Bolzano – TRGA – Tribunale Regionale Giustizia amministrativa – Sezione Autonoma – Sentenza 26/2026 – Regolamento – prestazione energetica – edilizia – Dir (UE) 2024/1275 – Direttiva Case Green – Gradualità – Proporzionalità – Ragionevolezza – Sostenibilità tecnico-economica – Gas naturale – Piano nazionale – ristrutturazione – decarbonizzazione – divieto gold plating
Sintesi
Con la sentenza n. 26 del 9 febbraio 2026, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano ha accolto il ricorso di Südtirolgas S.p.A. contro alcune disposizioni del D.P.P. 18 marzo 2025, n. 6, che introduceva standard energetici immediati e stringenti in attuazione della direttiva (UE) 2024/1275, c.d. Direttiva Case Green. La pronuncia chiarisce i limiti dei poteri nell’attuazione della Direttiva europea, riconoscendo la competenza della Provincia in materia, ma censurando l’adozione di requisiti tecnici senza un’adeguata base legislativa e senza rispettare il percorso metodologico previsto dalla disciplina unionale. La decarbonizzazione del patrimonio edilizio deve infatti avvenire secondo criteri di gradualità, proporzionalità, ragionevolezza e sostenibilità tecnico-economica. Ne consegue che gli enti locali non possono anticipare la Direttiva Case Green imponendo obblighi più rigidi.
La vicenda
Südtirolgas S.p.A., partecipata da 113 dei 116 Comuni altoatesini, gestisce la distribuzione del gas naturale in 65 Comuni della Provincia di Bolzano, attraverso una rete di circa 1.670 km, con oltre 39.000 clienti e circa 180 milioni di metri cubi di gas distribuiti annualmente. La remunerazione del servizio, regolata dall’ARERA, dipende significativamente dal numero dei punti di riconsegna allacciati alla rete.
Secondo la ricostruzione della ricorrente Südtirolgas S.p.A, il Regolamento provinciale avrebbe introdotto prescrizioni tali da favorire il progressivo abbandono del gas naturale, privilegiando il teleriscaldamento e le pompe di calore elettriche in occasione della sostituzione delle caldaie e della realizzazione di nuovi edifici.
Nell’impugnare le relative disposizioni, la ricorrente deduce, tra l’altro, l’illegittimo recepimento della Direttiva europea, la violazione dei principi di ragionevolezza, gradualità e proporzionalità, il divieto di gold plating, la disciplina sulle fonti rinnovabili e il principio di neutralità tecnologica.
La Provincia ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il Regolamento non vietasse gli impianti a gas né imponesse la sostituzione di quelli esistenti, ma disciplinasse esclusivamente le condizioni applicabili quando il proprietario decidesse di sostituire il generatore di calore.
Le disposizioni regolamentari impugnate
La controversia riguarda essenzialmente due disposizioni dell’art. 4 del D.P.P. n. 6/2025.
- L’art. 4, comma 7: prevede che, in caso di sostituzione del generatore di calore o di freddo, debba essere soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: copertura del fabbisogno totale di energia primaria per almeno il 30% mediante fonti rinnovabili; riduzione di almeno il 25% del fabbisogno di energia primaria dell’impianto interessato; copertura del fabbisogno termico dell’edificio mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento efficiente, anche in combinazione con altre fonti rinnovabili.
- L’art. 4, comma 3, lett. d): richiede invece che almeno il 60% del fabbisogno totale di energia primaria, elevato al 65% per gli edifici pubblici, sia coperto da fonti rinnovabili, esentando dal requisito gli edifici riscaldati mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento efficiente.
Per Südtirolgas, tali prescrizioni avrebbero determinato, in concreto, una progressiva esclusione del gas naturale sia nelle nuove costruzioni sia negli edifici esistenti.
Le motivazioni della decisione
Il TRGA ha accolto il ricorso, soffermandosi anzitutto sul rapporto tra la disciplina provinciale e l’impianto della Direttiva (UE) 2024/1275, che stabilisce il quadro europeo per la progressiva decarbonizzazione del patrimonio edilizio entro il 2050.
