Cass. Sez. Un. 14 maggio 2026, n. 14226 Pres. D’Ascola e Est. Scarpa
Procedura civile – Sospensione del processo – Sospensione atipica o impropria – Accordo delle parti – Attesa della decisione su caso analogo – Regolamento di competenza – Inapplicabilità dell’art. 297 c.p.c. – Estinzione del giudizio – Esclusione
(artt. 42, 47 comma 2, 152, 295, 296, 297 c.p.c.; artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, par. 1, CEDU)
Massima: “Nel processo civile non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione, d’ufficio o su accordo delle parti, fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge. Il provvedimento che disponga una sospensione atipica è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.; ove non tempestivamente impugnato, non trova comunque applicazione l’art. 297 c.p.c., sicché il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo per mancata prosecuzione nel termine trimestrale, dovendo invece provvedere, anche d’ufficio, alla fissazione dell’udienza di prosecuzione”.
CASO
La controversia trae origine da un giudizio di lavoro promosso da un dirigente sanitario nei confronti di un ente regionale e di un’azienda sanitaria, per il pagamento di differenze retributive maturate nello svolgimento di incarichi di direzione generale presso aziende sanitarie locali negli anni 2000-2007.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda e condannava l’ente regionale al pagamento della somma complessiva di euro 588.732,33, oltre interessi e rivalutazione, con distinta imputazione degli importi a carico delle aziende sanitarie interessate.
La sentenza di primo grado veniva impugnata dall’ente regionale e dall’azienda sanitaria. Nel corso del giudizio di appello, nel 2017, i difensori delle parti chiedevano concordemente la sospensione del processo sino alla decisione della Corte di cassazione sul primo giudizio relativo a una domanda analoga proposta da altro direttore generale di azienda sanitaria. L’accordo processuale era accompagnato da un pactum de non exequendo, poiché la parte vittoriosa in primo grado si impegnava a non procedere all’esecuzione della sentenza sino alla pronuncia della Corte di cassazione. Il giudice d’appello disponeva quindi che la causa rimanesse sospesa “nei termini dell’accordo tra le parti”, senza fissare alcuna udienza di prosecuzione e senza predeterminare un termine finale certo.
Dopo la pubblicazione, nel 2021, delle decisioni della Corte di cassazione rese sui giudizi assunti dalle parti come “caso guida”, l’ente regionale provvedeva alla riassunzione del giudizio mediante ricorso depositato nel 2022. La Corte d’appello dichiarava, tuttavia, estinto il processo, ritenendo che la sospensione disposta nel 2017 non fosse riconducibile alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma alla sospensione volontaria ex art. 296 c.p.c., con conseguente applicazione del termine di prosecuzione previsto dall’art. 297 c.p.c. Secondo la Corte territoriale, tale termine decorreva dalla pubblicazione della prima delle sentenze del 2021, conosciuta dall’ente regionale in quanto parte anche del diverso giudizio assunto come “caso guida”.
Avverso la declaratoria di estinzione proponevano ricorso per cassazione l’ente regionale e l’azienda sanitaria. La questione veniva rimessa alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., per stabilire se sia configurabile, nel processo civile, una sospensione impropria o atipica, se a essa sia applicabile l’art. 297 c.p.c. e quale sia, eventualmente, il dies a quo del termine di riassunzione.
SOLUZIONE
Le Sezioni Unite accolgono i ricorsi, cassano la sentenza impugnata e rinviano la causa al giudice di merito, escludendo che il processo potesse essere dichiarato estinto per tardiva riassunzione ai sensi dell’art. 297 c.p.c.
La decisione muove da una premessa di sistema: la sospensione del processo civile è istituto eccezionale e può essere disposta soltanto nei casi previsti dalla legge. Non esiste, nel codice di rito, una generale facoltà del giudice di arrestare il processo per ragioni di opportunità, neppure quando la sospensione sia richiesta congiuntamente da tutte le parti. Il principio si pone in continuità con Cass. Sez. Un., 1° ottobre 2003, n. 14670, e 29 luglio 2021, n. 21763, che hanno ricondotto la sospensione entro un’area di stretta legalità, in ragione della sua incidenza sulla ragionevole durata del processo e sull’effettività della tutela giurisdizionale.
