Cass., Sez. Un., Sent., ud. 7 ottobre 2025, 18 marzo 2026, n. 6474, Pres. D’Ascola – Est. Graziosi.
[1] Prescrizione – Azione revocatoria – Nullità della notificazione (cod. proc. civ., artt. 160, 164, 291; cod. civ., artt. 2903, 2943)
Massima: “La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità, la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine”.
CASO
La amministrazione straordinaria della F.S. Spa citava innanzi il Tribunale di Monza la U.B.R. Spa, incorporante B.R. Spa, perché, in accoglimento dell’azione revocatoria di cui all’articolo 67 comma 2 l.f., fossero dichiarate inefficaci le rimesse bancarie affluite, nel c.d. periodo sospetto, sul conto corrente acceso da F.S. Spa in bonis presso l’incorporato istituto bancario. L’atto di citazione veniva notificato il 20 maggio 2010 mediante la consegna ad un impiegato addetto alla ricezione, in viale (…) a Roma, dove era tuttavia sopravvenuta U.B.R. Spa, che si costituiva eccependo difetto di legittimazione passiva. Invero, U.B.R. Spa – che era succeduta a B.R. Spa – era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2008 in quanto incorporata per fusione in U. Spa.
Il Tribunale, ritenendo incerta l’identificazione della parte convenuta, disponeva la rinnovazione della citazione ex articolo 164 c.p.c. nei confronti di U. Spa. La notificazione avveniva il 23 settembre 2011 ed U. Spa si costituiva eccependo, tra l’altro, la prescrizione dell’azione, perché tra il 23 maggio 2005 – data dell’autorizzazione del programma di cessione dei beni aziendali dell’attrice – e la data della suddetta notifica era già stato superato il quinquennio di cui all’articolo 2903 c.c.
Con sentenza del 7 maggio 2014 il Tribunale di Monza, rigettata tale eccezione, accogliendo parzialmente la domanda dichiarava inefficace il pagamento della somma di € 3.056.916,38 a B.R. Spa compiuto dall’attrice e condannava U. Spa a restituirgliela, oltre a corrisponderle interessi legali dal 20 maggio 2010 al saldo e a rifonderle le spese di lite.
U. Spa proponeva appello, cui resisteva controparte.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 27 giugno 2017, accoglieva l’appello proposto da U. Spa dichiarando prescritta l’azione dall’appellata.
In particolare, rilevava che la prima notifica dell’atto di citazione non aveva esplicato alcun effetto nei confronti di U. Spa, perché l’atto era stato rivolto a soggetto diverso – U.B.R. Spa, anteriormente denominata B.R. Spa, già incorporata in U. Spa –, e che il primo giudice aveva errato nel non ravvisare nullità nella notifica dell’atto, mentre questa era stata eseguita nei confronti di un soggetto diverso da quello nei cui confronti si sarebbero dovuti esplicare gli effetti della revocatoria, conseguentemente trattandosi di inesistenza, e non di nullità. Pertanto, la successiva notifica nei confronti della incorporante U. Spa non aveva potuto generare gli effetti di sanatoria di cui all’articolo 164 c.p.c., bensì aveva instaurato un valido nuovo rapporto processuale con U. Spa, in epoca però in cui era stata consumata irrimediabilmente la prescrizione, non interrotta appunto tramite la notifica nei confronti di un soggetto diverso da U. Spa.
La amministrazione straordinaria di F.S. Spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi – il terzo subordinato ai primi due e il quarto in subordine al terzo –, da cui si è difesa con controricorso U. Spa.
All’esito di adunanza camerale del 13 giugno 2024, in relazione alla quale ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 3481 dell’11 febbraio 2025, ha rimesso la causa al Primo Presidente “per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite”.
La causa è stata chiamata alla pubblica udienza delle Sezioni Unite del 7 ottobre 2025; il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per la risoluzione del contrasto mediante “il principio in base al quale la prescrizione del diritto può essere interrotta da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario, a seguito di notificazione affetta da nullità, la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio”, “e quindi per l’accoglimento del ricorso”.
