Condomino in lite con il Condominio e convocazione dell’assemblea: conta l’ordine del giorno

Trib. Brescia, sez. III, 10 settembre 2026, G. dott. A. Cocchia, sentenza resa nel procedimento R.G.N. 6459/2025.

Parole chiave: condominio, assemblea, convocazione, condòmino in lite, diritto di voto, ordine del giorno, conflitto di interessi.

CASO

Un condòmino (che per brevità chiameremo “Tizio”) aveva impugnato le decisioni adottate dal Condominio Alfa nell’assemblea del 25 marzo 2025, sostenendo di avere ricevuto l’avviso di convocazione soltanto il giorno stesso della riunione. L’ordine del giorno comprendeva due questioni: la costituzione del Condominio Alfa in un giudizio promosso da Tizio, con la nomina del difensore, e l’assegnazione di un incarico allo studio di amministrazione.

Posto che entrambe la parti concordavano sulla tardività della convocazione assembleare, il Condominio Alfa obiettava che Tizio, essendo la propria controparte in giudizio, non aveva diritto di partecipare alla deliberazione concernente la lite.

Nel corso della causa, una successiva assemblea del 30 ottobre 2025 confermava la decisione sull’incarico all’amministratrice con regolare convocazione di Tizio.

Il Tribunale adìto ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito della nuova delibera, ma ha riconosciuto, ai fini delle spese secondo la soccombenza virtuale, che Tizio aveva titolo a contestare la tardiva convocazione rispetto alla decisione sull’amministrazione, in ordine alla quale non aveva ricevuto nessuna convocazione nel rispetto dell’art. 66 disp. att. c.c.

La pronuncia non contiene, quindi, un annullamento della delibera originaria, ma accerta nella motivazione la fondatezza della doglianza sul secondo punto e, al tempo stesso, affronta il tema, invero già dibattuto in seno alla giurisprudenza di legittimità, del conflitto di interessi nella dialettica assembleare in capo al condomino in lite con il condominio.

SOLUZIONE

Il condòmino che è parte avversa del condominio in una causa non partecipa alla decisione assembleare sulla gestione di quella controversia. Se però nella stessa riunione si discute anche di una questione distinta, per la quale conserva il diritto di voto, deve essere convocato tempestivamente. È questa la distinzione applicata dal Tribunale di Brescia nella pronuncia in commento concernente una controversia sorta in merito a una delibera sulla difesa in giudizio del condominio contro il condomino impugnate e, allo stesso tempo, avente ad oggetto, in altro punto all’ordine del giorno, l’assegnazione di un incarico di amministrazione.

QUESTIONI

1. La regola sulla convocazione e il limite della lite con il condominio

Come è noto, l’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. richiede che l’avviso, con specifica indicazione dell’ordine del giorno, sia comunicato almeno cinque giorni prima dell’assemblea in prima convocazione. In caso di convocazione omessa, tardiva o incompleta degli aventi diritto, la delibera è annullabile su istanza dei soggetti indicati dalla norma in combinato disposto con l’art. 1137 c.c. L’art. 1136, sesto comma, c.c., nel testo post-riforma del 2012, collega a sua volta la possibilità di deliberare alla convocazione di tutti gli aventi diritto.

Fatte le dovute premesse, il quadro cambia quando l’unico argomento posto all’ordine del giorno ha ad oggetto la scelta del condominio sulla causa che lo oppone a un suo partecipante.

Sul punto, si è recentemente espressa in due occasioni la Suprema Corte.

Secondo una pronuncia del ’23[1], rispetto a tale specifica controversia la compagine si scinde in parti portatrici di interessi contrapposti. Il condòmino che agisce contro il condominio, o che da esso è convenuto, è la controparte della decisione processuale, non un componente chiamato a formare la volontà collettiva su quella decisione.

La Cassazione distingue espressamente questa situazione dal conflitto di interessi del partecipante all’assemblea, al quale viene accostata per analogia la disciplina prevista in ambito societario dall’art. 2373 c.c. Nel conflitto in questione, il condòmino conserva la posizione di partecipante e il contrasto tra interesse personale e interesse comune rileva rispetto all’esercizio del voto. Nella lite tra condominio e singolo, invece, l’interesse del secondo è opposto a quello che gli altri partecipanti devono gestire attraverso la decisione processuale. Per la Suprema Corte non esiste neppure un autonomo diritto a essere convocato soltanto per prendere parte alla discussione che precede quello specifico voto.

La cassazione, pertanto, ha affermato che quando l’assemblea è chiamata ad approvare la promozione o la prosecuzione della controversia giudiziaria tra condominio e singolo condòmino, questi non ha diritto di partecipare alla relativa decisione e non può domandarne l’annullamento per omessa, tardiva o incompleta convocazione. La Corte richiama, per spiegare la contrapposizione di interessi, anche l’indirizzo che reputa nulla la delibera che addebiti al condòmino avversario, pro quota, le spese del difensore o del consulente incaricati dal condominio in quella lite[2].

