Estinzione della società S.a.s. e conseguenze processuali

Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2025, n. 28121. Pres. Scoditti, Rel. Rolfi

[1] Società – Recesso – Liquidazione – Responsabilità – Caratteri – Litisconsorzio Processuale – Interruzione – Riassunzione – Effetti.

Massima: “Nei casi in cui la responsabilità solidale presenti natura sussidiaria o dipendente viene a determinarsi un rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, con la conseguente configurazione di una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario, il quale comporta che, in presenza di un fenomeno di interruzione, la riassunzione deve investire tutti i soggetti coinvolti nel giudizio e tutte le domande rivolte nei loro confronti, senza possibilità di procedere ad una scissione delle rispettive posizioni processuali, con la conseguenza che, in caso di mancata riassunzione complessiva, viene a determinarsi l’estinzione dell’intero giudizio”.

CASO

[1] L’ex socia di una s.a.s. conveniva in giudizio la società e l’(unico) altro socio accomandatario della stessa per domandare – tra le altre richieste avanzate – l’accertamento del proprio scioglimento dal vincolo sociale nella s.a.s. per effetto dell’esercizio del recesso e il conseguente scioglimento della società medesima per mancata ricostituzione della pluralità di soci: evento, questo, da cui sarebbe scaturito, altresì, il suo diritto a ottenere la liquidazione della propria quota di partecipazione e il versamento degli utili sociali.

L’adito Tribunale di Latina dichiarava l’estinzione (totale) di tale giudizio, rilevando come lo stesso, a seguito dell’intervenuta cancellazione della s.a.s., regolarmente portata a conoscenza delle parti, si fosse automaticamente (e integralmente) interrotto ex art. 300 c.p.c. – essendo la società rimasta contumace – senza che intervenisse tempestiva riassunzione.

Avverso tale statuizione l’ex socia attrice proponeva appello rilevando, in particolare, che la presenza in giudizio dell’altro socio, successore nei rapporti obbligatori facenti capo alla s.a.s., valesse a rendere superflua la riassunzione del giudizio, e che comunque l’interruzione non potesse investire il giudizio nella sua integralità, restando al di fuori del fenomeno i rapporti non interessati dal fatto interruttivo (id est, la causa pendente nei confronti del socio, convenuto in proprio).

La Corte d’Appello di Roma rigettava tale motivo di gravame evidenziando come l’altro socio fosse stato evocato in giudizio esclusivamente nella sua veste di socio illimitatamente responsabile – che avrebbe dovuto rispondere, in solido con la società, del rimborso della quota in favore della ricorrente – e non quale successore nei rapporti obbligatori facenti capo alla società estinta, integrando i due profili domande diverse perché eterodeterminate, essendo qualificate da distinti titoli, con la conseguenza che, a seguito della interruzione del giudizio, si sarebbe resa necessaria la riassunzione dello stesso nei confronti del socio nella sua veste di successore della s.a.s. Il giudice di seconde cure evidenziava, anzi, che, una volta estinta la società, la domanda di liquidazione della quota per effetto del recesso proposta sia nei confronti della s.a.s. che del suo socio accomandatario solidalmente e illimitatamente responsabile non avrebbe più potuto condurre alla condanna dei due soggetti evocati, dovendo considerarsi entrambi i rapporti processuali travolti dalla estinzione societaria, in quanto inscindibilmente legati nella sopravvenuta interruzione.

Contro tale sentenza l’ex socia interponeva ricorso per cassazione, mediante il quale, ai sensi dell’art. 360, n. 4), c.p.c., contestava che, una volta azionato il credito nei confronti della società e del socio accomandatario solidalmente e illimitatamente responsabile, la sopravvenuta estinzione della società determinasse l’interruzione dell’intero procedimento, e quindi la sua estinzione in caso di mancata riassunzione nei confronti del socio (nella sua qualità di successore della società estinta). Contestava, altresì, che i due rapporti – quello della società e quello del socio – fossero inscindibilmente legati, deducendo che invece gli stessi fossero distinti e autonomi e quindi scindibili anche nella fase della interruzione e della estinzione, con la conseguenza che, nel caso in esame, il giudizio avrebbe comunque potuto proseguire nei confronti del socio, quale accomandatario solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali ex art. 2313 c.c.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione giudica tale motivo di ricorso infondato, pur procedendo alla correzione della motivazione del provvedimento ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.

