Conseguenze processuali dell’adesione alla c.d. rottamazione quater

Cass. civ., sez. un., 15 marzo 2026, n. 58893

[1] Rottamazione quater – giudizi pendenti – estinzione – condizioni.

Massima: “In forza della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12-bis d.l. 17 giugno 2025, n. 84, come convertito in l. 30 giugno 2025, n. 108, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo art. 1 della l. 29 ottobre 2022, n. 197 e di cui al comma 1 dell’art. 3-bis del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso art. 1, comma 235, della l. n. 197/2022 e della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197/2022 o dall’art. 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202/2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata..

CASO

[1] Il massimo organo di nomofilachia è stato chiamato a pronunciarsi, tra l’altro, sulla seguente questione di massima, di particolare rilevanza, sul contenzioso per il recupero di crediti non tributari (segnatamente quelli di natura restitutoria o risarcitoria): le conseguenze processuali dell’adesione del debitore alla c.d. rottamazione quater, come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della l. 23 dicembre 2022, n. 197, a seconda che tale adesione “imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse”.

SOLUZIONE

[1] Allo scopo di risolvere la questione interpretativa sollevata, le Sezioni Unite muovono dal recente intervento chiarificatore operato dal legislatore, il quale ha sgombrato ogni dubbio sull’identificazione dell’evento da cui discende l’estinzione del processo.

Il riferimento è al d.l. 17 giugno 2025, n. 84, conv. in l. 30 luglio 2025, n. 108, il quale, mediante il suo art. 12-bis, recante «Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata», ha inteso porre fine ai consistenti dubbi applicativi precedentemente insorti, tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza di merito e legittimità, nella individuazione dello specifico presupposto comportante l’estinzione del processo pendente.

Secondo tale norma, «Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili».

A parere del massimo organo di nomofilachia è dunque chiaro, oggi, che l’estinzione del processo discenda dalla definizione della procedura amministrativa intesa quale perfezionamento dell’ammissione alla procedura stessa mediante presentazione della domanda da parte del debitore; comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte di Ader; versamento dell’unica ovvero della prima rata di rientro, da documentarsi agli atti di causa. La sospensione del processo legalmente stabilita nelle more del versamento delle somme dovute non va oltre il tempo necessario all’esaurimento di queste fasi, dall’istanza al primo o unico versamento, scadenzate da termini perentori. Alla luce della disciplina sopravvenuta, incentrata sulla distinzione tra definizione della procedura amministrativa ed estinzione del processo, deve quindi senz’altro escludersi che quest’ultima possa dipendere – nel caso di accesso a rateazione – dall’integrale pagamento del piano di rientro con versamento dell’ultima rata.

Le Sezioni Unite, dunque, sposano la tesi che fa discendere l’estinzione immediata del processo in corso con il pagamento della prima rata.

A tal punto si è posto, però, il problema della retroattività della norma di interpretazione autentica in discorso, in relazione ai processi in corso: tale questione, come noto, è stata affrontata su un piano generale in diverse occasioni dalla Corte costituzionale, la quale ha recentemente concluso (Corte cost., sent. n. 4/2024) che “solo imperative ragioni di interesse generale […] possono consentire, anche in base alla lettura della Corte EDU, un’interferenza del legislatore su giudizi in corso”, quali quelle “volte ad evitare indebiti vantaggi derivanti da difetti tecnici o lacune della legislazione, o l’assicurazione della pace e della sicurezza giuridica in una serie di più ampi conflitti”.

La sentenza in commento ha ritenuto di ravvisare la sussistenza di siffatte ragioni, in particolare in considerazione della effettiva esigenza di un intervento chiarificatore definitivo e univoco che ponesse rimedio, con riguardo a un vastissimo contenzioso, alla varietà degli orientamenti di legittimità e prassi invalse presso le corti territoriali di merito.

Dall’applicazione di tali principi di diritto le Sezioni Unite hanno fatto conseguire l’estinzione del processo, costituendo elementi pacifici di causa che il debito dedotto in giudizio è stato ammesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione, su istanza di uno dei ricorrenti, alla definizione di cui all’art. 1 commi 231 e ss. della l. n. 197/2022, con regolare pagamento della prima rata.

QUESTIONI

[1] Come si accennava, prima dell’intervento chiarificatore del legislatore e, oggi, delle Sezioni Unite, appariva dibattuta, specie all’interno della giurisprudenza di merito e legittimità, l’individuazione dello specifico presupposto comportante l’estinzione del processo pendente in caso di adesione, da parte del debitore, alla c.d. rottamazione quater.

Secondo un primo indirizzo (espresso, tra le moltissime, da Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2105; Cass., Sez. Trib., 21 agosto 2023, n. 24967; Cass., Sez. Trib., 11 ottobre 2023, n. 28379; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2024, nn. 4301, 4325 e 4301; Cass., Sez. Trib., 23 febbraio 2024, nn. 4839 e 4859; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2024, nn. 12325 e 12337; Cass., Sez. Trib., 20 maggio 2024, nn. 13980 e 13983; Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2024, n. 16412; Cass., Sez. Trib., 30 giugno 2024, n. 16454; Cass., Sez. Trib., 9 agosto 2024, n. 22658; Cass., Sez. Trib., 10 settembre 2024, n. 24274; Cass., Sez. Trib., 12 settembre 2024, n. 24479; Cass., Sez. Trib., 17 settembre 2024, n. 24933; Cass., Sez. Trib. 13 novembre 2024, n. 29343; Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30940), in apparente maggiore sintonia con il tenore letterale del dettato normativo (che prevede, da un lato, l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e, dall’altro, che l’estinzione del giudizio sia subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione con la produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati), si riteneva che dovesse affermarsi l’impossibilità di addivenire, prima del pagamento dell’ultima rata, a una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, e che il giudizio andasse quindi necessariamente sospeso, o comunque rinviato, sino al termine ultimo del 30 novembre 2027.

In base a un secondo indirizzo (volto alla massima valorizzazione del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.), i tempi di pagamento concordati nella procedura di rottamazione non sarebbero stati invece ostativi alla estinzione immediata del processo, dovendosi quest’ultima farsi discendere dal perfezionamento della suddetta procedura, inteso però, non quale pagamento dell’ultima rata, ma quale deposito della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, con rinuncia ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione su numero, ammontare delle rate e relative scadenze; sempre che fossero documentati in giudizio i pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta (in tal senso, Cass., Sez. Trib., 30 agosto 2024, n. 23381; Cass., Sez. Trib., 11 settembre 2024, nn. 24428 e 24431; Cass., Sez. Trib., 26 settembre 2024, n. 27572; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 32376).

Infine, secondo un terzo indirizzo l’adesione alla procedura non avrebbe comportato né la sospensione del processo fino al pagamento dell’ultima rata, né l’estinzione immediata del medesimo per rinuncia, quanto il rilievo che “è sostanzialmente venuto meno l’interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, che, aderendo alla definizione agevolata, ha assunto comunque l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti”, il che avrebbe giustificato la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di una delle condizioni dell’azione, appunto l’interesse ad agire (così, Cass., Sez. Trib., 2 gennaio 2024, n. 46; Cass., Sez. Trib., 1 febbraio 2024, n. 3010; Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2024, n. 5011; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2024, n. 8784; Cass., Sez. Trib., 4 giugno 2024, n. 15587; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16951; Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, n. 17125; Cass., Sez. Trib., 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2014, n. 22821; Cass., Sez. Trib., 10 settembre 2024, n. 24333; Cass., Sez. Trib., 11 settembre 2024, n. 24423; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 780).

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