Le parti hanno depositato memorie.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione a Sezioni Unite perviene alla decisione sopra massimata, partendo da un inquadramento della prescrizione, istituto finalizzato alla determinazione della certezza temporale. In particolare, nel diritto civile, la prescrizione circoscrive cronologicamente l’effetto soppressivo del diritto soggettivo derivante dall’inerzia del titolare di tale diritto, sulla base di una misura determinata dalla legge, inserendo peraltro anche due strumenti accessori, come interruzione e sospensione.
Invero, la certezza del tempo di esercitabilità del diritto – che può equipararsi al tempo di esistenza del diritto – ne crea pure il limite, e quindi costituisce anche uno strumento di tutela per il c.d. soggetto passivo rispetto a quel diritto. Così l’istituto della prescrizione si traduce pure in un diritto di difesa per il c.d. soggetto passivo – rectius, soggetto opposto –, rendendolo a sua volta attivo e collaborante alla individuazione/delimitazione del concreto contenuto del diritto esercitato.
L’istituto della prescrizione, pertanto, – osservano le Sezioni Unite – bilateralmente apporta una ripartizione di tutela tra le facoltà del titolare del diritto, che lo deve esercitare in un tempo determinato, e quelle del soggetto passivo del rapporto; ciò si evidenzia in particolare proprio quando la modalità dell’esercizio è processuale. L’intrinseca connessione che in tal caso si verifica tra diritto sostanziale e diritto processuale ha condotto alla necessità di un bilanciamento degli effetti dell’esercizio di azione e dell’esercizio di eccezione laddove si interpongano, a livello oggettivo, fattori e circostanze non attribuibili ad alcuno dei soggetti avvinti al rapporto giuridico sostanziale e processuale (creditore/debitore ovvero attore/convenuto).
Le motivazioni della pronuncia qui annotata proseguono affermando che la necessità di costruire un equilibrio (che non è naturalmente sinonimo di parità) è stata ben evidenziata da S.U. n° 24822/2015, e attiene al momento in cui si sprigiona l’effetto dell’esercizio del diritto sostanziale come conseguenza del diritto processuale; non a caso, pur assolutamente minoritaria, è sorta anche una giurisprudenza estensiva dell’effetto interruttivo del termine prescrizionale al mero deposito del ricorso (così Cass. 24891/2021 e Cass. ord. 20896/2025, condivisibilmente contrastate da Cass. ord. 27944/2022 e Cass. ord. 16300/2025).
Dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata riconosciuta, allorquando il diritto sostanziale e il diritto processuale si sovrappongono nel loro esercizio, la necessità della notificazione dell’atto introduttivo processuale e non del mero deposito della domanda. Pertanto, l’equilibrio non può che evincersi proprio dalla modalità della notifica dell’atto introduttivo del processo, per individuare quando essa attinge effetto riguardo all’esercizio del diritto sostanziale, rectius alla interruzione e sospensione della prescrizione che tale diritto riceve come limite in termini temporali. E per questo occorre fronteggiare, ineludibilmente – continua la sentenza delle SS.UU. – la scissione sul piano soggettivo – notificante e destinatario -, negli ultimi decenni valorizzata appieno sottoponendola a un vero work in progress anche a livello costituzionale (come attestano le sentenze nn. 447/2002, 28/2004, 3/2010 e 75/2019 del giudice delle leggi).
La ricaduta della scissione – e perciò degli effetti – della notifica era stata discussa già prima della basilare S.U. 14916/2016: a fronte di un’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale che ancora si arroccava, pure nell’ambito processuale, nella globale ed effettiva endiadi ricezione/ricevibilità, un’altra linea interpretativa traeva conseguenze opposte dalla scissione, ravvisando, come grimaldello rispetto alla lettura tradizionale, la provvisorietà dell’effetto attribuito all’operato del notificante, in attesa che tale operato si compattasse con la ricezione, o il suo equivalente, da parte del destinatario.
In quest’ottica la notificazione è risultata del tutto condizionata al perfezionamento ricettivo, il quale tuttavia costituisce pure lo strumento conclusivo e stabilizzante rispetto ad un effetto già raggiunto.
