Cassazione Civile, Sezione tributaria, ordinanza n. 24651 del 14 agosto 2026
Successioni – Rinuncia all’eredità – Debiti tributari del de cuius – Effetto retroattivo – Responsabilità del chiamato rinunciante – Termine decennale per l’accettazione – Dichiarazione tardiva – Tutela dei creditori – Art. 524 cod. civ
* Poiché la responsabilità per i debiti tributari del “de cuius” presuppone l’assunzione della qualità di erede e la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
* Massima non ufficiale
Disposizioni applicate
Articoli 459, 470, 519, 521, 524 e 525 cod. civ.
[1] A Tizio veniva notificato un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su alcune cartelle di pagamento. Una di esse riguardava debiti personali del contribuente, mentre le altre erano riferite a sentenze definitive emesse nei confronti della madre, Caia, della quale il contribuente era stato individuato quale co-erede.
Il contribuente impugnava il preavviso, contestando, quanto ai debiti della madre, di non avere assunto la qualità di erede per avere rinunciato all’eredità materna.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di accoglieva il ricorso. La decisione veniva confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, la quale rilevava che il contribuente aveva rinunciato all’eredità e che, pertanto, era privo della qualità di erede.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione. Per quanto rileva nella presente sede, secondo la prospettazione erariale, la rinuncia non avrebbe potuto impedire all’amministrazione di notificare atti idonei a interrompere la prescrizione, poiché il chiamato avrebbe conservato, fino al decorso del termine decennale, la facoltà di revocarla e di accettare l’eredità.
[2] La Suprema Corte ha ritenuto che nessuno degli aspetti valorizzati dal ricorrente fossero meritevoli di accoglimento.
Gli Ermellini hanno ribadito che la responsabilità per i debiti tributari del de cuius presuppone l’assunzione della qualità di erede e che la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo ai sensi dell’art. 521 cod. civ. Ne consegue che il chiamato rinunciante non risponde dei debiti tributari del defunto, anche quando tali debiti siano stati portati da un atto notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale situazione, il rinunciante può far valere la propria estraneità alla responsabilità tributaria anche in sede di impugnazione della cartella di pagamento. [1]
La Corte ha, quindi, escluso che la possibilità di revocare la rinuncia fino alla prescrizione del diritto di accettare l’eredità attribuisca all’amministrazione finanziaria un potere generalizzato di procedere nei confronti del rinunciante, al fine di interrompere i termini di prescrizione dell’azione esecutiva. Secondo la pronuncia, è vero che la rinuncia potrebbe essere formalizzata anche dopo il decorso del termine decennale previsto per l’accettazione; ciò, tuttavia, non produrrebbe ulteriori effetti, ma sarebbe mera conferma di una mancata accettazione da parte del chiamato. Le iniziative interruttive eventualmente intraprese nei suoi confronti sarebbero, pertanto, inutili.
[3] La sentenza in epigrafe porta ad alcune riflessioni in tema di apertura della successione e acquisto o rinuncia dell’eredità. Come noto, è principio ormai pacifico che, nel nostro ordinamento, la delazione ereditaria non determina, di per sé, l’acquisto della qualità di erede. Il chiamato è titolare del diritto di accettare, ma diviene erede soltanto a seguito di accettazione espressa o tacita. Di conseguenza, il semplice fatto di essere stato individuato come successibile non è sufficiente a fondare la responsabilità per le obbligazioni del de cuius.
La rinuncia rappresenta l’atto mediante il quale il chiamato dismette il diritto di accettare l’eredità. Si tratta di un atto a forma solenne (dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente e inserita nel registro delle successioni), il cui effetto tipico è stabilito dall’art. 521 cod. civ.: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.
Se il chiamato non ha accettato l’eredità e vi rinuncia validamente, egli non diviene successore a titolo universale e non può essere considerato obbligato per i debiti del defunto.
Con particolare riferimento agli aspetti presi in esame nel caso di specie, la citata conseguenza opera anche quando l’amministrazione abbia già notificato un avviso di accertamento o una cartella e l’atto non sia stato tempestivamente impugnato.
La definitività dell’atto tributario, infatti, non può trasformare in erede un soggetto che tale qualità non ha mai acquisito.[2]
La conclusione non significa, tuttavia, che ogni comportamento del chiamato sia irrilevante. L’amministrazione finanziaria, come qualsiasi creditore, può contestare la rinuncia dimostrando che il soggetto abbia già posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare e idonei a integrare un’accettazione tacita.
La questione non si risolve, dunque, nella semplice anteriorità o posteriorità della rinuncia rispetto alla notifica dell’atto tributario, ma nell’accertamento della sequenza degli atti compiuti dal chiamato e della loro incompatibilità con la volontà di restare estraneo alla successione.
Il principio è stato ribadito anche in una pronuncia recente, secondo cui grava sull’Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa.[3]
[4] Con riferimento al passaggio contenuto nella sentenza in commento relativo alla rinuncia intervenuta dopo il decorso del termine decennale, ulteriori considerazioni si impongono.
