Regime dell’accertamento giudiziale degli estremi della non contestazione

Cass., Sez. II, 10 giugno 2026, n. 18871 (ord.)Pres. Orilia – Rel. Papa

Procedimento civile – Contestazione o non contestazione delle affermazioni dell’avversario – Accertamento dei relativi estremi – Giudizio di fatto – Cassazione – Insindacabilità (C.p.c. artt. 115, 360)

[1] L’accertamento degli estremi della contestazione o non contestazione degli altrui asserti fattuali rientra nell’àmbito dell’interpretazione giudiziale degli atti di parte, configurandosi in tal modo come valutazione di fatto sindacabile in cassazione soltanto per vizio motivazionale.

Procedimento civile – Erroneo accertamento giudiziale degli estremi della contestazione – Espletamento dell’istruttoria sul fatto oggetto della asserita contestazione – Successiva deduzione della pregressa non contestazione – Inammissibilità (C.p.c. artt. 115, 156, 157)

[2] Qualora il giudice abbia erroneamente ritenuto contestato un determinato fatto e, in mancanza di una tempestiva denuncia di tale errore, abbia disposto i relativi accertamenti istruttòri, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l’altrui pregressa non contestazione, risulta inammissibile.

CASO

[1 e 2] Il comproprietario di un edificio agiva, davanti al Tribunale di Castrovillari, nei confronti dell’altro comproprietario, e di lui fratello, per la declaratoria dell’inesistenza di una servitù di elettrodotto asseritamente costituita dal convenuto sulla proprietà comune, avendo quest’ultimo, senza il consenso dell’altro proprietario-parte attrice, realizzato uno scavo nella corte comune allo scopo di collocarvi le condutture elettriche necessarie al trasporto dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico di pertinenza dell’edificio in comunione tra i fratelli sino a una distinta unità immobiliare che risultava, viceversa, di proprietà esclusiva del convenuto medesimo.

Tanto il giudizio di prime cure come quello di secondo grado, svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, hanno messo capo a una pronuncia di rigetto nel merito dell’interposta domanda, sulla base degli accertamenti peritali espletati al riguardo, che hanno evidenziato come, contrariamente agli asserti di parte attrice, la corte comune non avesse visto la realizzazione, da parte del convenuto, di un nuovo tracciato per il passaggio di cavi elettrici, avendo questi, all’opposto, utilizzato uno dei tracciati precedentemente messi a punto di comune accordo dai comproprietari al servizio delle diverse unità immobiliari adiacenti alla corte comune.

L’attore (nonché appellante) soccombente ha così proposto ricorso in cassazione, affidato a tre distinti motivi, dei quali, a rivestire qui interesse, è esclusivamente il primo, e il primo, segnatamente, nella parte con cui è stata denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la corte di merito omesso di rilevare che il convenuto, all’atto della sua costituzione in giudizio, non avesse affatto contestato di aver eseguito lavori sulla corte comune per raggiungere con l’elettrodotto il confinante edificio di sua proprietà esclusiva.

SOLUZIONE

[1 e 2] Poiché, per sostenere l’esecuzione, da parte del convenuto, di opere sulla cosa comune idonee a consentirgli l’esercizio contra ius di una servitù di elettrodotto, necessario sarebbe stato dimostrare che gli scavi da lui effettuati avessero portato alla realizzazione di un nuovo tracciato per il passaggio di cavi elettrici, destinato ad affiancarsi a quelli già esistenti allo scopo, alla Suprema Corte, per respingere il motivo di ricorso testé illustrato, sarebbe bastato osservare che oggetto di riconoscimento o, comunque, non contestazione da parte di detto convenuto era stata la mera effettuazione di scavi nell’àmbito della corte comune, essendosi poi lo stesso soggetto preoccupato di precisare che, all’esito di tali scavi, egli si sarebbe limitato ad aggiungere nuovi cavi all’interno di un tracciato interrato già presente nel sottosuolo della corte, senza la creazione di un tracciato ulteriore.