La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una vera pregiudizialità tecnica tra rapporti giuridici sostanziali. Occorre che la decisione di una causa costituisca antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione dell’altra. Non è sufficiente che in un diverso giudizio penda una questione di diritto identica o analoga, né che sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione, della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell’Unione europea destinata a esercitare un’influenza persuasiva sulla controversia sospesa.
La sospensione volontaria ex art. 296 c.p.c., a sua volta, non può essere trasformata in una clausola generale di disponibilità del processo. La norma consente la sospensione concordata solo entro un modello rigidamente tipizzato: istanza di tutte le parti, giustificati motivi, unicità della misura, durata non superiore a tre mesi e fissazione dell’udienza di prosecuzione. Una sospensione più lunga, indeterminata o subordinata alla futura decisione di un “caso guida” resta, quindi, estranea all’art. 296 c.p.c.
Neppure l’accordo delle parti può supplire alla mancanza di una base normativa. Il processo civile non è disponibile nella sua struttura essenziale: il giudice è soggetto soltanto alla legge, ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cost., e la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, ai sensi dell’art. 111, comma 1, Cost.
Su questo piano, il provvedimento di sospensione atipica resta censurabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. La mancata proposizione del rimedio nel termine di cui all’art. 47, comma 2, c.p.c. ne preclude l’impugnazione, ma non muta la natura del provvedimento: la sospensione rimane estranea ai modelli legali degli artt. 295 e 296 c.p.c.
Il passaggio decisivo riguarda gli effetti della sospensione illegittima non tempestivamente impugnata. Le Sezioni Unite escludono che, in tale ipotesi, possa trovare applicazione l’art. 297 c.p.c. La norma disciplina la prosecuzione del processo dopo la cessazione della causa di sospensione nei casi in cui la sospensione sia riconducibile a un modello legale. Se il provvedimento sospensivo è privo di base normativa, il termine di tre mesi previsto dall’art. 297 c.p.c. non può essere applicato, né direttamente, né in via analogica.
La Corte supera, così, l’indirizzo che aveva attribuito effetti processuali alla sospensione atipica e si discosta anche dalla soluzione intermedia proposta dal Pubblico Ministero, fondata sull’inammissibilità della sospensione atipica ma sulla successiva applicabilità dell’art. 297 c.p.c. in caso di mancata impugnazione del provvedimento.
Il rimedio non è la declaratoria di estinzione, ma la riattivazione del processo mediante fissazione dell’udienza di prosecuzione, su istanza di parte o anche d’ufficio. La soluzione finale è quindi duplice: la sospensione atipica del processo civile è esclusa; tuttavia, se tale sospensione sia stata disposta e non tempestivamente rimossa, il processo deve proseguire, non estinguersi per decorso di un termine non previsto per quella fattispecie.
QUESTIONI
Il primo profilo critico riguarda il perimetro dell’art. 295 c.p.c. La decisione si pone in continuità con l’orientamento delle Sezioni Unite volto a contenere la sospensione necessaria entro i casi di effettiva pregiudizialità tecnica tra rapporti giuridici sostanziali (Cass., Sez. Un., 26 luglio 2004, n. 14060; Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027; Cass., Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21763). La pronuncia attesa in un diverso processo può orientare il giudice, ma non produce, nel giudizio sospeso, un vincolo decisorio assimilabile al giudicato.