Sulla tematica, all’epoca ancora incrinata da incertezze, si è dispiegata, per risolverne una buona parte, la già citata S.U. 24822/2015, circoscrivendo l’intervento, tuttavia, soltanto ai diritti sostanziali esercitabili unicamente a mezzo di atto processuale.
Assai significativo, comunque, è il riferimento che tale arresto offre il principio di ragionevolezza come correlato alla protezione del notificante, e quindi come criterio nel bilanciamento tra gli interessi del notificante e del notificato, a quest’ultimo, perciò, attribuendo il pati.
La fondamentale S.U. 14916/2016 – osservano ancora le SS.UU. –, che ha plasmato in termini nuovi il rapporto tra nullità (istituto espressamente presente nel codice) e inesistenza (specie soltanto implicitamente presente perché posta a monte, nel senso negativo, della configurazione giuridica) ha fornito a una pronuncia innovativa sulla tematica sottoposta dall’ordinanza interlocutoria, cioè a Cass. 13070/2018, la possibilità di superare il bivio costruito dalla giurisprudenza precedente tra la necessità, per l’applicazione degli articoli 2943 e 2945 c.c., della sana notifica senza correzione retroattiva – linea maggioritaria, questa, nutrita dall’istituto sostanziale della ricezione inteso come presidio avverso la retroattività – e l’alternativa sufficienza estraibile dall’articolo 291 c.p.c. consistente appunto in una rinnovazione con effetto retroattivo.
L’intervento delle Sezioni Unite del 2016 ha indicato un approccio nuovo al concetto di nullità: espandendola, ha potenziato in corrispondente misura lo strumento della rinnovazione, aprendo così la via alla completa copertura anche del profilo sostanziale intrecciato con quello processuale. Dopo tale intervento nomofilattico è stato infatti coerente valorizzare appieno quell’istituto di riserva correttiva ravvisabile nell’articolo 291 c.p.c. che è la rinnovazione della notifica: l’errore oggettivamente emerso (qui di per sé non rileva la colpa del notificante, che sia presente o meno) è correggibile in modo completo, id est la correzione sana l’errore, anche in termini temporali sostanziali.
Il che, d’altronde, può reputarsi enunciato espressamente nell’articolo 291, primo comma, c.p.c.: il riferimento letterale alla sola decadenza è agevolmente traducibile nel suo effettivo significato globale nel quadro specifico (e dunque relativizzante in senso semantico) in cui viene inserito, in servitù della ratio legis, sia per quanto al riguardo evidenziato in Cass. 13070/2018, sia per quanto insegna la radice di questo istituto.
Infatti, l’articolo 145 c.p.c. del 1865, all’ultimo comma, statuiva: “Quando la nullità riguardi soltanto la notificazione dell’atto, la citazione è nondimeno efficace ad impedire ogni decadenza di diritto o di termini, purché sia rinnovata nel nuovo termine da stabilirsi nella sentenza che ne pronunzia la nullità”.
A ciò si aggiunga che da tempo si è censurata in dottrina come aridamente letterale l’interpretazione del termine decadenza presente nell’articolo 291 c.p.c. diretta a escluderne la copertura della prescrizione, riconoscendo che questa completa copertura deve invece esserne evinta; e anche più recentemente, riconoscendo pure che il vizio notificatorio non lede in misura inaccettabile il destinatario (si ritorna alla relatività delle rispettive tutele delle parti come non traducibile in uguaglianza assoluta, così ab origine non essendo le rispettive posizioni), si è giunti a sostenere che la sanatoria retroattiva di cui all’articolo 291 c.p.c. si estende a tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda, proprio in conformità con l’ampio tenore della norma – “la rinnovazione impedisce ogni decadenza” – e con la sua origine storica, poiché far gravare le norme sostanziali sull’istituto processuale laddove è previsto che questo direttamente generi l’efficacia degli atti recettizi posti in essere in processo significherebbe introdurre una interpretazione abrogativa della retroattività della sanatoria suddetta.
