Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2026, n. 19196. Pres. De Stefano, Rel. Crivelli
[1] Deposito telematico – Controlli – Esito negativo – Rimessione in termini.
Massima: “In tema di deposito telematico degli atti, in ipotesi di esito negativo dei controlli relativi alle pec cui è subordinato il perfezionamento del deposito (terza e quarta pec), la parte depositante – ove ritenga l’erroneità del percorso che ha portato a siffatto esito, condizionante il perfezionamento del deposito stesso – ha l’onere di reagire attraverso i rimedi concessi dall’ordinamento, ed in particolare, ove i termini non siano ancora spirati, deve proporre istanza ex art. 60 c.p.c., mentre ove gli stessi siano decorsi, ricorrendone i presupposti, deve richiedere la rimessione in termini”.
CASO
[1] Un soggetto conveniva in giudizio un istituto di credito al fine di opporsi al precetto notificatogli in qualità di terzo datore di ipoteca.
L’adito Tribunale di Brescia dichiarava la nullità del titolo esecutivo (il contratto di mutuo fondiario) e, per l’effetto, la nullità dell’ipoteca iscritta sull’immobile di proprietà della ricorrente e la conseguente nullità dell’atto di pignoramento e degli atti successivi della procedura esecutiva.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’istituto di credito, chiedendo la riforma della sentenza e quindi il rigetto dell’opposizione spiegata.
Si costituiva il ricorrente, sollevando eccezione di improcedibilità dell’appello per tardiva costituzione in giudizio dell’istituto di credito: in particolare, il deposito telematico era stato effettuato da un soggetto estraneo al giudizio di primo grado e al quale non era stata mai rilasciata procura alle liti da parte della banca.
In particolare:
– in data 8 luglio 2022 alle ore 15:00, veniva effettuata la costituzione in appello in via telematica con la firma telematica di un difensore che pacificamente non risulta essere difensore di alcuna delle parti;
– anche la firma digitale apposta sulla nota di iscrizione a ruolo, l’atto di citazione in appello e la procura alle liti depositati nel fascicolo telematico all’atto della iscrizione a ruolo appartiene a tale difensore;
– alle ore 15:02 dell’8 luglio 2022 perviene all’indirizzo pec del difensore della banca, la comunicazione di Cancelleria con esito “errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell’ufficio ricevente”;
– sempre in data 8 luglio 2022 alle ore 15:52:04, l’effettivo difensore della banca invia un nuovo deposito telematico contenente gli atti per la costituzione in appello a sua firma e muniti di sua firma digitale, cui segue la comunicazione di Cancelleria “Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”;
– in data 11 luglio 2022 alle ore 9:37 la cancelleria ha provveduto ad accettare il primo deposito, nonostante fosse stato effettuato con la firma telematica del difensore non munito di procura, né sottoscrittore dell’atto di appello e della procura alle liti, e non invece quello, seppure di pochi minuti successivo, effettuato dall’effettivo difensore della parte;
– in data 11 luglio 2022 alle ore 10.14 la Cancelleria invia una quarta pec, comunicando “rifiuto atti” per “Deposito di atto già pervenuto”.
Sulla base di tale ricostruzione la Corte d’Appello di Brescia riteneva che l’iscrizione a ruolo effettuata dall’effettivo difensore dell’istituto di credito dovesse considerarsi tempestivamente eseguita, poiché “generava una seconda PEC di ricevuta di avvenuta consegna entro la fine del giorno di scadenza per l’iscrizione a ruolo”. Conseguentemente, in via pregiudiziale rigettava l’eccezione di improcedibilità e, nel merito, accoglieva integralmente l’appello proposto.