Secondo il Collegio, la Direttiva non impone soltanto obiettivi finali, ma definisce un percorso metodologico che deve precedere la fissazione dei requisiti tecnici vincolanti. Tale percorso si articola in tre passaggi fondamentali:
→ l’elaborazione del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, previsto dall’art. 3;
→ la definizione, da parte della Commissione europea, del quadro metodologico comparativo di cui all’art. 6;
→ il successivo calcolo, da parte degli Stati membri, dei livelli ottimali in funzione dei costi, sulla cui base determinare i requisiti minimi di prestazione energetica.
La sentenza sottolinea che «gli Stati devono fondare i requisiti di prestazione energetica su una valutazione tecnico-comparativa» e dimostrare la ragionevolezza dei livelli prescelti rispetto ai costi e ai benefici nel ciclo di vita degli edifici.
Al momento dell’adozione del Regolamento provinciale, tuttavia, la Commissione non aveva ancora adottato il nuovo quadro metodologico comparativo e lo Stato italiano non aveva definito i livelli ottimali in funzione dei costi né elaborato il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.
Tale mancanza, precisa il Collegio, non escludeva in assoluto la competenza provinciale a fissare requisiti prestazionali, ma imponeva che questi fossero coerenti con la Direttiva, evitando forme di gold plating, nonchè con i principi di gradualità, differenziazione tipologica, motivazione economica, ragionevolezza e proporzionalità. Il vizio non risiedeva, dunque, nell’esercizio della competenza in quanto tale, bensì nelle modalità del suo esercizio.
Il TRGA respinge inoltre la tesi provinciale secondo cui sarebbe stato sufficiente richiamare il sistema metodologico elaborato in attuazione della precedente direttiva 2010/31/UE. Il nuovo quadro comparativo costituisce, infatti, una precondizione per le analisi costi-benefici necessarie a definire requisiti coerenti con la disciplina europea aggiornata.
Il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.
La sentenza ricorda che il Piano non rappresenta un mero documento programmatico, ma lo strumento attraverso cui coordinare obiettivi, tempi, interventi e finanziamenti della transizione energetica. Deve delineare una strategia organica, comprendente una tabella di marcia con obiettivi nazionali e una panoramica del fabbisogno di investimenti e delle relative fonti di finanziamento. Esso traduce così il principio di gradualità in un percorso che tenga conto dell’onerosità degli interventi e delle misure di sostegno necessarie.
Il Collegio conclude che il Regolamento impugnato è stato adottato prescindendo dalla sequenza logico-funzionale della Direttiva, preordinata a garantire che i requisiti prestazionali rispettino gradualità, ragionevolezza e proporzionalità.
Un ulteriore profilo di illegittimità riguarda l’art. 4, comma 7. Richiamando l’art. 8 della Direttiva, il TRGA evidenzia che i requisiti minimi per gli edifici esistenti devono applicarsi alle ristrutturazioni “importanti” e, comunque, nei limiti della fattibilità tecnica, funzionale ed economica.
La disposizione provinciale estende invece tali obblighi alla semplice sostituzione del generatore di calore, senza circoscriverli alle ristrutturazioni “importanti” né prevedere una verifica della concreta fattibilità tecnico-economica.
È proprio questo irrigidimento anticipato, secondo il Collegio, a determinare il contrasto con un sistema europeo fondato sulla progressività degli interventi, sulla valutazione dei costi e benefici e sulla programmazione nazionale.
Valore della pronuncia
La sentenza n. 26/2026 costituisce una passaggio significativo nel perimetrare il rapporto tra competenze territoriali e attuazione della direttiva (UE) 2024/1275, ma non solo. Il TRGA non nega la competenza della Provincia autonoma a disciplinare la prestazione energetica degli edifici, ma ne sottolinea i limiti, tanto sul piano della legalità delle fonti quanto su quello della coerenza sostanziale con la disciplina europea.
La decisione individua, in particolare, due profili critici: l’assenza di un’adeguata base legislativa per l’intervento regolamentare e l’introduzione di requisiti immediatamente applicabili senza rispettare il percorso metodologico delineato dalla direttiva. Ne deriva un principio di particolare rilievo: gli obiettivi di decarbonizzazione non legittimano, da soli, l’imposizione di obblighi tecnici anticipati e indifferenziati. La transizione energetica del patrimonio edilizio deve fondarsi su valutazioni tecnico-economiche, proporzionalità degli interventi e una programmazione capace di contemperare gli obiettivi ambientali con la sostenibilità degli oneri per proprietari e operatori.
