Corte di Cassazione, 27 giugno 2026, n. 22070/2026
Massima: “Ai sindaci tenuti a rispondere per omessa vigilanza sulla condotta dell’amministratore (inviato a giudizio per bancarotta documentale ai sensi dell’art. 216 L. fall. è applicabile, ai sensi dell’art. 2947 c. 3 c.c., il termine di prescrizione di sei anni previsto per il reato di bancarotta semplice documentale, di cui all’art. 217 L. fall., restando irrilevante che i sindaci non siano stati coinvolti da alcun procedimento penale, ben potendo il giudice civile accertare la sussistenza del fatto di reato in via incidentale”.
Riferimenti normativi: artt. 216 e 217 L. fall, artt. 2407 e 2947 c.c.
Parole chiave: azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. – collegio sindacale – prescrizione – estensione del termine ex art. 2947, comma 3, c.c.
La vicenda in esame trae origine dall’esercizio, da parte del curatore del Fallimento di una S.p.A. ai sensi dell’art. 146 l. fall. e degli artt. 2392, 2393, 2394-bis e 2407 c.c., dell’azione diretta ad accertare la responsabilità sociale dell’amministratore unico e liquidatore, per condotte di mala gestio e contabilità parallela con rilievo penale ex artt. 216 e 217 l. fall., oltre che dei componenti del Collegio Sindacale, per omessa vigilanza e mancato esercizio dei poteri ispettivi loro riconosciuti dal Codice civile.
Il Tribunale di Genova ha accolto parzialmente la domanda condannando l’amministratore e, in solido, i sindaci al risarcimento dei danni quantificati in € 594.000,00. Successivamente, la Corte d’Appello di Genova ha rigettato sia l’appello principale sia i gravami incidentali proposti dai convenuti, confermando così le relative condanne.
In questo contesto, uno dei sindaci ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla prescrizione, derivante dall’errata applicazione, da parte della Corte d’Appello, del termine di sei anni previsto per il reato di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 l. fall., invece che quello ordinario quinquennale previsto dal primo comma dell’art. 2947 c.c. In particolare, il ricorrente aveva dedotto la mancata allegazione di alcuna condotta integrante la fattispecie di reato di bancarotta in capo ai sindaci, che, oltre a non essere stati coinvolti in alcun procedimento penale, non erano mai stati a conoscenza della tenuta della contabilità parallela da parte dell’amministratore, non avendo quindi avuto nessuna possibilità di intervenire in merito. In base a questa ricostruzione, la Corte d’Appello avrebbe quindi errato nel ritenere applicabile il terzo comma dell’art. 2947 c.c. (secondo cui “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”) invece che il primo, con conseguente applicazione del termine di prescrizione di cui all’art. 217 l. fall.
In merito, la Corte di Cassazione ha respinto il motivo sulla base del consolidato principio di legittimità in base al quale, il termine di prescrizione previsto per il reato cui è ascrivibile il fatto illecito si applica, sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c., a tutti i soggetti passivi della pretesa risarcitoria, compresi coloro che rispondono a titolo di responsabilità indiretta o solidale (come i sindaci per omessa vigilanza rispetto al reato dell’amministratore rinviato a giudizio ex art. 216 l. fall.), potendo il giudice anche accertare la fattispecie di reato in via incidentale pure in assenza dell’instaurazione di un giudizio penale a carico del sindaco.
Nelle memorie difensive, il ricorrente ha inoltre invocato l’applicazione dello ius superveniens recato dalla Legge n. 35 del 2025, che ha modificato l’art. 2407, comma 2, c.c. introducendo un tetto massimo per limitare la responsabilità dei sindaci. La Suprema Corte ha rigettato la richiesta, statuendo che la novella legislativa del 2025 non ha natura processuale bensì sostanziale e, pertanto, in assenza di una disposizione transitoria, non può trovare applicazione retroattiva per fatti anteriori alla sua entrata in vigore (fissata al 12 aprile 2025).
