Cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla chiusura della fase istruttoria

Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19176. Pres. Di Marzio, Rel. Catallozzi

[1] Cessazione della materia del contendere – Rilevabilità.

La cessazione della materia del contendere, pur essendo rilevabile d’ufficio anche nel giudizio d’appello, non può essere dichiarata sulla base di fatti sopravvenuti allegati dopo la chiusura della fase istruttoria senza che il giudice abbia previamente instaurato il contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., assegnando alle parti un termine per svolgere compiutamente difese, allegazioni e richieste istruttorie. Non soddisfa tale esigenza il mero scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, la cui funzione resta limitata all’illustrazione delle difese già svolte e non consente l’effettivo esercizio del diritto di difesa su questioni nuove o rilevate d’ufficio.

CASO

[1] Avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a suo carico, la debitrice proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., la quale veniva parzialmente accolta.

La sentenza pronunciata dal tribunale adito veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Potenza, la quale dichiarava la cessazione della materia del contendere in ragione della rilevata conclusione di un accordo transattivo tra le parti (debitrice e banca creditrice) del giudizio.

Avverso tale pronuncia veniva interposto ricorso per cassazione, mediante il quale si censurava, per quanto di interesse nella presente sede, violazione degli artt. 101, 183 e 184 c.p.c., per avere la Corte d’Appello pronunciato la cessazione della materia del contendere in ragione di un accordo transattivo la cui conclusione era stata allegata e documentata solo in sede di precisazione delle conclusioni (avvenuta con le modalità di cui all’art. 83, 7°, lett. h), D.L. 17 marzo 2000, n. 18), benché tale allegazione fosse stata contestata da essa ricorrente, la quale aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio sul punto, anche in ragione della sua tardività e della impossibilità di replicarvi; sosteneva, la stessa, che in tal modo sarebbe stato pregiudicato il suo diritto a dedurre l’inadempienza della controparte alle obbligazioni assunte in sede di “sistemazione” della pendenza e di evidenziare la reale natura delle intese raggiunte, di “transazione semplice” e condizionata all’abbandono del giudizio.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione giudica fondato tale motivo di ricorso.

La Corte d’Appello ha riferito che con le note scritte depositate in occasione della precisazione delle conclusioni, effettuata ai sensi dell’art. 83, 7°co., lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l’appellante ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta conclusione tra le parti di un accordo transattivo, che contemplava l’estinzione della pretesa della banca a fronte del versamento da parte del debitore di una determinata somma, secondo determinate modalità temporali, nonché l’avvenuto versamento delle prime due rate previste da tale accordo.

Il giudice di seconde cure ha provveduto alla rilevazione della causa costituente cessazione della materia del contendere successivamente alla chiusura della fase istruttoria e senza aver previamente sollecitato il contraddittorio sul punto.

Ne consegue che non può ritenersi adeguatamente assicurato il diritto di difesa della controparte attraverso il solo ricorso al circuito delle difese conclusive (le deduzioni sollevate sul punto con la memoria di replica depositata ai sensi dell’art. 190 c.p.c.): ciò, tanto più ove si consideri che nel caso in esame la (nuova) allegazione che ha dato luogo al rilievo officioso richiede una valutazione in ordine alla natura (novativa o meno) dell’accordo transattivo, in relazione alla quale non può escludersi l’esigenza della controparte di svolgere difese e avanzare istanze istruttorie al fine di dimostrare l’inidoneità del fatto sopravvenuto a determinare l’estinzione del credito azionato o, comunque, a incidere sulla pretesa fatta valere in giudizio.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione.

QUESTIONI

[1] La cessazione della materia del contendere, pur non essendo espressamente prevista dal nostro ordinamento, viene generalmente annoverata tra le c.d. vicende anomale del processo. La stessa, tuttavia, si distingue dall’estinzione in quanto, più che dar luogo a un’autonoma fattispecie processuale di conclusione del giudizio, rappresenta il riflesso processuale di un mutamento avvenuto sul piano sostanziale, quando questo faccia venir meno la stessa ragion d’essere del processo, vuoi per ragioni oggettive, vuoi per ragioni soggettive (com’è a dirsi, come nel caso di specie, per la transazione e/o la rinuncia all’azione) (sul punto, C. Mandrioli, A. Carratta, Corso di diritto processuale civile, II, Torino, 2026, 208; sull’istituto, B. Sassani, Cessazione della materia del contendere (dir. proc. civ.), in Enc. Giur. Treccani, IV, Roma, 1988; A. Scala, La cessazione della materia del contendere, Torino, 2002; A. Panzarola, Cessazione della materia del contendere (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., VI, Milano, 2002).

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l’intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un’eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d’ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte (cfr. Cass. civ., 30 giugno 2023, n. 18586; Cass. civ., 27 settembre 2021, n. 26118; Cass. civ., 17 luglio 2020, n. 15309; Cass. civ., 3 maggio 2017, n. 10728).

Tuttavia, in ossequio al principio del contraddittorio, il giudice che rilevi ufficiosamente una questione determinante per l’esito del giudizio – tanto più quando questa consegue a un’allegazione difensiva corredata da relative evidenze documentali – è tenuto ad assegnare alle parti un termine affinché queste ultime possano svolgere la loro attività assertiva e probatoria sul punto, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 101, 2°co., c.p.c. (sul punto, Cass. civ., 9 gennaio 2024, n. 822; Cass. civ., 5 maggio 2021, n. 11724; Cass. civ., 30 settembre 2020, n. 20870).

Nel caso di specie, la controparte non è stata posta in condizione di svolgere le proprie difese sul fatto sostanziale, sopravvenuto rispetto alla chiusura della fase di istruzione probatoria, posto a fondamento della cessazione della materia del contendere (l’intervenuto accordo transattivo). Né a diversa conclusione può pervenirsi in considerazione del fatto che tale parte ha sviluppato deduzioni difensive con le memorie di replica depositate ai sensi dell’art. 190 c.p.c.: si rammenta, infatti, che le comparse conclusionali e le memorie di replica assolvono una funzione meramente illustrativa e riepilogativa delle difese già svolte, senza poter costituire sede per lo sviluppo compiuto di nuove linee difensive o per l’articolazione di richieste istruttorie (cfr. Cass., sez. un., 7 gennaio 2016, n. 98; Cass. civ., 7 dicembre 2004, n. 22970; Cass. civ., 29 luglio 2002, n. 11175).

Alla luce di tali considerazioni, appare dunque corretta la decisione assunta dal provvedimento in epigrafe, che ha accolto le doglianze sollevate dalla parte ricorrente.

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