Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, Decreto del 28 marzo 2025
Parole chiave: gravi violazioni; ispezione; CNC; Esperto; continuità; risanamento.
Massima: “I rilievi sollevati ai fini della denunzia ex art. 2409 cc (oggi art. 2396 quater cc) in ordine alla situazione di tensione finanziaria e alla possibile perdita di continuità aziendale devono essere affrontati nell’ambito della composizione negoziata della crisi, procedura che mantiene la sua autonomia rispetto alla disposta Ispezione, alla luce della natura dell’istituto, della nomina di un Esperto terzo ed imparziale e delle misure ivi previste”.
Riferimenti normativi: Art. 2409 cc; art. 2396 quarter cc; art. 4 CCII; art. 16 CCII; art. 17 CCII; art. 21 CCII; art. 22 CCII e art. 25 bis CCII.
CASO
Con ricorso ex art. 2409 cc il Collegio Sindacale chiedeva l’accertamento delle denunziate irregolarità, anche mediante ispezione giudiziale, e l’adozione dei provvedimenti di legge ritenuti più opportuni. Successivamente, la società entrava in composizione negoziata della crisi di impresa, richiedendo la nomina dell’Esperto. Il Collegio Sindacale e il Curatore Speciale, nominato per la società, ritenevano che le misure adottate – in specie la sostituzione degli amministratori – non fossero sufficienti per la rimozione delle irregolarità riscontrate.
SOLUZIONE
Il Tribunale ha affermato di disporre l’ispezione solo su alcune circostanze, statuendo che i rilievi sollevati dai Sindaci in ordine alla situazione di tensione finanziaria e alla possibile perdita di continuità aziendale sono di competenza della composizione negoziata della crisi di impresa, procedura che mantiene la sua autonomia rispetto alla disposta ispezione.
QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
Il provvedimento in questione consente di affrontare nuovamente il tema della interferenza tra la denunzia già ex art. 2409 cc (oggi art. 2396 quater cc) e lo svolgimento della composizione negoziata della crisi di impresa.
In materia, si ricorda che il Tribunale di Milano si è già espresso con provvedimento del 11 aprile 2025, affermando che l’esistenza di una procedura complessa di una composizione negoziata della crisi, con la presenza di un Esperto indipendente sotto la sorveglianza del Tribunale, nonché l’assenza di attualità del danno, comporta il rigetto del ricorso ex art. 2409 cc.
In motivazione il Tribunale di Milano, al fine di dipanare le “interferenze tra il procedimento ex art. 2409 cc e il procedimento di composizione negoziata della crisi” ha dato preminente valore alla figura dell’Esperto e alle dichiarazioni da questi rese circa l’effettiva concreta e ragionevole possibilità di risanamento. Ha quindi concluso per il rigetto dell’ispezione ritenendo che un simile ordine avrebbe potuto compromettere il percorso di risanamento assistito da un Esperto e monitorato dal Tribunale.
Il Tribunale lagunare, a prima vista, sembra contrapporsi al percorso logico-giuridico del Tribunale di Milano. Tuttavia, ad una lettura più approfondita l’approccio del Tribunale veneziano appare non essere in netto contrasto con quello meneghino.
Nel provvedimento in esame il Tribunale di Venezia compie infatti una delicata distinzione tra ciò che merita essere oggetto della richiesta ispezione e ciò che, al contrario, ne deve rimanere estraneo alla luce dell’accesso da parte della società alla composizione negoziata.
In specie, il Tribunale non concede l’ispezione “in ordine alla situazione di tensione finanziaria e alla possibile perdita di continuità aziendale”: al riguardo, infatti, il Giudice valorizza la composizione negoziata della crisi, rilevando l’autonomia di tale procedura rispetto alla denunzia e art. 2409 cc.
Da tale impostazione, il Tribunale di Venezia giunge quindi a disporre l’ispezione dell’amministrazione sulla attualità dei servizi amministrativi e contabili erogati dalla società convenuta in favore delle società collegate, sulla presenza o meno di contratti disciplinanti i predetti servizi, sulla congruità del corrispettivo rispetto ai prezzi di mercato, nonché, infine, sull’attività di recupero del credito da parte della convenuta nei confronti delle collegate.
Trattasi quindi di ispezione disposta per motivi estranei a quelli che possono inerire la perdita della continuità aziendale.
Nell’assumere la decisione in commento, il Tribunale di Venezia, quindi, risulta aver applicato un approccio molto più vicino a quello del Tribunale di Milano di quanto possa apparire, come detto, da una prima lettura.
La delicata distinzione compiuta dal Tribunale di Venezia parte dal presupposto dell’autonomia della “procedura” della composizione negoziata, la quale attrae i rilievi legati e/o comunque connessi alla continuità aziendale, quale principio cardine della composizione negoziata.
La logica conseguenza è che può essere oggetto dell’ispezione ciò che esula dai rilievi sulla tensione finanziaria e sulla perdita della continuità.
In motivazione il Tribunale di Venezia sottolinea l’importanza della presenza dell’Esperto quale soggetto nominato terzo ed imparziale in relazione alla continuità, così come affermato pure dal Tribunale di Milano.