Avverso tale decisione, il terzo datore di ipoteca interponeva ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo, per censurare la sentenza di seconde cure nella parte in cui il giudice d’appello disattendeva l’eccezione di improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c. per costituzione tardiva dell’appellante. A parere della ricorrente, l’appellante si sarebbe tardivamente costituita in giudizio in quanto il relativo deposito era stato effettuato da un soggetto estraneo al giudizio di primo grado e al quale non era stata mai rilasciata procura alle liti da parte della Banca. In ogni caso, non sarebbe stato possibile attribuire alcun effetto, neppure sanante, al successivo deposito telematico effettuato a firma dell’effettivo difensore della banca, poiché tale seconda iscrizione aveva avuto un esito negativo, a causa della ricezione della quarta pec di rifiuto, pur in presenza di una ricevuta di avvenuta consegna tempestiva.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione accoglie il motivo di ricorso proposto e, cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito dichiara l’appello improcedibile.
La Suprema Corte, nell’occasione, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di deposito telematico degli atti, in ipotesi di esito negativo dei controlli relativi alle pec cui è subordinato il perfezionamento del deposito (terza e quarta PEC), la parte depositante – ove ritenga l’erroneità del percorso che ha portato a siffatto esito, condizionante il perfezionamento del deposito stesso – ha l’onere di reagire attraverso i rimedi concessi dall’ordinamento, e in particolare, ove i termini non siano ancora spirati, deve proporre istanza ex art. 60 c.p.c., mentre ove gli stessi siano decorsi, ricorrendone i presupposti, deve richiedere la rimessione in termini”.
Le motivazioni poste a fondamento della decisione saranno illustrate di seguito.
QUESTIONI
[1] A norma dell’art. 16-bis, 7°co., d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221), disposizione ratione temporis applicabile al caso di specie (essendo l’art. 196-sexies disp. att. c.p.c. entrato in vigore solo a partire dal 1°gennaio 2023), «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza […]».
Il quadro normativo è completato dall’art. 13, 2°co., del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione), a mente del quale «i documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente».
Il deposito telematico di un atto si articola, come noto, in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggi pec da parte del sistema informatico: 1) ricevuta di accettazione; 2) ricevuta di consegna (c.d. “seconda PEC”, particolarmente rilevante perché con essa il gestore pec ministeriale dà atto del ricevimento del messaggio di deposito nella casella, e dunque tiene luogo del materiale deposito “fisico” presso la cancelleria); 3) controlli automatici (c.d. “terza PEC”), inviata sempre dal gestore, con cui vengono segnalate eventuali anomalie; 4) accettazione del deposito (c.d. “quarta PEC”), inviata dalla cancelleria e contenente l’accettazione o il rifiuto del deposito, previo scrutinio manuale delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, cui la pronuncia in epigrafe sceglie di dare continuità, la tempestività del deposito va verificata con riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “seconda PEC”) (cfr., Cass. n. 238/23; Cass. n. 4787/18).
Sul punto, si è pure chiarito che, se la “seconda PEC” consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, in caso di mancato completamento dell’iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura (terza e quarta pec), il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo. Pertanto, sebbene sia vero che il perfezionamento deve essere cronologicamente fissato al momento della seconda PEC, detto perfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli (così, espressamente, Cass. n. 19307/23, richiamata da Cass. Sez. U. n. 28403/23; in tal senso già Cass. n. 17404/20, Cass. n. 27654/22).
In altri termini, solo il positivo superamento dei controlli, attestato – e dunque provato – dalle ultime due pec (la terza e la quarta) costituisce il corrispondente del timbro “depositato”.
Ne consegue che, in caso di mancanza della “quarta PEC”, o di rifiuto del deposito comunicato con la stessa, non può ritenersi che il deposito si sia perfezionato, ove manchi la prova – il cui onere grava sulla parte che ha richiesto lo stesso – che l’atto sia pervenuto all’ufficio giudiziario destinatario (se manchi la pec) o abbia superato i controlli manuali (se vi sia il rifiuto del deposito).