Anzitutto, il provvedimento in esame ha precisato che: i) la responsabilità del socio illimitatamente responsabile per i debiti della società conserva carattere sussidiario rispetto alla responsabilità della società medesima; ii) conseguentemente, nel rapporto interno tra società e socio illimitatamente responsabile è solo sulla prima che deve venire a gravare il debito, senza che l’obbligazione stessa sia soggetta a suddivisione interna ex art. 1298 c.c.; iii) ancora, il vincolo di solidarietà passiva che interessa sia la società sia il socio illimitatamente responsabile in relazione all’obbligazione di liquidazione della quota, in tanto può sorgere in quanto risulti esistente il debito della società medesima; iv) il vincolo in questione deve essere classificato quale obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo.

Ciò posto, la Suprema Corte, dopo aver inquadrato la vicenda entro gli schemi della pregiudizialità-dipendenza, ne ha dedotto, testualmente, “una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario”, il quale “comporta che, in presenza di un fenomeno di interruzione, la riassunzione de[bba] investire tutti i soggetti coinvolti nel giudizio e tutte le domande rivolte nei loro confronti, senza possibilità di procedere ad una scissione delle rispettive posizioni processuali […] con la conseguenza che, in caso di mancata riassunzione complessiva, viene a determinarsi l’estinzione dell’intero giudizio”.

QUESTIONI

[1] La questione rilevante nel caso di specie attiene alla definizione del regime processuale applicabile al litisconsorzio, instaurato in primo grado, tra la s.a.s. e il socio accomandatario, allo scopo di definire se la cancellazione della società dal registro delle imprese sia idonea a determinare l’interruzione (e l’estinzione per mancata tempestiva riassunzione) dell’intero giudizio e, con esso, determinare la sorte, nel caso di specie, della causa pendente contro il socio accomandatario.

A tale operazione si può giungere una volta che, in via preliminare, siano stati definiti, sul piano sostanziale, i rapporti intercorrenti tra il socio accomandatario di s.a.s. e la s.a.s. medesima.

Come noto, a norma dell’art. 2313 c.c. nella s.a.s. i soci accomandatari rispondono solidalmente e il-limitatamente per le obbligazioni facenti capo alla società, salvo il beneficio di previa escussione operante nei confronti del patrimonio sociale. La responsabilità del socio accomandatario di s.a.s. ha dunque carattere sussidiario, dando luogo a una tipica fattispecie di obbligazione solidale a interesse unisoggettivo (il cui modello tipico, come noto, è integrato dall’obbligazione fideiussoria), risultando la stessa contratta nell’interesse esclusivo di uno dei debitori, ossia della società.

Quando viene in gioco un’obbligazione solidale a interesse unisoggettivo, siamo certamente al cospetto di due situazioni sostanziali suscettibili di essere separatamente azionate in giudizio, conseguentemente idonee a dar luogo a una fattispecie di litisconsorzio facoltativo quanto all’introduzione della causa: ciò costituisce il riflesso, sul piano processuale, della regola per cui ciascun creditore può domandare l’adempimento dell’intera obbligazione ad uno qualsiasi dei coobbligati. Tale regola, evidentemente, conserva validità anche nella vicenda in esame, in quanto la ricorrente ben avrebbe potuto agire, in prima istanza, contro uno soltanto dei condebitori (fermo però, beninteso, il diritto del socio di eccepire il beneficium excussionis). Al contempo, appare preferibile ritenere che, nel caso in cui parte attrice scelga di convenire in giudizio tutti i coobbligati, il litisconsorzio, nato come facoltativo, se non può propriamente atteggiarsi come unitario quanto alla sua prosecuzione – esulando, la fattispecie in esame, da quelle tradizionalmente ricondotte entro il suo ambito applicativo  – non possa però neppure condurre alla libera e indiscriminata possibilità di separare le cause sulla base del riscontro di motivi di mera opportunità o di economia processuale, a norma dell’art. 103, 2°co., c.p.c., quantomeno quando si tratti di garantire il coordinamento dei futuri giudicati (in dottrina, E. Merlin, Elementi di diritto processuale civile, Torino, 2022, 241 ss., la quale discorre a tal proposito di “litisconsorzio facoltativo coordinato”; di inopportunità della separazione discorre anche C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2025, 18 ss.; di vera e propria inscindibilità parla, poi, G. Ruffini, Diritto processuale civile, I, Bologna, 2023, 323; in giurisprudenza, Cass. civ., 26 luglio 2019, n. 20313; Cass. civ., 20 luglio 2016, n. 14829; Cass. civ., 1° ottobre 2012, n. 27357, tutte con riguardo all’obbligazione fideiussoria).