Sotto tale aspetto, come rilevato da consolidato orientamento giurisprudenziale (Trib. Treviso, Ordinanza del 6 aprile 2023; Trib. Ravenna, Ordinanza del 17 marzo 2023; Trib. Padova, 2 marzo 2023; Trib. Piacenza, 22 dicembre 2022), il Legislatore impone all’Esperto una condotta proattiva che ha ad oggetto, all’accettazione dell’incarico, una valutazione positiva o negativa della prospettiva di risanamento, assunte le informazioni dall’imprenditore, dall’organo di controllo e dal revisore legale. Inoltre, durante l’incarico, è chiesto all’Esperto di procedere ad analizzare il piano, l’attuabilità della manovra, nonché la fattibilità delle ipotesi sottostanti alle previsioni del piano, verificando la tenuta del piano sotto diversi scenari alternativi, peggiorativi rispetto allo scenario base; e ciò non “a freddo” ma con una effettiva presenza all’interno della società per comprendere in modo concreto se la dinamicità dell’attività e l’organizzazione dell’impresa possano confermare o meno in modo ragionevole il probabile successo del risanamento.
All’Esperto, inoltre, è richiesto di verificare la coerenza complessiva delle informazioni, di richiedere informazioni ai creditori e all’imprenditore, di avvalersi di soggetti dotati di specifiche competenze (se necessario) e, accanto ai pareri previsti dal Legislatore, vi è un potere di dissenso che diventa addirittura obbligo di iscrivere del proprio dissenso nel registro delle imprese quando l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori. Infine, l’art. 25 bis co 4 CCII prevede che l’Esperto sottoscriva l’istanza dell’imprenditore alla Agenzia delle Entrate per il piano di rateizzazione.
Il pregio della soluzione adottata dal Tribunale di Venezia è dato dal fatto che non appare escluso a priori lo strumento di cui all’art. 2409 cc, come al contrario risulta dal provvedimento di Milano.
Ed in effetti, il Tribunale di Venezia, in motivazione, al fine della citata delicata distinzione, pone, quale principio, che i rilievi inerenti alla continuità debbano essere esaminati all’interno del procedimento deputato alla tutela della continuità tramite la figura ivi individuata dal Legislatore, ossia l’Esperto. Il Tribunale di Milano, invece, pone l’attenzione sulla protezione della prospettiva di risanamento e sulla incidenza negativa che un provvedimento di ispezione determinerebbe su detta prospettiva. È evidente che nel mentre la posizione del Tribunale di Milano appare “assoluta” nel negare l’accesso allo strumento di cui all’art. 2409 cc, la posizione del Tribunale di Venezia appare di maggior disponibilità.
A ben vedere la posizione del Tribunale meneghino pare risolvere l’interferenza tra il procedimento di cui all’art. 2409 cc e il diritto della crisi rendendo ancillare il diritto societario al diritto della crisi.
Diversamente, pare essere la posizione del Tribunale di Venezia: la distinzione compiuta ai fini della concedibilità o meno dell’ispezione valorizza in realtà il diritto societario e il diritto della crisi, riconoscendo ad entrambi autonomia e preminenza nei propri rispettivi ambiti.
Osservazione
Ciò che rimane sullo sfondo in entrambi i provvedimenti è il tema degli effettivi limitati poteri dell’Esperto. Ben può capitare che la società entri in composizione negoziata per ragioni diverse da quelle apparentemente legate alla continuità e alla prospettiva di risanamento.
Non può escludersi infatti che l’accesso sia figlio della volontà degli amministratori e soci di maggioranza di sottrarsi al pagamento dei debiti e/o di pregiudicare i soci di minoranza.
Usualmente, l’esperienza che accompagna l’Esperto consente allo stesso di intuire ciò che è realmente sotteso all’accesso alla CNC; l’Esperto, tuttavia, non ha poteri ispettivi e pertanto non può oltrepassare, nella sua condotta proattiva, i limiti imposti dall’oggetto dell’incarico, ossia la verifica della continuità e della prospettiva di risanamento.
È evidente che l’affermata incompatibilità dello strumento ex art. 2409 cc nel modo assoluto assunto dal Tribunale di Milano pone un grave problema relativo alla tutela del ceto creditorio e delle minoranze: il diniego assoluto dello strumento – motivato dal non pregiudicare il piano di risanamento – comporta, di fatto, una eccezione alla prova delle gravi irregolarità e un potenziale pregiudizio per una categoria di soggetti “svantaggiati” che non appare potersi dedurre dalla dizione dell’articolo, né dalla normativa della crisi di impresa.
Di contro, il Tribunale di Venezia non esclude la concedibilità dello strumento di cui all’art. 2409 cc (oggi art. 2396 quater cc) seppur nel rispetto dell’autonomia della normativa sulla composizione negoziata rispetto al diritto ordinario.
Rimane tuttavia inesplorato – anche perché inconferente al provvedimento – il tema di quali siano i limiti cui l’Esperto deve sottostare nel caso in cui, al di fuori dei casi in cui è previsto un potere/dovere di segnalazione, l’Esperto prenda atto che vi siano irregolarità gestorie che non incidono sulla continuità e/o sul piano di ristrutturazione ma che consentirebbero un piano migliorativo per i soggetti interessati (con buona pace del dovere di cui all’art. 4 CCII). Al netto dei rilievi in sede di relazione finale, l’Esperto infatti non ha poteri ispettivi, è certo non rientra tra i soggetti legittimati ai sensi dell’art. 2396 quater cc.
