Cartolarizzazione, ripetizione dell’indebito e compensazione

Con l’ordinanza n. 22606 del 2 luglio 2026 la Cassazione è tornata su un tema tutt’altro che nuovo, ma sempre delicato nel contenzioso bancario: se sia possibile compensare il credito vantato dalla cessionaria in un’operazione di cartolarizzazione con il credito che il cliente fa valere, a titolo di ripetizione dell’indebito, nei confronti della banca cedente.

Il quarto motivo di ricorso denunciava la violazione degli artt. 1243 ss., 1260 ss. c.c. e della l. n. 130/1999, per aver la Corte d’appello disposto d’ufficio la compensazione tra il credito della cessionaria e quello da indebito riconosciuto al cliente. Il ricorrente osservava che i due crediti facevano capo a soggetti diversi: il primo alla cessionaria, il secondo, se del caso, alla sola banca cedente, dato che la cartolarizzazione aveva trasferito unicamente la posizione attiva del rapporto obbligatorio, e che l’art. 4 della l. n. 130/1999 non richiama affatto l’art. 58, comma 5, TUB.

Del resto la regola dell’art. 2033 c.c. opera solo tra solvens e accipiens; e anche nella compensazione impropria vale il limite dell’art. 1248 c.c., per cui il debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto far valere verso il cedente.

La Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il principio già affermato in materia (Cass. 5 luglio 2024, n. 18454; Cass. 2 maggio 2022, n. 13735; Cass. 30 agosto 2019, n. 21843): i crediti oggetto di cartolarizzazione ex l. n. 130/1999, da leggersi in combinato con il Regolamento UE n. 2402/2017, costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello della società veicolo, vincolato esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell’operazione.

Il patrimonio dello SPV (società veicolo) è destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, al pagamento degli interessi e dei costi dell’operazione. Consentire al debitore ceduto di opporre al cessionario in compensazione controcrediti verso il cedente, il cui importo non era noto né prevedibile al momento della cessione, inciderebbe in modo imprevedibile sul patrimonio separato e vincolato dello SPV, trasferendone le conseguenze sui risparmiatori, ai quali è destinato in via esclusiva

Da qui una conseguenza precisa: il debitore ceduto non può far valere nei confronti della cessionaria pretese fondate sul rapporto avuto con la cedente, nemmeno quando si tratti di somme che assume indebitamente corrisposte a titolo di interessi o altre poste del conto corrente.

Se la società veicolo non è legittimata passivamente rispetto a un’azione di ripetizione che si fonda sul rapporto originario, ne discende altresì che nessuna compensazione, neppure impropria, può operare tra il suo credito e quello vantato dalla correntista per le somme pagate e non dovute.

Resta dunque fermo che la debitrice ceduta può far valere il proprio credito restitutorio – quello per le somme indebitamente versate – unicamente nei confronti della banca cedente.

Di seguito, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione: «I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione – eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 – costituiscono un patrimonio separato da quello della c.d. società veicolo, e, pertanto, non è consentito al debitore ceduto proporre, nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria, la domanda di pagamento dell’indebito per corresponsione di somme non dovute sul conto corrente bancario».

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