Inammissibile l’esdebitazione del debitore incapiente già dichiarato fallito

Cass. civ., sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108 – Pres. Ferro – Rel. Vella

Parole chiave: Fallimento – Debitore precedentemente fallito – Omessa esdebitazione ai sensi dell’art. 142 l.fall. – Esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCII – Inammissibilità

[1] Massima: Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione previsto dall’art. 142 l.fall., non può successivamente invocare il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente disciplinato dall’art. 283 CCII, qualora l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento.

Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, art. 142; d.lgs. 14/2019, art. 283

CASO

Il titolare di un’impresa individuale, dopo essere stato dichiarato fallito, proponeva istanza di esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCII, assumendo che da diversi anni svolgeva unicamente attività di lavoro subordinato e che, come riscontrato anche dal gestore della crisi, lo stipendio percepito era destinato integralmente al soddisfacimento delle esigenze del proprio nucleo familiare.

Il Tribunale di Mantova respingeva la richiesta, con provvedimento confermato dalla Corte d’appello di Brescia, per assenza del requisito della meritevolezza, posto che l’indebitamento era pressoché integralmente riconducibile alla crisi dell’impresa individuale e che, in prossimità della dichiarazione di fallimento, l’istante aveva tenuto condotte gravemente colpevoli e distrattive.

Il decreto della Corte d’appello di Brescia veniva impugnato con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione, pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il provvedimento impugnato difettava del requisito della decisività, ha affermato, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., l’inammissibilità dell’esdebitazione del debitore incapiente che sia già stato dichiarato fallito e non abbia, nell’ambito della precedente procedura concorsuale, fruito del beneficio, allorché si tratti della medesima esposizione debitoria che ha determinato la dichiarazione di fallimento.

QUESTIONI

[1] L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, prevista dall’art. 283 CCII e che può essere invocata – per una sola volta – dal debitore persona fisica meritevole (che non abbia cioè compiuto atti in frode e non abbia contribuito con dolo o colpa grave alla formazione dell’indebitamento), che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, trova il suo antecedente nell’istituto introdotto nell’ordinamento con l’art. 14-quaterdecies l. 3/2012.

La domanda dell’interessato, da presentarsi al giudice competente tramite l’OCC, introduce un procedimento a contraddittorio eventuale e differito, giacché destinato a instaurarsi una volta che, avverso il decreto che abbia concesso l’esdebitazione, alcuno dei creditori abbia proposto reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione ai sensi dell’art. 124 CCII: il giudice investito della richiesta, pertanto, pronuncia il provvedimento senza sentire i creditori, ma dopo avere assunto le informazioni ritenute utili e avere effettuato le valutazioni prescritte dal comma 7 dell’art. 283 CCII.

Il fatto che l’esdebitazione in questione possa essere conseguita una sola volta non esclude che, in caso di rigetto della domanda proposta dal sovraindebitato, questi possa ripresentarla, a condizione che non sia fondata sulle medesime ragioni già reputate inidonee ad accoglierla.

Questa circostanza, unitamente a quella in base alla quale il decreto che accorda o nega l’esdebitazione non viene reso in contraddittorio con i creditori, ha indotto la Corte di cassazione a escludere che il provvedimento reso sull’istanza del sovraindebitato abbia i caratteri della definitività e della decisorietà che, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, consentono di proporre il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

Fermo restando ciò, i giudici di legittimità hanno ravvisato i presupposti per affermare, nell’interesse della legge, il principio di diritto riportato nella massima.

Più precisamente, si trattava di stabilire se il soggetto già dichiarato fallito e che, per qualsiasi ragione, non abbia usufruito dell’esdebitazione ai sensi dell’art. 142 l.fall. (che comporta la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, in deroga al principio generale sancito dall’art. 2740 c.c.), possa successivamente accedere all’istituto dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente previsto dall’art. 283 CCII (che si differenzia da quello disciplinato dall’art. 278 CCII, che si pone idealmente in linea di continuità con l’esdebitazione di cui all’art. 142 l.fall.).

Rispondendo negativamente al quesito, la Corte di cassazione ha osservato, innanzitutto, che, come affermato in un recente precedente, l’istanza di esdebitazione presentata dopo l’entrata in vigore del CCII da soggetto già in precedenza dichiarato fallito deve intendersi disciplinata dalle disposizioni recate dal r.d. 267/1942 (essendo, in particolare, assoggettata alle forme procedurali e ai requisiti oggettivi e soggettivi emergenti dall’art. 142 l.fall.).

L’istituto previsto dal menzionato art. 142 l.fall. (così come quello omologo disciplinato dall’art. 14-terdecies l. 3/2012), infatti, non può considerarsi accidentalmente collegato al fallimento (o alla composizione della crisi da sovraindebitamento), perché attiene proprio alla fase conclusiva della rispettiva procedura, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito (o del sovraindebitato).