Ciò chiarito, occorre confrontare tale approdo con l’interrogativo insorto nel caso di specie, in cui, lo si ripete, si tratta di stabilire se l’interruzione (ed estinzione per mancata tempestiva riassunzione) del processo determinata dalla sopravvenuta cancellazione della s.a.s. dal registro delle imprese costituisca vicenda idonea a ripercuotersi sull’intero giudizio di primo grado, e dunque anche sulla causa dipendente avviata nei confronti del socio accomandatario, convenuto (esclusivamente) nella sua qualità di coobbligato in via sussidiaria.

Ora, poiché sul piano sostanziale il vincolo di solidarietà passiva intercorrente tra s.a.s. e socio accomandatario in relazione all’obbligazione sociale di liquidazione della quota presuppone l’esistenza del debito (principale) in capo alla società medesima, ne consegue, sul piano processuale, che una volta che parte attrice abbia scelto di instaurare un unico giudizio, convenendo sia la s.a.s., sia il socio accomandatario (quale obbligato in via sussidiaria), per ottenere la condanna alla liquidazione della quota, evidenti esigenze di coordinamento dovrebbero escludere, o comunque fortemente sconsigliare, la possibilità di procedere a una separazione delle cause, per far procedere solo quella instaurata nei confronti del socio, convenuto in proprio. Una possibilità di prosecuzione separata della causa avviata nei confronti del solo socio, convenuto in proprio, risulterebbe peraltro impedita anche dalla possibilità, per lo stesso, di eccepire il beneficium excussionis: ciò che, infatti, riattiverebbe l’onere di agire nei confronti dell’obbligato in via principale, ossia del successore della s.a.s. estinta. Da tali considerazioni dovrebbe allora conseguire che, anzitutto, l’interruzione del processo determinata dalla sopravvenuta cancellazione della s.a.s. dal registro delle imprese debba effettivamente atteggiarsi come totale (e non meramente parziale): così come saranno totali il successivo onere di riassunzione e la correlata sanzione dell’estinzione del giudizio. Ne discende, allora, che una volta interrotto (integralmente) il giudizio di primo grado per l’intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, sarebbe stato indispensabile riassumere integralmente lo stesso; in primis, nei confronti dell’obbligato in via principale, ossia del successore della s.a.s. estinta, risultando altrimenti impossibile determinare (e si tratta di profilo evidentemente pregiudiziale) la sussistenza dell’obbligazione principale; e poi, nei confronti dell’obbligato in via sussidiaria, ossia del socio accomandatario, in proprio.

Ed è qui, peraltro, che si innesta l’ultima questione rimasta da affrontare, ossia se, allo scopo di con-sentire la prosecuzione del giudizio instaurato nei confronti del successore della s.a.s. estinta occorra procedere – come sostenuto dai giudici investiti della questione – alla tempestiva riassunzione del processo nei confronti del socio (quale successore dell’ente), ovvero se sia sufficiente – come sostenuto da parte ricorrente – la mera presenza del socio in giudizio (ancorché inizialmente evocato in proprio, nella sua qualità di obbligato in via sussidiaria).

Anche su tale aspetto, la posizione assunta dai giudici di merito e da quello di legittimità appare corretta. Più volte, infatti, la Cassazione ha correttamente affermato che in presenza di una società di persone composta da due soci, nel giudizio volto alla liquidazione della quota sociale di uno dei due, legittimata passiva resta sempre la società, ancorché l’unico socio superstite possa essere convenuto sia in nome della società, sia in nome proprio, in questo secondo caso al fine di fare valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (Cass. civ., 27 aprile 2020, n. 8222); e che, in tal caso, il necessario contraddittorio nei confronti della società – titolare esclusiva della posizione debitoria relativa alla liquidazione della quota – possa ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l’interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l’attore abbia proposto l’azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa (Cass. civ., 31 luglio 2020, n. 16556; Cass. civ., 2 aprile 2012, n. 5248; Cass. civ., 23 maggio 2006, n. 12125).

Condizioni, queste, che non paiono sussistere nel caso di specie, dove appare abbastanza chiaro che il socio accomandatario fosse stato convenuto, come più volte ricordato, nella sua veste socio illimitatamente e solidalmente responsabile.

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