Affidamenti bancari: obblighi informativi verso gli organi di controllo

L’art. 25-decies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) stabilisce che «le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti».

La disposizione pone a carico delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB uno specifico obbligo informativo nei confronti degli organi di controllo societari del cliente (se esistenti), collegato a determinati eventi riguardanti gli affidamenti.

L’obbligo sorge quando l’intermediario comunica al cliente una variazione in senso peggiorativo dell’affidamento, ovvero la sospensione o la revoca dello stesso.

Quanto alle variazioni peggiorative, la disposizione non distingue in relazione alla tipologia dell’affidamento interessato: il riferimento può quindi riguardare, in linea generale, le diverse forme tecniche di finanziamento e di affidamento, quali mutui, aperture di credito, anticipazioni e altre operazioni di finanziamento.

L’obbligo non configura, invece, un generale dovere della banca di informare gli organi di controllo di ogni situazione di difficoltà economico-finanziaria del cliente. Esso sorge esclusivamente in presenza di uno degli eventi previsti dall’art. 25-decies, vale a dire, giova ripetere, quando l’intermediario comunica al cliente una variazione in senso peggiorativo, una sospensione o una revoca dell’affidamento, a prescindere dall’effettivo stato di crisi o di insolvenza dell’impresa.

Particolare rilievo assume il requisito temporale: l’informazione agli organi di controllo deve accompagnare la comunicazione effettuata al cliente. L’obbligo deve, pertanto, essere assolto contestualmente alla comunicazione della variazione peggiorativa, della sospensione o della revoca dell’affidamento.

La previsione mira a consentire all’organo di controllo di acquisire tempestivamente informazioni rilevanti sulla situazione finanziaria dell’impresa, così da poter svolgere le proprie funzioni di vigilanza e, ove ne ricorrano i presupposti, attivare gli strumenti previsti dalla disciplina della crisi d’impresa.

La comunicazione si inserisce, quindi, nel sistema di tempestiva rilevazione delle eventuali situazioni di crisi, anche in funzione dell’eventuale attivazione dei doveri dell’organo di controllo ai sensi dell’art. 25-octies CCII.

Sotto il profilo organizzativo, la disposizione richiede alla banca di tradurre l’obbligo normativo in adeguati processi e procedure interne, individuando con sufficiente precisione le fattispecie che fanno scattare la comunicazione agli organi di controllo.

In particolare, l’intermediario dovrebbe: individuare nei propri processi e nelle proprie procedure interne i casi nei quali una variazione peggiorativa, una sospensione o una revoca dell’affidamento determina l’obbligo previsto dall’art. 25-decies; identificare gli organi di controllo societari del cliente, ove esistenti; assicurare che la comunicazione agli organi di controllo venga effettuata contestualmente a quella destinata al cliente; conservare adeguata evidenza della comunicazione effettuata e della relativa data, in modo da garantirne la tracciabilità.

Quanto al contenuto della comunicazione, appare opportuno che la banca indichi, oltre all’evento oggetto della comunicazione, anche le ragioni della variazione peggiorativa, della sospensione o della revoca, senza che sia necessaria una motivazione eccessivamente dettagliata.

A titolo esemplificativo, le ragioni dell’intervento sul rapporto possono essere riconducibili alla riduzione delle garanzie, ai dati di bilancio, all’andamento irregolare del rapporto, alla presenza di eventi pregiudizievoli, a criticità riguardanti i garanti, all’andamento interno della relazione creditizia ovvero alle risultanze di segnalazioni in banche dati.

L’informazione trasmessa all’organo di controllo può inoltre costituire il presupposto per una successiva interlocuzione. L’organo di controllo può, infatti, richiedere alla banca ulteriori e più dettagliati chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno determinato la variazione peggiorativa, la sospensione o la revoca dell’affidamento.

L’art. 25-decies CCII non prevede espressamente una specifica responsabilità della banca per l’omessa o tardiva comunicazione agli organi di controllo.

Ciò non esclude, tuttavia, che l’omissione o il ritardo possano assumere rilievo nell’ambito di eventuali successive valutazioni di responsabilità, ove sia dimostrato che la mancata o tardiva informazione abbia concretamente contribuito ad aggravare la situazione dell’impresa, impedendo o ritardando un tempestivo intervento dell’organo di controllo.

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