In altre parole, gli artt. 142 l.fall. e 14-terdecies l. 3/2012 formano un unico corpus normativo con le disposizioni che li precedono e integrano a pieno titolo la complessiva disciplina, rispettivamente, del fallimento e della liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento.

Inoltre, gli artt. 142 l.fall. e 14-terdecies l. 3/2012 riservano chiaramente – in modo espresso il primo, in modo implicito il secondo – il beneficio dell’esdebitazione, rispettivamente, al fallito e al debitore in stato di sovraindebitamento, mentre, altrettanto chiaramente, gli artt. 278 e seguenti CCII riservano il beneficio dell’esdebitazione dagli stessi regolato esclusivamente al debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata (delle quali, pertanto, presuppongono l’apertura e lo svolgimento secondo le norme – sostanziali e procedurali – alle stesse proprie).

Sulla scorta di queste argomentazioni, la Corte di cassazione ha, dunque, escluso che il soggetto già dichiarato fallito possa invocare l’esdebitazione ai sensi dell’art. 283 CCII quando, nell’ambito della precedente procedura concorsuale, non si sia avvalso del potere di chiedere quella consentita dall’art. 142 l.fall., nei tempi e alle condizioni ivi stabiliti, o, per qualsiasi altra ragione, non l’abbia ottenuta, perlomeno se – come riscontrato nel caso di specie – viene in rilievo proprio l’esposizione debitoria che aveva condotto alla dichiarazione di fallimento.

Di conseguenza, il fallito che non abbia conseguito l’esdebitazione ai sensi dell’art. 142 l.fall. non può, in un secondo momento, invocare quella prevista per l’incapiente dall’art. 283 CCII, stante l’inscindibile correlazione esistente tra il beneficio e i debiti regolati dalla procedura fallimentare.

Sotto altro profilo, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, opinando diversamente, gli stringenti vincoli posti dall’art. 142 l.fall. a garanzia dei creditori rimasti insoddisfatti (e sui quali gli stessi potevano legittimamente confidare) verrebbero aggirati e resterebbero travolti, perdendo a posteriori ogni effetto.

Reputare ammissibile, anche in questi casi, il ricorso all’esdebitazione dell’incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII significherebbe, in buona sostanza, consentire di invocare il beneficio sulla base di condizioni diverse da quelle che dovevano sussistere in base alla disciplina recata dall’art. 142 l.fall. o dall’art. 14-terdecies l. 3/2012 (o sulla scorta delle quali è stata respinta l’istanza eventualmente presentata a suo tempo), anche una volta che fosse scaduto il termine (annuale) fissati dalle medesime disposizioni.

Pur dovendosi reputare condivisibile la soluzione patrocinata dalla Corte di cassazione, anche nella parte in cui, sia pure in modo non esplicito, mostra di non ritenere senz’altro preclusa la possibilità anche per il fallito di conseguire l’esdebitazione ex art. 283 CCII quando l’esposizione debitoria sia diversa da quella afferente al fallimento e, dunque, maturata successivamente allo stesso, non si è mancato di osservare che, se può ravvisarsi un rapporto di accessorietà dell’esdebitazione rispetto alla procedura liquidatoria nell’ambito della quale è prevista, non altrettanto è a dirsi con riguardo al diverso – sebbene contiguo – istituto dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente di cui all’art. 283 CCII, che può essere attivato quale strumento del tutto autonomo rispetto ad altre procedure concorsuali o strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza (V. Baroncini, Alcune questioni in materia di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, in Proc. concors. e crisi d’impr., 2026, 4, 485).

Con riferimento alle condizioni per conseguire l’esdebitazione ai sensi dell’art. 142 l.fall., giova ricordare che anche la sentenza di patteggiamento emessa ex art. 445, comma 1-bis, c.p.p. (nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 150/2022) è da considerarsi ostativa alla concessione del beneficio, essendo equiparabile, per gli effetti previsti dalla disposizione contenuta nel n. 6) del comma 1 dell’art. 142 l.fall., a una sentenza di condanna, poiché gli effetti premiali normalmente incompatibili con quest’ultima previsti dal medesimo art. 445 c.p.p. debbono reputarsi limitati alle ipotesi tassativamente individuate dal legislatore, permanendo, al di fuori di esse e in assenza di una specifica previsione normativa, la piena equiparazione tra le due pronunce, essendo riconducibili all’ampio genus delle sentenze di condanna tutte quelle che irrogano la pena, indipendentemente dal rito che ha condotto alla loro emanazione (Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2025, n. 18517; Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19950). Né, agli stessi fini, l’estinzione del reato ai sensi del comma 2 dell’art. 445 c.p.p. può essere assimilata alla riabilitazione cui fa riferimento sempre l’art. 142, comma 1, n. 6), l.fall., quale requisito per il superamento della condizione ostativa rappresentata dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato per i reati ivi previsti (Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2025, n. 18520).

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