La fusione societaria come atto inter vivos: limiti alla compensazione fallimentare

Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/05/2026, n. 15804

Parole chiave: procedure concorsuali – presentazione domanda concordato preventivo – fusione per incorporazione – retroattività effetti fallimento – consecuzione delle procedure

Massima: “In caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, quando si accerti che lo stato di crisi posto a fondamento della domanda di concordato coincideva con lo stato di insolvenza, l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento – anche ai fini dell’applicazione dell’art. 56 L. Fall. e dunque della verifica dell’anteriorità del fatto genetico della compensazione – si retrodata al momento di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo

Disposizioni applicate: art. 56 L. Fallimentare – art. 160 L. Fallimentare – art. 169 L. Fallimentare

La controversia origina dall’azione promossa dal Fallimento P.D.C. Spa (già CONTEMPO Spa) nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (di seguito, “MPS”). Il Fallimento (dichiarato nel 2015 a seguito della risoluzione di un precedente concordato preventivo a cui la società era stata ammessa nel maggio 2008) ha convenuto in giudizio MPS chiedendo di dichiarare l’illegittimità della compensazione stragiudiziale da questa operata unilateralmente nel giugno 2014.

Nello specifico, la banca aveva azzerato un saldo attivo di € 504.487,02 vantato dalla società in bonis su un conto corrente acceso presso la Banca Antonveneta Spa (successivamente incorporata da MPS), compensandolo con un proprio maggior credito vantato verso la medesima società.

Il Fallimento ha contestato la legittimità di tale operazione eccependo la mancanza dei presupposti dell’art. 56 della Legge Fallimentare: alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo (9 maggio 2008), i rapporti facevano capo a soggetti giuridici distinti (società/Antonveneta da un lato; società/MPS dall’altro). La fusione per incorporazione di Banca Antonveneta in MPS era infatti avvenuta solo nell’aprile 2013, ossia svariati anni dopo l’inizio della procedura concorsuale.

Sia il Tribunale di Bari nel 2017, che la Corte d’Appello di Bari nel 2022, hanno accolto le doglianze del Fallimento, condannando MPS alla restituzione delle somme. La banca ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di MPS svolgendo un articolato percorso interpretativo basato su due nodi cruciali: la retrodatazione degli effetti del fallimento (consecuzione delle procedure), nonché la natura giuridica della fusione societaria ed i limiti ex art. 56, comma 2, della Legge Fallimentare.

Per quanto concerne il primo aspetto, MPS lamentava l’erroneità della sentenza d’appello per aver fatto retroagire gli effetti del fallimento (2015) alla data di ammissione del concordato (2008). La Cassazione ha chiarito che, sebbene il principio di consecuzione non abbia portata generale, qualora l’ammissione al concordato preventivo sia seguita dalla dichiarazione di fallimento (come nel caso della risoluzione del concordato) e si accerti a posteriori che lo stato di crisi iniziale coincideva con lo stato di insolvenza, l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento deve essere retrodatata alla data di presentazione della domanda di concordato.

Per quanto concerne, invece, la natura giuridica della fusione l’art. 56, comma 2 della Legge Fallimentare vieta la compensazione se il creditore ha acquistato il credito tramite “atto tra vivi” dopo la dichiarazione di fallimento (o, per effetto della consecuzione, dopo la domanda di concordato) o nell’anno anteriore. La banca ricorrente sosteneva che la fusione per incorporazione realizzasse una successione a titolo universale equiparabile alla successione mortis causa, escludendo quindi l’applicazione del divieto previsto per gli atti inter vivos. La Suprema Corte, pur confermando che la fusione genera effetti successori a titolo universale (estinzione dell’incorporata e subentro dell’incorporante), ha specificato che tali effetti derivano pur sempre da un atto di natura volontaria (l’atto di fusione ex art. 2504 c.c.) stipulato tra soggetti giuridici all’epoca pienamente esistenti. Pertanto, sotto il profilo negoziale, la fusione è qualificabile a tutti gli effetti come un atto tra vivi. Dato che MPS ha acquisito il credito di Antonveneta tramite l’atto di fusione del 2013 (successivo al termine-limite del maggio 2008), l’operazione ricade in pieno nel divieto di compensabilità dettato dal secondo comma dell’art. 56 L.Fall., risultando quindi inopponibile alla massa fallimentare.

A conclusione del proprio operato, la Suprema Corte ha enunciato il seguente fondamentale principio di diritto: “la fusione tra società, pur configurandosi come un atto che determina l’estinzione di (almeno) una di esse (l’incorporata) e la successione dell’altra (l’incorporante) in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima, resta, sul piano giuridico, un atto stipulato tra soggetti, in quel momento, ancora esistenti sul piano giuridico, e cioè le società che vi partecipano, ed è, come tale, riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 56, comma 2, L.Fall.; per cui, se una delle società che partecipano alla fusione, già debitrice verso l’imprenditore poi fallito, acquista, per effetto di atto fusione stipulato nell’anno anteriore al fallimento o successivamente ad esso, un credito, già appartenente ad altra società partecipante alla fusione, nei confronti del debitore poi fallito, non può legittimamente invocare la compensazione tra tale credito e il debito verso quest’ultimo”.

Potrebbe interessarti anche...

Corsi in evidenza

Contratti, responsabilità, tutele e gestione del contenzioso

Problematiche connesse all’utilizzo dell’AI negli Studi 

Mondo professione

Torna in alto