In forza dell’art. 480 cod. civ. il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione, mentre l’art. 525 cod. civ. consente al rinunciante di accettare l’eredità fino a quando il diritto di accettazione non sia prescritto, sempre che nel frattempo l’eredità non sia stata acquistata da altro chiamato.
Prima del decorso di detto termine, dunque, il chiamato che abbia rinunciato può, a determinate condizioni, revocare la rinuncia mediante accettazione. Dopo il decorso del termine, invece, il diritto di accettare è prescritto e non può essere nuovamente esercitato.
Una eventuale rinuncia operata decorso detto termine non dovrebbe quindi essere qualificata, in senso tecnico, come rinuncia produttiva degli effetti propri dell’art. 521 cod. civ.; essa assume piuttosto una funzione ricognitiva o documentale, finalizzata a rendere evidente che il chiamato non aveva compiuto in precedenza atti di accettazione.
Una rinuncia tardiva, non produce alcun effetto retroattivo nuovo, né può sanare o neutralizzare un’accettazione tacita già perfezionatasi prima della scadenza del termine.
In caso di contestazione, occorrerà verificare se il chiamato abbia compiuto atti di disposizione, gestione o apprensione dei beni ereditari incompatibili con la volontà di rinunciare.[4]
[5] Merita, infine, di essere evidenziato un aspetto solo latamente considerato dalla sentenza in commento. Gli Ermellini, infatti, si limitano laconicamente a rilevare come la difesa erariale abbia trascurato “quelli che sono gli ordinari strumenti di tutela dei creditori dell’eredità per l’ipotesi di rinuncia dell’erede, come ad esempio quello previsto dall’art. 524 c.c.”.
Tale norma stabilisce che, quando taluno rinuncia all’eredità con danno dei propri creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettarla in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari e nei limiti dei rispettivi crediti.
Ciò che rileva, ai fini dell’applicazione della norma è che il creditore sia un creditore personale del chiamato rinunciante e che il pregiudizio derivi dalla sottrazione al patrimonio del debitore dei beni che sarebbero entrati a farne parte in caso di accettazione.
L’azione non sembra, invece, immediatamente riferibile ai creditori ereditari, i quali vantano un credito direttamente nei confronti del de cuius e possono agire sul patrimonio ereditario secondo le regole proprie della successione.
La rinuncia del chiamato non pregiudica, in sé, la garanzia patrimoniale dei creditori del defunto, poiché l’eredità si devolve agli ulteriori chiamati oppure, ricorrendone i presupposti, può essere amministrata mediante gli strumenti previsti per l’eredità giacente.
Il problema del creditore ereditario non è, quindi, recuperare nel patrimonio del chiamato rinunciante beni che ne sarebbero entrati a far parte, ma individuare il soggetto o il patrimonio nei cui confronti esercitare la pretesa ereditaria.
Nel caso di specie, il richiamo operato dalla Suprema Corte non ha alcuna ragion d’essere, posto che la problematica non atteneva alla possibilità di agire contro beni ereditari per debiti personali del chiamato rinunciante, bensì di poter agire esecutivamente su beni facenti parte dell’asse ereditario e considerare lo stesso come legittimato passivo dell’azione.
Si poteva, eventualmente, invocare il disposto dell’art. 524 cod. civ. con riferimento al credito personale del chiamato all’eredità, ma non pare essere la finalità che ha giustificato il richiamo nella sentenza epigrafata.
[1] Sul punto si era già espressa, tra le altre, Cass. Civ., Sez. 5, sentenza n. 37064 del 19/12/2022: “Poiché la responsabilità per i debiti tributari del “de cuius” presuppone l’assunzione della qualità di erede e la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti”.
È la stessa sentenza in commento a richiamare, altresì, i precedenti di Cass. Civ. n. 13693/2018, n. 15871/2020 e n. 17703/2026.
[2] Cass. Civ., Sez. trib., ordinanza n. 22839 del 14/08/2024 ha chiarito – in materia di imposta di registro e di successione – la rinuncia impedisce che l’atto impositivo divenga definitivamente vincolante sul punto della riferibilità soggettiva del debito e della legittimazione passiva del destinatario, poiché tali elementi dipendono dall’effettivo acquisto della qualità di erede. In questa prospettiva si colloca Come ha chiarito la giurisprudenza in materia di imposta di registro e di successione,
[3] Così Cass. Civ., 17703/2026. Si evidenzia come tale pronuncia, sebbene precisi che tale onere non possa essere assolto con la mera produzione della dichiarazione di successione, afferma acriticamente che esso è “idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi dell’art. 565 e ss. C.c., o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità”. Tale orientamento, proprio in ragione della non automaticità dell’acquisto della qualità di erede, non può essere condiviso: i documenti dello stato civile attestanti l’esistenza di una parentela con il de cuius, legittimano l’esistenza di una chiamata all’eredità, giammai possono certificare l’avvenuta accettazione dell’eredità stessa.
[4] Opportuno precisare come, nel caso di specie, la questione relativa alla disponibilità dei beni ereditari e della conseguente eventuale accettazione dell’eredità per il decorso del termine trimestrale previsto dall’art. 485 cod. civ., non fosse stata devoluta al giudice di merito, ma era stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità.