Invero, ricorda sempre la pronuncia qui annotata, la netta maggioranza della dottrina ha ravvisato da tempo la necessità di riconoscere sussistente il completo effetto retroattivo – tanto processuale quanto sostanziale –, in modo da consentire l’integrale fruizione dello strumento che, per così dire, solleva da un inciampo che non è di gravità tale da ledere profondamente la posizione del destinatario (si rammenti il bilanciamento come strumento analizzato e valorizzato da S.U. 24822/2015 in un ambito parzialmente affine). Non si può non considerare, altresì, l’incidenza di Corte cost. n. 477/2002, che rimarca l’effetto interruttivo della prescrizione in caso di notifica provvisoria che in seguito si consolida in toto.
Si ritorna allora alla ineludibile questione del bilanciamento, dato che dall’articolo 291 c.p.c. emerge come favor di chi agisce, evidentemente per tutelare la titolarità – id est la realtà non formalistica – del diritto sostanziale attraverso la conformazione del diritto processuale disciplinante proprio un errore previsto in quest’ultimo: il che significa globalità della sanatoria.
Anche il soggetto nei cui confronti il diritto sostanziale è esercitabile riceve, dal sistema, una specifica tutela, che si traduce in onere del titolare del diritto ed il cui adempimento è necessario alla sua preservazione. Lo strumento prescrizionale non può essere minimizzato come un’inadeguatezza del sistema: il pati – ovvero l’alterazione dell’uguaglianza – vi è inserito solo qualora nulla è imputabile alla controparte di chi lo subisce.
Pure questo dettato interpretativo discende dall’intervento nomofilattico del 2016, che affianca alla già citata S.U. 14916/2016 la parimenti già citata S.U. 14594/2016, òa quale, come si è visto, presidia la posizione del destinatario affermando che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti ricollegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e di svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 225 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Tale principio corrobora, in ultima analisi, il rilievo comunque della eventuale colpa del notificante, intesa quale oggetto di corrispondente eccezione del destinatario, il quale è tenuto a tempestivamente eccepirlo e dimostrarlo con specifica prova. Così, ancora come netto intervento nomofilattico, S.U. n. 13394/2022 ha affermato: “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l’estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all’accertamento dell’assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall’altro che quest’ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento” (v. anche Cass. ord. 19059/2017, Cass. ord. 20900/2018, Cass. ord. 17577/2020, Cass. ord. 18426/2021 e Cass. ord. 34272/2023; e cfr. pure, a proposito della notificazione telematica dell’atto di citazione, S.U. 28452/2024).
Sintonizzando, allora, tutti i principi interpretativi applicabili e già presenti nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite hanno affermato il principio sopra richiamato.
QUESTIONI
[1] La pronuncia qui annotata ha preso posizione sulle conseguenze della nullità della notifica in punto di interruzione della prescrizione, affermando che la nullità non pregiudica l’effetto interruttivo ex art. 2943 c.c., se sanata mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c. con efficacia retroattiva (ex tunc), salvo che il destinatario provi la colpa del notificante
Il principio enunciato distingue la nullità (sanabile) dall’inesistenza, valorizzando la funzione sostanziale dell’atto oltre la mera forma processuale.
La sentenza, in pratica, opera un bilanciamento tra l’effettività del diritto propugnato dall’attore-notificante e la tutela del convenuto-destinatario della notifica, subordinando la retroattività alla diligenza del notificante e imponendo un onere probatorio al destinatario eccipiente, con un’interpretazione dell’art. 2943 c.c. in chiave teleologica e scevra da formalismi eccessivi.
In quest’ottica, la pronuncia integra processo e sostanza, promuovendo una logica funzionale che privilegia l’esercizio effettivo del diritto: la prescrizione, infatti, può essere interrotta o sospesa anche da un atto giudiziale, che non sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario della notifica, a condizione che la notifica sia affetta da nullità e successivamente sia rinnovata ai sensi dell’art. 291 c.p.c., cosa che comporta una sanatoria ex tunc; a chiusura della ricostruzione, tuttavia, occorre ricordare che al destinatario è concesso di impedire il verificarsi dell’effetto interruttivo, se dimostra la colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.
