Compenso dell’avvocato: limiti deontologici e controllo di proporzionalità

La determinazione del compenso professionale dell’avvocato continua a rappresentare un terreno di equilibrio tra autonomia negoziale e responsabilità ordinamentale.

Tale equilibrio emerge con particolare evidenza nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 392 del 22 dicembre 2025 che offre l’occasione per una riflessione sistematica sui criteri di correttezza e proporzionalità nella pattuizione e nella richiesta del compenso.

Come chiarito dal CNF, la libertà contrattuale riconosciuta all’avvocato dall’ordinamento non si traduce in un potere svincolato da limiti sostanziali. Il compenso non costituisce un mero dato economico, ma incide direttamente sulla qualità del rapporto fiduciario e sull’affidamento del cliente, assumendo rilievo anche sotto il profilo deontologico. Ne consegue che la verifica della legittimità della pretesa economica non può arrestarsi a un controllo formale, ma deve estendersi alla sua coerenza con l’attività concretamente svolta e con il contesto nel quale essa si inserisce.

In questa prospettiva si colloca il richiamo all’art. 9 del Codice deontologico forense, che impone all’avvocato di osservare, in ogni fase del rapporto professionale, i doveri di lealtà, probità e correttezza. La sentenza del CNF ribadisce come tali canoni assumano una funzione conformativa anche nella fase di determinazione del compenso, potendo la violazione emergere non solo in presenza di richieste manifestamente eccessive, ma anche quando la pretesa risulti opaca, strumentale o disancorata dall’effettiva estensione dell’attività svolta.

Accanto a tale profilo si colloca il principio di proporzionalità e adeguatezza del compenso, delineato dagli artt. 25, comma 1, e 29, comma 4, del Codice deontologico. Come evidenziato dalla giurisprudenza disciplinare, il giudizio di congruità non può essere ricondotto a una mera applicazione meccanica dei parametri ministeriali, ma richiede una valutazione complessiva che tenga conto della complessità dell’incarico, del ruolo effettivamente assunto dal professionista, delle responsabilità connesse all’attività svolta e dell’utilità concreta della prestazione.

Invece l’art. 13 della legge professionale forense (l. n. 247/2012) attribuisce centralità allaccordo tra avvocato e cliente quale sede privilegiata di determinazione del compenso, incoraggiando forme di pattuizione preventiva e valorizzando l’autonomia privata. Tuttavia, come confermato dal CNF, tale autonomia non esclude un controllo di meritevolezza sostanziale, fondato sui principi deontologici. In questo quadro, la disciplina dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 conserva una funzione sussidiaria e orientativa, soprattutto in caso di contestazioni o di verifiche disciplinari.

Particolare attenzione è richiesta nelle ipotesi in cui l’attività professionale si inserisce in contesti caratterizzati da vincoli pubblicistici o relazionali, come il patrocinio a spese dello Stato o le collaborazioni tra colleghi. In tali situazioni, la richiesta di compensi non può prescindere da una valutazione rigorosa dell’attività svolta e del ruolo effettivamente ricoperto, evitando pretese che possano tradursi in una sostanziale elusione dei limiti normativi o in uno squilibrio ingiustificato.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense in commento conferma, in definitiva, che la sproporzione del compenso non si esaurisce in un dato quantitativo, ma costituisce un indice della violazione dei doveri fondamentali di correttezza e lealtà che presidiano l’esercizio della professione. Il compenso diventa così uno degli elementi attraverso cui si misura la conformità dell’agire dell’avvocato ai valori ordinamentali della funzione difensiva.

In conclusione, la disciplina del compenso professionale ribadisce che l’autonomia dell’avvocato nella determinazione del corrispettivo incontra un limite fisiologico nella tutela dell’affidamento, nella correttezza dei rapporti professionali e nella funzione sociale dell’avvocatura.

Ogni pattuizione è chiamata a essere non solo formalmente valida, ma anche sostanzialmente equa e coerente con i valori ordinamentali della professione forense.

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