione prima della decisione sull’opposizione del creditore.
La Corte ha espressamente escluso la configurabilità di una inefficacia relativa o inopponibilità della fusione a vantaggio del singolo opponente, data la natura complessa e unitaria dell’atto societario. Pertanto, l’avvenuta pubblicità nel Registro delle Imprese determina una conversione automatica della tutela reale ed eliminatoria in una tutela meramente obbligatoria e risarcitoria. Al creditore pregiudicato non è concesso travolgere gli effetti organizzativi della fusione, ma residua unicamente la facoltà di promuovere un’azione ordinaria per il risarcimento del danno per equivalente ai sensi del secondo comma dell’articolo 2504-quater c.c..
L’unica e astratta eccezione a tale preclusione assoluta sarebbe l’inesistenza giuridica dell’atto, ravvisabile però solo di fronte a uno stravolgimento macroscopico del procedimento tale da renderlo manifestamente irriconoscibile nei suoi tratti essenziali ai terzi, circostanza esclusa nel caso di specie.
