Pubblicità forense sui social: il CNF censura la falsa intervista

La comunicazione professionale attraverso i social network deve rispettare i principi di veridicità, correttezza e trasparenza, anche quando utilizza strumenti narrativi e promozionali propri del marketing digitale.

Con la sentenza n. 242/2026, depositata il 3 giugno 2026, il Consiglio Nazionale Forense torna sui limiti deontologici della pubblicità degli avvocati, esaminando, tra le altre condotte, la diffusione di interviste simulate presentate al pubblico come testimonianze di persone assistite.

La pronuncia assume particolare interesse per gli studi legali che utilizzano Instagram, Facebook e contenuti audiovisivi per promuovere la propria attività, poiché chiarisce come la libertà di comunicazione non possa tradursi in rappresentazioni ingannevoli della clientela e dei risultati professionali.

Il caso: una testimonianza costruita per i social

La vicenda riguardava un’avvocata sottoposta a procedimento disciplinare per una pluralità di comportamenti tenuti attraverso i propri profili social e nel corso di interviste diffuse online.

Tra gli episodi contestati figurava la pubblicazione di un video nel quale una donna, presentata come vittima di violenza, raccontava la propria esperienza nell’ambito di un’intervista.

Dall’istruttoria era tuttavia emerso che la persona ripresa non era una cliente assistita, ma una collega di studio che, sulla base di un accordo preventivo, aveva interpretato quel ruolo, venendo ripresa di spalle.

Il CNF ha ritenuto disciplinarmente rilevante tale condotta, riconducendola all’utilizzo di informazioni ingannevoli rivolte al pubblico e a modalità non corrette di acquisizione della clientela.

Comunicazione professionale e accaparramento della clientela

La decisione richiama i principi generali dell’art. 9 del Codice deontologico forense e le disposizioni degli artt. 17 e 35 CDF, che disciplinano l’informazione sull’attività professionale.

La comunicazione dell’avvocato può avvalersi degli strumenti digitali, ma deve conservare caratteri di veridicità e correttezza, senza assumere modalità ingannevoli o suggestive.

Nel caso esaminato, la simulazione della testimonianza assume rilievo perché presenta come reale un’esperienza professionale che non corrisponde ai fatti: il destinatario del messaggio viene così indotto a ritenere autentico il racconto di una persona assistita, con possibile influenza sulla scelta del professionista.

Il CNF riconduce tale comportamento anche alla disciplina dell’accaparramento della clientela prevista dall’art. 37 CDF, che vieta l’acquisizione di rapporti professionali attraverso modalità incompatibili con correttezza e decoro.

La rilevanza disciplinare non viene meno per il fatto che la comunicazione sia rivolta a un pubblico indeterminato attraverso i social network, anziché a un potenziale cliente individuato personalmente.

La decisione richiama inoltre l’art. 63 CDF, relativo ai doveri di correttezza nei rapporti con i terzi, valorizzando l’incidenza della falsa rappresentazione sull’affidamento dei destinatari.

La finalità sociale non giustifica la comunicazione ingannevole

Nel procedimento disciplinare la professionista aveva sostenuto che l’iniziativa fosse diretta a sensibilizzare le vittime di violenza e a far conoscere gli strumenti di tutela disponibili.

Il CNF ha escluso che tale finalità potesse giustificare il ricorso a una testimonianza fittizia.

Anche quando la comunicazione persegua un obiettivo dichiaratamente meritevole, le modalità utilizzate devono rimanere compatibili con i doveri deontologici: l’intento di raggiungere un pubblico più ampio non consente di presentare come autentiche esperienze costruite artificialmente.

La pronuncia non introduce, quindi, un divieto generale di utilizzare video, interviste o altri strumenti narrativi nella comunicazione professionale. Il profilo censurato riguarda la rappresentazione ingannevole dei fatti e il suo impiego per promuovere l’attività dell’avvocato.

La sanzione e la valutazione complessiva della condotta

Il procedimento riguardava anche ulteriori comportamenti, tra cui pubblicazioni sui social, modalità di autopromozione e dichiarazioni rese agli organi di informazione.

Il Consiglio Distrettuale di disciplina aveva inizialmente irrogato la sospensione dall’esercizio della professione per quindici mesi, il CNF, accogliendo parzialmente il ricorso, ha rideterminato la sanzione in sei mesi di sospensione, considerando la riforma di alcuni addebiti, l’assenza di precedenti disciplinari e la giovane età della professionista.

La sanzione non è stata dunque applicata esclusivamente per la falsa testimonianza, ma deriva dalla valutazione globale delle condotte ritenute disciplinarmente rilevanti, secondo i criteri dell’art. 21 CDF.

Le indicazioni per gli studi legali

La decisione richiama l’attenzione sulla necessità di verificare l’autenticità dei contenuti utilizzati nella comunicazione professionale.

Per gli studi legali che ricorrono a testimonianze, interviste, video promozionali o collaborazioni con agenzie di marketing, assume particolare rilievo il controllo sulla corrispondenza tra quanto rappresentato e la realtà dei fatti.

La scelta di affidare a soggetti esterni la produzione dei contenuti non elimina l’esigenza di assicurare che la comunicazione diffusa sia conforme ai doveri professionali.

Il principio che emerge dalla pronuncia è chiaro: l’utilizzo dei social network può ampliare le modalità di comunicazione dell’avvocato, ma non attenua gli obblighi di veridicità e correttezza; la promozione dell’attività professionale non può fondarsi sulla costruzione di esperienze fittizie presentate al pubblico come testimonianze autentiche.

Potrebbe interessarti anche...

Corsi in evidenza

Mondo professione

Torna in alto