Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2026, n. 8478 – Pres. De Stefano – Rel. Rossi
Espropriazione mobiliare presso terzi – Oggetto del pignoramento – Obbligo di custodia del terzo – Estensione determinata ex lege – Poteri conformativi del giudice dell’esecuzione – Configurabilità – Condizioni
In tema di espropriazione mobiliare presso terzi, l’oggetto del pignoramento e del corrispondente obbligo di custodia del terzo pignorato è determinato in modo cogente e inderogabile dall’art. 546 c.p.c., senza che il giudice dell’esecuzione possa rideterminarlo in misura diversa, se non adottando un formale provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., ovvero pronunciando ordinanza di estinzione o di chiusura anticipata dell’esecuzione, con conseguente liberazione del terzo dall’obbligo custodiale.
CASO
Il creditore di un’ingente somma di denaro pignorava i crediti vantati dal proprio debitore nei confronti di un terzo, il quale rendeva dichiarazione di quantità positiva.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, emetteva un provvedimento con il quale stabiliva che, conformemente a quanto previsto dall’art. 546 c.p.c., la somma asservita al pignoramento doveva intendersi limitata all’importo precettato aumentato della metà, sicché il terzo poteva considerarsi autorizzato a svincolare quelle eccedenti.
Al fine di ottenerne il pagamento, il debitore esecutato chiedeva, quindi, al giudice dell’esecuzione di dichiarare che le somme assoggettate al vincolo pignoratizio erano solo quelle indicate nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., in quanto esistenti ed effettivamente dovute alla data della notifica del pignoramento o, al più tardi, alla data dell’udienza in occasione della quale il terzo aveva reso la dichiarazione di quantità.
Emesso un decreto con il quale il giudice dell’esecuzione si limitava ad accogliere l’istanza così come formulata, l’ordinanza di assegnazione successivamente pronunciata era impugnata con opposizione ex art. 617 c.p.c. dal terzo pignorato, il quale lamentava che fossero state assegnate somme superiori a quelle dovute alla data della notifica del pignoramento, in contrasto con quanto stabilito dal provvedimento che aveva accolto la richiesta dell’esecutato.
L’opposizione veniva respinta con sentenza avverso la quale era proposto ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione sull’istanza del debitore esecutato non aveva alcun contenuto precettivo, né configurava una riduzione del pignoramento, che sola avrebbe consentito al terzo pignorato di essere esonerato dagli obblighi di custodia su di lui incombenti relativamente alle somme eccedenti, con la conseguenza che, a fronte di una disposizione di carattere cogente e inderogabile qual è quella contenuta nell’art. 546 c.p.c., ogni atto posto in essere in violazione di quanto ivi previsto non può ripercuotersi in danno del ceto creditorio o precluderne la soddisfazione nei termini fissati dall’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c.
QUESTIONI
[1] Il pignoramento presso terzi è una fattispecie a formazione progressiva, dal momento che nell’atto introduttivo con il quale viene promosso, da notificare al debitore esecutato e al terzo pignorato ai sensi dell’art. 543 c.p.c., il creditore non è tenuto a identificare precisamente qual è o quali sono i crediti che intende assoggettare a espropriazione forzata: la loro individuazione, infatti, è rimessa a un momento successivo e presuppone la collaborazione del terzo pignorato (il quale, proprio per questo motivo, viene ad assumere un ruolo assimilabile a quello di un ausiliario di giustizia), che, attraverso la dichiarazione di quantità prescritta dall’art. 547 c.p.c., consente di appurare se e in quale misura egli è debitore dell’esecutato e, dunque, se questi vanta un credito nei suoi confronti suscettibile di essere assegnato al creditore pignorante e a quelli eventualmente intervenuti.
La specifica – ma non necessaria – descrizione nell’atto introduttivo del credito che si intende assoggettare a pignoramento nelle forme previste dagli artt. 543 e seguenti c.p.c., al limite, è funzionale a consentire al creditore pignorante di beneficiare del particolare meccanismo della ficta confessio delineato dall’art. 548 c.p.c. in caso di mancata dichiarazione del terzo pignorato.
Al di là di questo caso, dunque, la prosecuzione e l’esito dell’espropriazione forzata dipenderà dal contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., ovvero dagli accertamenti condotti dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 549 c.p.c., quando detta dichiarazione manchi e non ricorrano le condizioni per emettere l’ordinanza di assegnazione in forza di quanto stabilito dal richiamato art. 548 c.p.c., ovvero quando, pur essendo stata resa, sia stata contestata dal creditore.
Nella sentenza che si annota, viene precisato che:
- da un lato, i crediti assoggettati a espropriazione forzata presso terzi non sono solo quelli esistenti alla data di notifica dell’atto di pignoramento, ma pure quelli che vengono a esistenza in un momento successivo, purché prima della conclusione della procedura, sicché il terzo pignorato, quand’anche abbia già reso la dichiarazione di quantità, ha l’onere di aggiornarla, con l’indicazione delle sopravvenienze attive;
- dall’altro lato, l’obbligo di custodia che sorge in capo al terzo pignorato per effetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 546 c.p.c. riguarda sia i crediti esistenti alla data del pignoramento e della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., sia quelli sorti successivamente.
