Se il contratto di mutuo non indica espressamente il tasso annuo nominale (TAN), la clausola sugli interessi non è necessariamente nulla: basta che il tasso si possa ricavare dagli elementi del contratto e dal piano di ammortamento. Nei mutui a tasso variabile, però, il parametro di indicizzazione e i criteri per applicarlo devono consentire di individuare in modo univoco il tasso dovuto. Lo ribadisce la Cassazione con l’ordinanza n. 19348/2026, in linea con la giurisprudenza sulla determinatezza delle condizioni economiche dei contratti bancari.
L’art. 117, comma 4, TUB impone ai contratti bancari di indicare il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. La pattuizione deve far individuare con certezza il contenuto dell’obbligazione, secondo il requisito di determinatezza o determinabilità dell’oggetto previsto dall’art. 1346 c.c.
Per la giurisprudenza di legittimità il tasso può essere determinato per relationem, richiamando criteri prestabiliti ed elementi oggettivamente individuabili, a condizione che la quantificazione non sia lasciata alla discrezionalità dell’intermediario (Cass. nn. 12967/2018, 17110/2019 e 7896/2020). Perciò la mancanza di un’indicazione numerica espressa del TAN non rende di per sé nulla la clausola, se il tasso risulta in modo univoco dagli altri dati contrattuali.
Su questa linea la Cassazione ha ritenuto che il TAN possa essere determinabile a partire dal TAEG e dagli altri valori riportati nel contratto e nel piano di ammortamento (Cass. nn. 5151/2024, 16456/2024, 34872/2025 e 290/2026). L’accertamento riguarda l’intera documentazione contrattuale e la sua effettiva idoneità a far individuare il tasso dovuto.
Resta ferma la distinzione tra determinabilità del TAN e indicazione richiesta dall’art. 117, comma 4, TUB. L’ISC, come il TAEG, è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non coincide con il tasso nominale degli interessi. Non può quindi sostituire l’indicazione del TAN, anche se, insieme agli altri elementi del contratto, può servire a ricostruirlo numericamente.
La determinatezza va valutata anche alla luce degli elementi tipici del mutuo (importo erogato, durata, periodicità dei rimborsi) e del contenuto del piano di ammortamento, quando permette di ricostruire le rate e la ripartizione tra capitale e interessi. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15130/2024, hanno ribadito che l’an e il quantum dell’obbligazione devono essere individuabili in base a criteri oggettivi.
Per i mutui indicizzati all’Euribor il problema è diverso. La determinatezza della clausola dipende dall’individuazione del parametro e anche dalla specificazione degli elementi necessari ad applicarlo in concreto.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il tasso deve poter essere ricostruito senza margini di incertezza e senza discrezionalità dell’istituto mutuante, con riguardo al parametro di riferimento, allo spazio temporale considerato e al divisore impiegato nel calcolo, convenzionalmente pari a 360 o 365 giorni (Cass. nn. 2072/2013, 25205/2014, 8028/2018 e 20801/2024).
Se manca l’indicazione della convenzione di calcolo dei giorni (day count convention), la determinabilità del tasso può risultarne compromessa, quando i dati contrattuali non consentono di stabilire quale criterio vada applicato. Non ogni omissione comporta però la nullità automatica: bisogna verificare se il tasso sia comunque ricostruibile in base a elementi oggettivi e univoci.
In questo quadro si colloca l’ordinanza della Cassazione n. 19348/2026. Quando vengono contestate l’omessa indicazione della base temporale di rilevazione dell’Euribor o la mancata specificazione della convenzione di calcolo dei giorni, e tali elementi incidono sulla quantificazione degli interessi, la Corte richiede una verifica specifica sulla determinatezza della clausola. Una motivazione meramente apparente non basta a respingere la contestazione: il giudice deve accertare in concreto se le condizioni contrattuali permettano di individuare il tasso applicabile.
Nella stessa pronuncia la censura sullo spread è stata ritenuta infondata, perché lo spread risultava ricavabile sottraendo dal TAN, determinato in base al piano di ammortamento e al TAEG, il parametro variabile iniziale indicato nel contratto.
Ciò che conta non è la presenza di un’indicazione numerica nel testo del contratto, ma la possibilità effettiva di determinare il contenuto dell’obbligazione con criteri oggettivi e verificabili.
L’ordinanza in commento conferma un approccio non formalistico sul TAN e rigoroso sulla clausola di indicizzazione. Se il tasso nominale si può ricostruire dagli elementi contrattuali, la validità della pattuizione Euribor richiede comunque che parametro, periodicità di rilevazione, spread e convenzione di calcolo dei giorni permettano di determinare senza ambiguità il tasso applicabile.