Il contrasto giurisprudenziale preesistente si era formato soprattutto sugli effetti della sospensione impropria una volta concretamente disposta. Un primo indirizzo (Cass. 26 marzo 2013, n. 7580 e Cass. 19 gennaio 2024, n. 2028) aveva attribuito alla sospensione anomala effetti processuali assimilabili a quelli della sospensione tipica, individuando nella pubblicazione o nella conoscenza della pronuncia attesa il momento di decorrenza del termine di riassunzione. Un diverso orientamento (Cass. 24 novembre 2006, n. 24946, Cass. 26 giugno 2013, n. 16198, Cass. 7 marzo 2024, n. 6121, e Cass. 16 gennaio 2025, n. 1139) aveva, invece, negato che la pendenza, in altro giudizio, di una questione costituzionale, eurounitaria o di legittimità potesse giustificare una sospensione impropria del processo civile. Le Sezioni Unite recepiscono questa seconda impostazione quanto alla illegittimità della sospensione e risolvono il problema ulteriore degli effetti del provvedimento non impugnato.
Quanto all’art. 296 c.p.c., la parte più rilevante della motivazione non è la mera ricognizione dei requisiti della sospensione volontaria, già ricavabili dal dato normativo, ma la qualificazione del limite massimo di tre mesi. Le Sezioni Unite chiariscono che esso non è un termine processuale per il compimento di un atto, rispetto al quale possa discutersi di natura ordinatoria, perentorietà o prorogabilità. È, invece, un requisito strutturale di conformità dell’atto al modello legale. Ne deriva che la sospensione concordata per un tempo superiore, indeterminato o collegato a un evento futuro incerto non è una sospensione volontaria irregolare, ma un provvedimento esterno allo schema dell’art. 296 c.p.c.
Da qui il collegamento con gli accordi processuali e con il divieto di “processo convenzionale”, già emerso in Cass. 29 settembre 2023, n. 27590. Le parti possono incidere sui diritti sostanziali e sugli atti processuali rimessi dalla legge alla loro iniziativa, ma non possono disciplinare negozialmente cause, durata, effetti della sospensione e conseguenze dell’inerzia. In questo quadro si inserisce anche il riferimento al Musterverfahren — il processo modello tedesco —: un accordo che attribuisca alla decisione del caso-guida una funzione regolativa rispetto a giudizi paralleli non è trasferibile nel processo civile italiano senza una norma che lo preveda.
La distinzione decisiva è tra stabilizzazione del provvedimento e trasformazione della sua natura. La mancata proposizione del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., nel termine di cui all’art. 47, comma 2, c.p.c., rende non più coltivabile il rimedio impugnatorio contro l’ordinanza; non converte, però, l’atto extra ordinem in una sospensione conforme agli artt. 295 o 296 c.p.c. La preclusione processuale incide sul mezzo di reazione, non sulla qualificazione giuridica del provvedimento.
Su tale base si comprende il richiamo all’art. 152 c.p.c. I termini perentori devono essere previsti dalla legge o stabiliti dal giudice nei soli casi in cui la legge gli attribuisca espressamente tale potere. L’estensione dell’art. 297 c.p.c. alla sospensione atipica non colmerebbe una lacuna, ma introdurrebbe una decadenza processuale non prevista. Il punto trova un precedente costituzionale significativo in Corte cost., 4 marzo 1970, n. 34, che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 1, c.p.c., nella parte in cui faceva decorrere il termine dalla cessazione oggettiva della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne avessero le parti, aveva già valorizzato la conoscibilità dell’evento quale presidio del diritto di difesa. Proprio quella ratio rende non sostenibile la costruzione analogica di un meccanismo estintivo fondato su una sospensione estranea ai modelli legali.
Nella stessa direzione si colloca Cass., Sez. Un., 7 maggio 2021, n. 12154, richiamata dalla sentenza per escludere forme di estinzione “misteriosa” o “silenziosa” del processo. La definizione anticipata del giudizio per inattività delle parti richiede una disciplina espressa, conoscibile e compatibile con il contraddittorio. Applicare l’art. 297 c.p.c. a una sospensione priva di base normativa avrebbe prodotto, invece, un’estinzione ricostruita ex post, non ancorata a un termine legalmente operante nella fattispecie.
