Accesso ai dati tra amministrazioni: la Cassazione ribadisce il principio di gratuità

Con l’ordinanza n. 25048/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito la portata del principio di gratuità nell’accesso ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, affermando che esso si estende anche agli strumenti informatici indispensabili per rendere concretamente fruibili le informazioni richieste. La decisione interviene in un ambito centrale per l’interoperabilità delle banche dati pubbliche e per la cooperazione tra amministrazioni nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.

La controversia traeva origine dalla richiesta del Comune di Milano di accedere senza oneri alla banca dati della Motorizzazione civile. Al centro del giudizio vi era la possibilità di distinguere, sotto il profilo economico, tra il dato detenuto dall’amministrazione titolare e il servizio informatico attraverso il quale un’altra amministrazione può consultarlo.

Secondo la Cassazione, tale distinzione non può operare quando l’acquisizione delle informazioni sia necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’amministrazione richiedente. Il principio di gratuità non può infatti essere svuotato di contenuto mediante l’imposizione di corrispettivi riferiti alle modalità tecniche indispensabili per accedere ai dati.

Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 445/2000 e, soprattutto, dall’art. 50 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). Quest’ultima disposizione disciplina la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e ne prevede la fruizione da parte delle altre amministrazioni quando necessaria allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, senza oneri a carico dell’amministrazione richiedente, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall’amministrazione cedente.

La Corte rileva che, quando il servizio informatico costituisce lo strumento tecnico indispensabile per la consultazione e la fruizione del dato, non può essere assoggettato a un autonomo corrispettivo economico. Di conseguenza, separare il regime economico dell’informazione da quello degli strumenti tecnici necessari alla sua acquisizione significherebbe incidere direttamente sull’effettività del principio di gratuità sancito dall’ordinamento.

La decisione assume particolare rilievo nel più ampio processo di digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati pubbliche. Lo scambio delle informazioni già detenute da un’amministrazione rappresenta infatti uno strumento essenziale per consentire agli altri enti pubblici di svolgere efficacemente i propri compiti, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

Il principio affermato dalla Cassazione non deve tuttavia essere letto come una generale gratuità di qualsiasi prestazione informatica richiesta a un’amministrazione. L’art. 50 del CAD individua specifiche condizioni per la circolazione dei dati e il relativo regime deve essere valutato alla luce della concreta prestazione richiesta e della disciplina applicabile al caso di specie.

Per il professionista, l’ordinanza offre un criterio di particolare interesse nelle controversie relative all’accesso interamministrativo alle banche dati pubbliche.

La Cassazione chiarisce infatti che, quando i dati sono necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’amministrazione richiedente, il principio di gratuità si estende anche alle modalità tecniche indispensabili per la loro consultazione. Non è quindi consentito trasformare il servizio informatico che rende possibile l’accesso al dato in un autonomo titolo per imporre corrispettivi economici.

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