2. Cassazione n. 7491/2025: conferma del principio e delimitazione dell’oggetto della delibera

Con una seconda importante pronuncia, la Suprema Corte ha recentemente riaffermato il precedente del 2023[3]. Nel caso esaminato, l’assemblea aveva conferito a un legale l’incarico di costituirsi nell’appello promosso da una condòmina contro il condominio. La Corte d’appello aveva annullato quella parte della delibera per mancata convocazione della condòmina, applicando la logica del conflitto di interessi. La Cassazione ha cassato la decisione e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda di annullamento riferita all’incarico del difensore.

La sentenza parla di “estraneità della parte in lite alla determinazione sulla causa” e ribadisce che la partecipazione alla discussione e il voto non possono essere separati, in questa fattispecie, per fondare una convocazione limitata alla sola presenza.

Sul punto, si evidenzia che già con l’ordinanza del 2023 la Suprema Corte aveva corretto la motivazione della Corte d’appello che parlava di conflitto di interessi e aveva negato sia la partecipazione sia la legittimazione a impugnare per difetto di convocazione.

3. Il punto decisivo della sentenza di Brescia: un ordine del giorno con due materie

Il Tribunale di Brescia applica il principio di legittimità sopra richiamato alla decisione concernente la costituzione del Condominio Alfa nel giudizio d’appello che lo vedeva contrapposto a Tizio.

Il giudice bresciano ha affermato che in merito a tale specifico punto posto all’ordine del giorno non era dovuta la convocazione di Tizio, condòmino in lite con la compagine. Rileva poi che l’assemblea non era stata indetta esclusivamente per quella scelta. Il conferimento dell’incarico di amministrazione era un argomento autonomo, sul quale il condòmino manteneva la qualità di avente diritto a partecipare e votare e, pertanto, di essere convocato. La convocazione recapitata il giorno dell’assemblea era quindi tardiva rispetto a tale decisione.

Dunque, l’estraneità del condòmino in lite riguarda la determinazione sulla specifica controversia giudiziaria, non ogni deliberazione presa durante la riunione. Se l’avviso comprende sia la gestione della causa sia un tema comune estraneo alla lite, il diritto di partecipare al secondo punto richiede che il condòmino riceva tempestivamente la convocazione all’assemblea.

Va da sé che la nuova delibera assunta successivamente dal Condominio Alfa ha inciso sul risultato processuale relativo alla pronuncia in commento: il giudice ha ritenuto superata la controversia sull’incarico di amministrazione. Poiché la successiva decisione è intervenuta dopo l’avvio del giudizio, ha regolato le spese considerando quale parte sarebbe risultata soccombente senza la sopravvenienza. Sotto questo profilo, la sentenza mostra che una delibera successiva può far venir meno l’interesse a ottenere l’annullamento della prima, senza cancellare automaticamente la rilevanza del vizio originario nella ripartizione delle spese.

4. Conclusioni

Quando occorre deliberare sulla strategia processuale in una lite con un condòmino, amministratore e presidente dell’assemblea devono identificare con precisione il punto che riguarda quella causa. Per tale punto, secondo le due pronunce della cassazione esaminate, la controparte non concorre alla decisione e la sua mancata convocazione non fonda da sola l’impugnazione. Se sono inseriti altri argomenti per i quali il condòmino conserva il diritto di voto, l’avviso deve invece raggiungerlo nei modi e nei tempi previsti dall’art. 66 disp. att. c.c.

È utile che ordine del giorno e verbale distinguano le deliberazioni sulla lite da quelle relative ad altre questioni affrontate in assemblea, registrando in modo coerente i soggetti aventi titolo a prendere parte alle rispettive decisioni. L’analogia con il condominio parziale richiamata dalla Suprema Corte nei precedenti esaminato riguarda anche la composizione dei partecipanti e le maggioranze riferite alla specifica scelta processuale.

In conclusione, la pendenza di una causa contro il condominio non priva in generale il condòmino del diritto di essere convocato. Lo esclude dalla formazione della volontà assembleare sulla gestione della causa che riguarda tale condòmino. Nell’assemblea con più punti odg., come in quella esaminata dal Tribunale di Brescia, è il contenuto di ciascuna decisione a stabilire se la convocazione fosse dovuta e se la sua tardività possa rilevare.


[1] Cassazione civile, sez. II, ordinanza 2 febbraio 2023, n. 3192.

[2] Sempre Cass. n. 3192/2023.

[3] Cassazione civile, sez. II, sentenza 20 marzo 2025, n. 7491.

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