Riforma della magistratura tributaria tra ruolo unico e disciplina

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149, in vigore dal 26 agosto 2026, interviene in modo organico sull’ordinamento della giurisdizione tributaria. Il decreto attua la delega contenuta nell’articolo 19, comma 1, lettera m-bis), L. 111/2023, come modificata dalla L. 120/2025, e modifica sia il D.Lgs. 545/1992 sia il D.Lgs. 175/2024 (Testo unico della giustizia tributaria).

La riforma non riguarda il processo tributario in senso stretto e non introduce novità per quanto concerne termini, impugnazioni o modalità di esercizio della difesa. L’intervento si concentra invece sullo status dei magistrati tributari e completa il percorso di professionalizzazione della giurisdizione tributaria avviato negli ultimi anni, avvicinandone l’assetto a quello della magistratura ordinaria.

La principale novità è rappresentata dall’istituzione del ruolo unico nazionale dei magistrati delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo sono iscritti tutti i magistrati in servizio, compresi quelli temporaneamente collocati fuori ruolo, secondo criteri fondati sull’anzianità nella qualifica e, in caso di parità, sull’anzianità anagrafica. Il ruolo dovrà essere aggiornato e pubblicato annualmente nel sito istituzionale del Consiglio di presidenza.

Anche il sistema di reclutamento viene reso maggiormente flessibile. Il Ministero dell’economia e delle finanze potrà infatti richiedere l’assunzione di ulteriori candidati risultati idonei nei concorsi, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili. Si tratta di una misura finalizzata a garantire una più rapida copertura degli organici senza la necessità di indire nuove procedure concorsuali.

Particolare attenzione viene riservata alla formazione permanente, espressamente collegata alle esigenze di indipendenza, professionalità ed efficienza della funzione giurisdizionale. I magistrati tributari saranno tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento individuati come obbligatori dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, confermando una tendenza ormai consolidata in tutte le magistrature professionali.

Un altro profilo rilevante riguarda il regime delle incompatibilità. Il legislatore amplia gli strumenti destinati a prevenire possibili conflitti di interessi, vietando l’appartenenza a una Corte di giustizia tributaria quando nella medesima sede operino, quali professionisti o soggetti abilitati all’assistenza tecnica nel processo tributario, il coniuge, il convivente, parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado del magistrato. L’accertamento delle situazioni di incompatibilità è affidato al Consiglio di presidenza.

La riforma rafforza inoltre le garanzie di indipendenza del magistrato tributario. Provvedimenti particolarmente incisivi, quali la sospensione dal servizio, la dispensa o il trasferimento, richiedono una deliberazione del Consiglio di presidenza e sono accompagnati da specifiche garanzie procedimentali e difensive. Particolare rilievo assume la disciplina del trasferimento d’ufficio, consentito non solo in presenza di incompatibilità, ma anche quando il magistrato non sia più in grado di esercitare le proprie funzioni nella sede assegnata con la necessaria indipendenza e imparzialità.

La parte più significativa del decreto è tuttavia quella dedicata alla responsabilità disciplinare. Per la prima volta il legislatore delinea in modo organico un sistema disciplinare modellato su quello della magistratura ordinaria, individuando puntualmente i doveri del magistrato tributario e le relative fattispecie di illecito.

Tra le condotte espressamente rilevanti figurano la consapevole violazione dell’obbligo di astensione, la grave violazione di legge dovuta a ignoranza o negligenza inescusabile, il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile, il reiterato e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti e la violazione dei doveri di riservatezza.

Allo stesso tempo, il decreto conferma un principio fondamentale per la tutela dell’autonomia della funzione giurisdizionale: l’attività di interpretazione delle norme e di valutazione dei fatti e delle prove non può, di regola, costituire fonte di responsabilità disciplinare. Restano tuttavia ferme alcune specifiche ipotesi previste dalla legge, quali l’emissione di provvedimenti privi della motivazione richiesta, la grave e inescusabile violazione di legge o l’adozione di decisioni fondate su errori macroscopici.

Il sistema sanzionatorio prevede una gradazione di misure che va dall’ammonimento fino alla rimozione, passando per la censura, la perdita dell’anzianità, l’incapacità temporanea a ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi e la sospensione dalle funzioni. È inoltre introdotto il principio della non punibilità per fatti di scarsa rilevanza, applicabile una sola volta.

Sotto il profilo procedurale, l’iniziativa disciplinare è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri o al presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente per territorio, mentre gli accertamenti e la decisione spettano al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Sono espressamente garantiti il diritto di difesa, l’accesso agli atti, la possibilità di presentare memorie e il diritto all’assistenza di un difensore.

Nel complesso, il D.Lgs. 149/2026 completa un passaggio fondamentale nell’evoluzione della magistratura tributaria, intervenendo sul ruolo professionale dei giudici, sulla formazione, sulle incompatibilità, sulle garanzie di indipendenza e sul sistema disciplinare. Per i difensori non cambiano le regole del contenzioso tributario, cambia però il quadro ordinamentale entro cui la giurisdizione tributaria è chiamata a operare, con l’obiettivo di rafforzarne professionalità, autonomia e credibilità istituzionale.

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