Il finanziamento a un’impresa in crisi non è automaticamente nullo, neppure se abusivo. La Cassazione, con la recente pronuncia n. 25533, pubblicata il 18 settembre 2026, ha chiarito che l’invalidità del mutuo, ove ricondotta alla violazione di norme penali, richiede in primo luogo l’individuazione della fattispecie incriminatrice e poi l’accertamento delle condotte integranti i relativi profili oggettivo e soggettivo, con particolare attenzione al contributo della banca al reato. Inoltre, il generico richiamo all’ordine pubblico o al buon costume non può sostituirsi alla verifica della norma penale violata.
1. Il caso: due mutui ipotecari contestati
Nella fattispecie decisa dalla pronuncia della Suprema Corte n. 25533/2026, una cessionaria di crediti bancari chiedeva l’ammissione al passivo di due mutui ipotecari e di un saldo di conto corrente. Il giudice delegato ammetteva solo in parte il credito da conto corrente, respingendo invece quelli fondati sui mutui. I mutui venivano ritenuti nulli perché volti al rientro da precedenti esposizioni chirografarie, malgrado una situazione economica e finanziaria dell’imprenditore che non avrebbe consentito l’erogazione di ulteriori finanziamenti.
La società proponeva opposizione allo stato passivo, ma il Tribunale di Vicenza confermava la nullità dei mutui, ravvisando una contrarietà a norme penali e al buon costume. Il Tribunale escludeva anche il diritto alla restituzione delle somme erogate in applicazione dell’art. 2035 c.c., relativo alle prestazioni contrarie al buon costume. La creditrice ricorreva per Cassazione, lamentando, in primis, la mancata indicazione, da parte del decreto del Tribunale, delle specifiche norme incriminatrici violate.
2. Il discrimine tra credito lecito e abusivo
Nell’ambito dell’ordinanza di cui si discute, la Cassazione ha precisato come la distinzione tra credito lecito e abusivo dipenda dalle ragionevoli prospettive di risanamento al momento dell’erogazione: la valutazione del giudice di merito deve essere effettuata in una prospettiva ex ante e tenendo conto del dovere di sana e corretta gestione di cui all’art. 5 TUB e della diligenza dell’operatore qualificato.
In tale prospettiva è, dunque, abusivo il credito concesso senza prospettive ragionevoli di risanamento, ove tale assenza fosse nota o conoscibile alla banca. Ma l’illiceità della condotta non coincide, di per sé, con la nullità del contratto. L’art. 1418, comma 1, c.c. collega, infatti, la nullità alla contrarietà a norme imperative, mentre le disposizioni che impongono uno standard di diligenza a una delle parti non producono automaticamente l’invalidità del negozio.
3. La norma penale violata deve essere individuata con esattezza
Come già più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la violazione di una disposizione penale può comportare la nullità del contratto quando il negozio rappresenti lo strumento stesso di realizzazione del reato: è il caso dei cosiddetti reati-contratto. Nel finanziamento dell’impresa in crisi, il contratto può essere, ed esempio, lo strumento attraverso il quale vengano commesse le fattispecie di bancarotta semplice di cui all’art. 217 legge fallimentare, oggi art. 323 del Codice della crisi.
Ebbene, in questo contesto, il giudice del merito deve individuare con esattezza la norma penale violata e accertare gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, verificando, in particolare, l’eventuale partecipazione della banca al reato dell’imprenditore. Nella vicenda esaminata, invece, il Tribunale aveva fatto mero riferimento a condotte ritenute genericamente contrarie a norme presidiate da una sanzione penale e ad un’ipotizzata bancarotta, senza individuare alcuna norma applicabile né spiegare se e come il finanziatore avesse condiviso tale finalità illecita.
4. Buon costume e irripetibilità delle somme
La Cassazione, sempre con l’ordinanza n. 25533/2026, ha distinto inoltre la nullità dalla cosiddetta soluti retentio. L’art. 2035 c.c. impedisce di ripetere quanto prestato per uno scopo che, anche da parte di chi ha eseguito la prestazione, sia contrario al buon costume. Quest’ultimo comprende anche i principi etici della vita economica, ma la sua violazione richiede uno specifico accertamento del disvalore dell’operazione.
Il richiamo alla morale economico-sociale non può, secondo la Suprema Corte, sostituirsi alla verifica della norma penale violata, né costituire da solo una causa autonoma e indeterminata di nullità.
L’irripetibilità può, infatti, aggiungersi alla nullità quando sussistano gli ulteriori presupposti di cui all’art. 2035 c.c..
Un percorso inverso seguito dal giudice di merito finirebbe per attribuire alla categoria della nullità contrattuale contorni troppo incerti, pregiudicando la stabilità dei rapporti negoziali.
5. Considerazioni conclusive
Accogliendo i primi due motivi del ricorso principale della creditrice, la Cassazione ha così cassato con rinvio il decreto del Tribunale che aveva deciso il giudizio di opposizione allo stato passivo.
La pronuncia non ha affermato la validità dei mutui contestati, ma ha imposto un nuovo esame che sia questa volta fondato su precise contestazioni normative e su accertamenti concreti. Occorre dimostrare quale illecito sia stato eventualmente realizzato, con quale apporto del finanziatore e se sussistano, in aggiunta, i presupposti della soluti retentio.