Vertendo quello/a che era stato/a il riconoscimento o la non contestazione di parte convenuta su una circostanza fondamentalmente irrilevante ai fini del giudizio, nessuna censura avrebbe potuto dunque rivolgersi alla corte di merito in termini di violazione dello specifico precetto dell’art. 115 c.p.c. consacrante la vigenza, nel nostro ordinamento processuale, del principio di non contestazione. A questa valutazione di infondatezza del motivo facente riferimento a tale violazione, il giudice di legittimità non è, però, pervenuto, avendone esso preliminarmente decretato l’inammissibilità: e questo, facendo capo a quel suo radicato insegnamento (per i dovuti riferimenti, si veda al § successivo) a termini del quale «l’accertamento della sussistenza di una contestazione o non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione soltanto per vizio di motivazione», con la conseguenza che «ove il giudice abbia ritenuto contestato uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all’ammissione e al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all’accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l’altrui pregressa non contestazione, diventa inammissibile».

Identica infelice sorte hanno conosciuto gli altri motivi dell’esperito gravame di legittimità, il cui rigetto integrale, con annessa condanna alle spese del ricorrente, ha segnato l’epilogo della vicenda processuale qui passata in rassegna

QUESTIONI

[1 e 2] Entrambi gli enunciati di principio racchiusi nell’ordinanza in epigrafe – e, così, tanto quello secondo cui, siccome attinente all’interpretazione degli atti di parte, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno degli estremi della non contestazione integrerebbe un tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, come quello per cui l’errore commesso dal giudice nel valutare come contestata e, dunque, bisognosa di prova  una determinata circostanza fattuale deve essere tempestivamente dedotto dalla parte interessata, a pena della definitiva preclusione di ogni doglianza al riguardo una volta che l’istruttoria relativamente a quella circostanza medesima sia stata espletata – rispondono indiscutibilmente, tali enunciati, a consolidati orientamenti della giurisprudenza di cassazione (per il primo, cfr. Cass., 20 maggio 2026, n. 15364; Cass. 21 dicembre 2023, n. 35700; Cass., 27 novembre 2023, n. 32914; Cass., 7 ottobre 2022, n. 29231; Cass., 3 maggio 2007, n. 10182; Cass., 16 dicembre 2005, n. 27833, ed ivi riferimenti ulteriori; per il secondo, v. Cass., 16 marzo 2012, n. 4249; nonché le espressamente richiamate Cass., 28 ottobre 2019, n. 27490, e Cass., 7 febbraio 2019, n. 3680).

Se, a dispetto della sua portata tutt’altro che innovativa, a detto provvedimento si è ritenuto di dover volgere l’attenzione, è stato, viceversa, per denunciare l’indebito collegamento ivi istituito tra i due princìpi, guardando al secondo di essi come ad una sorta di corollario del primo: laddove non si vede a qual titolo il regime a livello di giudizio di cassazione dell’error in procedendo di cui si discorre possa influenzare il trattamento dello stesso vizio nella fase di merito (e per la reciproca autonomia dei due princìpi v., infatti, la predetta Cass. n. 27490/2019).

L’occasione è altresì propizia per osservare che, anche a reputare ammissibile una deduzione tardiva, ossia ad istruttoria già espletata, dell’errore perpetrato dal giudice nel valutare come contestato un fatto che tale, in realtà, non sia stato, le conseguenze, sul piano applicativo, non sarebbero dissimili. Ed invero, delle due l’una: o le prove “indebitamente” ammesse ed assunte hanno confermato l’avveramento del fatto non contestato, e allora nessuna delle parti avrebbe motivo per dolersi del mancato riscontro giudiziale della relativa non contestazione; oppure dette prove hanno smentito quel fatto, e allora la parte interessata al suo accertamento potrebbe anche invocare la pregressa non contestazione del medesimo, ma ciò senza costrutto alcuno, tenuti presenti gli effetti di mera relevatio ab onere probandi tipicamente raccordabili a detta non contestazione, tali per cui, ove il fatto che ne sia stato oggetto appaia sconfessato dalle restanti risultanze di causa, il giudice potrebbe legittimamente considerarlo come non avverato benché, si ripete, non contestato da parte avversa.

L’impugnazione (così Mandrioli – Carratta, Diritto processuale civile, 30a ed., II, Torino, 2025, 380) o ad essere destinatario della relativa domanda (per dirla con Balena, Diritto processuale civile, 7a ed., II, Bari, 2025, 346), figura speculare alla più nota legittimazione ad impugnare (sulla vi si debba indugiare).

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