La decisione in epigrafe ritiene che siffatta prova debba essere veicolata attraverso un’attività della parte che ne è onerata, cioè in questo caso quella che procede al deposito, la quale non può restare inerte a fronte del rifiuto o dell’assenza della quarta PEC (cfr. ancora Cass. n. 19307/23).
Pertanto, essendo subordinato il perfezionamento del deposito al superamento dei controlli automatici e manuali di cui s’è detto, la parte interessata è onerata – per superare l’esito eventualmente negativo – di veicolare la prova della completezza dell’attività posta in essere attraverso gli strumenti posti a disposizione dell’ordinamento.
Ora, nel caso di specie emerge che il primo deposito venne effettuato da un soggetto del tutto estraneo, e che l’effettivo difensore curò il secondo deposito, ma appunto la quarta PEC relativa a tale ultimo deposito aveva contenuto negativo, e quindi la condizione di perfezionamento non si era verificata.
Ne deriva che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che non incombesse alla parte interessata alcuna ulteriore attività.
Certamente è corretta la conclusione secondo cui, non essendo ancora scaduto – al momento del recapito della quarta PEC – il termine per il deposito, la parte appellante non poteva in alcun modo proporre istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c., istituto infatti cui si può ricorrere solo allorché la parte sia già incorsa in una decadenza per fatto ad essa non imputabile.
Tuttavia, benché in una situazione in cui effettivamente il messaggio pec accerta il mancato superamento dei controlli a causa di una “precedente iscrizione” sarebbe stato verosimilmente del tutto inutile ripetere il deposito, destinato ad analoga sorte, l’ordinamento conferisce alla parte stessa un apposito rimedio, consistente nell’istanza di cui all’art. 60, n. 1), c.p.c., in base al quale quando, senza giusto motivo, il cancelliere ricusa di compiere gli atti che sono legalmente richiesti, oppure omette di compierli nel termine, la parte interessata può chiedere al giudice la fissazione di un termine.
Il ricorso a tale rimedio (agevolmente esteso il concetto di “cancelliere” all’ufficio in generale, soprattutto quando le attività di accettazione o ricezione atti sono automatizzate) costituisce, in generale, un onere della parte che intenda dolersi di siffatti comportamenti da parte dell’ausiliare, prima di ricorrere ad altri strumenti contro l’inerzia o l’omissione dello stesso (Cass. n. 19753/15), ma proprio di ogni situazione che possa verificarsi in rapporto al processo e che non trovi specifica disciplina.
Applicando tali principi al caso di specie, la quarta pec viene formata dal sistema informatico, ma essa è conseguente al controllo manuale e attribuibile appunto alla cancelleria, e l’esito negativo (o il mancato invio) equivale, come detto, al mancato timbro “depositato” analogico, e pertanto il rimedio risulta del tutto adeguato a superare la situazione di inerzia della parte, ponendola in condizione di tutelarsi.
In definitiva, pur a fronte di un sistema impostato in maniera rigida (qual è quello telematico, che privilegia effetti di certezza e immediatezza diversamente non assicurati dal sistema analogico), i relativi eventuali errori debbono essere adeguatamente contrastati dalla parte interessata, in particolare attraverso i rimedi offerti dall’ordinamento.
Nella specie, invece, la parte interessata è rimasta completamente inerte a fronte dell’esito negativo della quarta PEC e, pertanto, non essendo riferibile alla parte il primo deposito (in quanto, appunto, proveniente da un soggetto privo di procura, e dunque atto, sotto il profilo processuale, inesistente, come tale ratione temporis neppure soggetto a sanatoria ai sensi dell’art. 182 c.p.c., cfr. Cass. n. 10815/2025, essendo applicabile appunto il relativo testo anteriore alla modifica disposta dal D.Lgs. n. 149/22) e non essendo intervenuta la condizione di perfezionamento definitivo relativa al secondo deposito, si è inevitabilmente consolidato, in carenza di una qualsiasi valida costituzione dinanzi all’ufficio del giudice di secondo grado, l’effetto di improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 c.p.c.