Il tema affrontato dai giudici di legittimità riguarda proprio il perimetro e la latitudine degli obblighi di custodia del terzo pignorato, che vengono a coincidere con l’oggetto del pignoramento.
Da questo punto di vista, la Corte di cassazione ha evidenziato che il giudice dell’esecuzione è privo di poteri idonei a superare quanto previsto al riguardo in modo tassativo e inderogabile dalla legge.
Il riferimento è alla disposizione recata dall’art. 546 c.p.c., a mente del quale, quando sono pignorati crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, gli obblighi di custodia di quest’ultimo hanno per oggetto:
- l’importo del credito precettato aumentato di euro 1.000,00, se esso è di ammontare inferiore a euro 1.100,00;
- l’importo del credito precettato aumentato di euro 1.600,00, se esso è di ammontare compreso tra euro 1.100,00 ed euro 3.200,00;
- l’importo del credito precettato aumentato della metà, se esso è di ammontare superiore a euro 3.200,00.
In ossequio all’intimazione contenuta nell’atto di pignoramento notificatogli, il terzo è tenuto a non disporre delle cose o delle somme dovute senza ordine del giudice: la misura di questo dovere di astensione è stabilita dal richiamato art. 546 c.p.c., giacché l’obbligo di custodia che scaturisce dal pignoramento è funzionale ad asservire i crediti pignorati alla soddisfazione del creditore pignorante e di quelli intervenuti ed è presidiato dalla sanzione – sancita dall’art. 2917 c.c. – di inefficacia dei pagamenti e degli altri atti dispositivi posti in essere in pendenza dell’esecuzione.
Considerato lo scopo sotteso alla disposizione contenuta nell’art. 546 c.p.c., i giudici di legittimità ne hanno posto in risalto la natura cogente e inderogabile: con la conseguenza che al giudice dell’esecuzione non è consentito stabilire in termini diversi gli obblighi custodiali ai quali è soggetto il terzo pignorato.
Di conseguenza, debbono reputarsi illegittimi quei provvedimenti che, in via diretta o mediata, intervengano o influiscano sull’entità della somma che dev’essere accantonata al fine di formare oggetto della futura assegnazione, salvo che abbiano natura meramente ricognitiva dell’effetto già prodottosi in virtù dell’art. 546 c.p.c.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, non è legittimato ad autorizzare il terzo pignorato a svincolare somme (ovvero a sottrarle agli obblighi di custodia che incombono su di lui) in misura diversa o ulteriore rispetto a quanto stabilito dall’art. 546 c.p.c.
Un tanto può avvenire soltanto a seguito della pronuncia di un provvedimento che, ai sensi dell’art. 496 c.p.c., autorizza la riduzione del pignoramento, ovvero in conseguenza della declaratoria di estinzione o di chiusura anticipata dell’esecuzione (nel quale caso il terzo è liberato dagli obblighi custodiali e non è più tenuto, pertanto, a mantenere le somme pignorate a disposizione della procedura).
Allo stesso modo, qualora l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. abbia per oggetto l’assegnazione di un credito di ammontare inferiore alla somma accantonata per effetto di quanto previsto dall’art. 546 c.p.c., si determina un analogo effetto liberatorio per quanto concerne gli importi eccedenti.
Qualunque sia il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione, peraltro, esso deve avere un contenuto dispositivo chiaro e univoco, in modo tale che il terzo pignorato possa conformarvisi.
Nel caso di specie, al contrario, a fronte della richiesta del debitore esecutato di precisare quali somme dovessero ritenersi assoggettate a pignoramento che presentava tre opzioni alternative tra loro (gli importi esistenti ed effettivamente dovuti alla data della notifica dell’atto di pignoramento, ovvero nei dieci giorni successivi, ovvero alla data dell’udienza in occasione della quale era stata resa la dichiarazione prescritta dall’art. 547 c.p.c.), il giudice dell’esecuzione si era limitato ad accogliere l’istanza così come formulata.
Un tanto, secondo la Corte di cassazione, configura un “non provvedimento”, perché, oltre a essere privo di base legale, manca di una portata precettiva o dispositiva e non consente di individuare una qualsiasi statuizione, stante la sua natura anodina (non essendo stata manifestata adesione a una delle tre alternative proposte, fermo restando che, come detto, la questione trovava soluzione nella disciplina positiva).
In definitiva, al giudice dell’esecuzione compete disporre l’assegnazione dei crediti pignorati, la riduzione delle somme assoggettate al vincolo pignoratizio (se e in quanto ne sia stata fatta istanza ai sensi dell’art. 496 c.p.c. e ricorrano i relativi presupposti), la declaratoria di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo (quando manchi un credito suscettibile di assegnazione o la stessa sia preclusa da condotte inerti del creditore pignorante); una volta che sia stata resa dichiarazione positiva, invece, al giudice non è consentito determinare quale sia l’oggetto del pignoramento e, corrispondentemente, l’estensione degli obblighi di custodia che incombono sul terzo pignorato in misura difforme rispetto a quanto stabilito ed evincibile dalle disposizioni che disciplinano l’espropriazione forzata presso terzi.