La posizione del Pubblico Ministero conferma la delicatezza del problema. Il P.M. aveva chiesto l’accoglimento dei ricorsi, ma aveva proposto una soluzione diversa da quella poi accolta dalle Sezioni Unite: inammissibilità della sospensione atipica, ma applicabilità dell’art. 297 c.p.c. in caso di mancata impugnazione del provvedimento, con dies a quo dalla comunicazione o notificazione della decisione attesa, ovvero dalla dichiarazione della parte che, riassumendo il processo, affermasse di esserne a conoscenza. Era una soluzione ordinata sul piano pratico, perché evitava stasi indefinite e individuava un momento certo di riattivazione del giudizio. Il suo limite sistematico stava, però, nel far dipendere una decadenza da un provvedimento estraneo ai modelli legali di sospensione.
Resta esclusa, inoltre, l’applicazione diretta dell’art. 289 c.p.c. L’ordinanza di sospensione atipica non è un provvedimento istruttorio incompleto, da integrare mediante fissazione dell’udienza successiva o del termine per il compimento di atti processuali. È, piuttosto, un provvedimento erroneo, da superare mediante un nuovo atto di impulso del giudice, adottabile d’ufficio o su istanza di parte.
Il raffronto con Cons. Stato, Ad. Plen., 22 marzo 2024, n. 4, evidenzia la specificità della soluzione adottata per il processo civile. Nel processo amministrativo la sospensione impropria “in senso lato” è stata ricondotta a una diversa logica sistematica, fondata sulla portata decisionale della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea e sull’esigenza di coerenza della funzione giurisdizionale. Le Sezioni Unite, invece, escludono che tale impostazione possa essere trasposta nel processo civile, dove prevalgono la tassatività degli arresti processuali e la necessità che ogni effetto estintivo trovi fondamento nella legge.
La Corte non esclude l’utilità, nei giudizi seriali, dell’attesa di una decisione autorevole; esclude, però, che l’utilità organizzativa possa sostituire la previsione normativa. Gli strumenti utilizzabili restano quelli compatibili con il codice: la sospensione ex art. 295 c.p.c., quando ricorra un’effettiva pregiudizialità tecnica, e il rinvio dell’udienza a data fissa, o eccezionalmente a data da destinarsi, nel rispetto dei relativi presupposti. Va ricordato, per completezza, che l’ordinamento offre anche lo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: ove ne ricorrano i presupposti — questione esclusivamente di diritto, necessaria alla definizione anche parziale del giudizio, non ancora risolta dalla Corte di cassazione e suscettibile di porsi in numerosi giudizi — esso consente di ottenere un intervento nomofilattico preventivo senza paralizzare il processo con strumenti non tipizzati.
Il rimedio all’ordinanza di sospensione atipica non è la declaratoria di estinzione, ma la riattivazione del processo mediante fissazione dell’udienza di prosecuzione, su istanza di parte o anche d’ufficio. L’eventuale mancata comparizione all’udienza così fissata comporterà l’applicazione della disciplina stabilita per l’inattività delle parti.
Sul piano operativo, la sentenza consegna al difensore tre indicazioni immediate.
Primo: se il giudice dispone una sospensione atipica, va valutato subito il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.; il termine è quello di trenta giorni previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.c.
Secondo: se il termine per il regolamento è decorso, l’atto corretto non è una richiesta di prosecuzione soggetta alla disciplina dell’art. 297 c.p.c., che presupporrebbe l’operatività di un termine decadenziale non pertinente, ma un’istanza affinché il giudice fissi l’udienza per la prosecuzione, provvedimento adottabile anche d’ufficio.
Terzo: se sia già stata pronunciata l’estinzione del processo per tardiva riassunzione, la decisione offre un fondamento per impugnarla, denunciando l’inapplicabilità dell’art. 297 c.p.c. a una sospensione estranea ai modelli legali e la violazione del principio, ricavabile dall’art. 152 c.p.c., secondo cui i termini decadenziali devono avere base normativa.
La portata della decisione sta, in definitiva, nella separazione tra invalidità dell’arresto processuale e conservazione del giudizio. La sospensione atipica non è ammessa; ma, una volta disposta, non può diventare il presupposto di una estinzione costruita in via analogica. Il sistema reagisce all’errore non con la perdita del processo, ma con la sua riattivazione.
