Rinuncia all’azione di riduzione tra effetto abdicativo e liberalità indiretta

Tribunale Pisa, Sentenza, 25/08/2026, n. 893

Tribunale Ordinario di Pisa, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino.

“La rinuncia del legittimario all’azione di riduzione e alla reintegrazione della quota di legittima, contenuta in atto pubblico e contestuale all’acquiescenza al testamento, non integra di per sé una donazione indiretta in favore dell’erede testamentario, poiché dall’atto rinunziativo non deriva direttamente un arricchimento nella sfera patrimoniale di costui, limitandosi tale rinuncia a consolidare gli effetti successori già prodotti dal testamento. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 809 c.c. e, in particolare, della disciplina sulla revoca per ingratitudine ex art. 801 c.c..”[1]

(Normativa di riferimento: artt. 554, 557, 809, 801 c.c.)

CASO

Con testamento olografo un testatore istituiva la moglie sua erede universale. All’apertura della successione, la figlia, legittimaria pretermessa, con atto notarile dichiarava insieme al fratello di prestare acquiescenza al testamento lesivo e di rinunciare all’azione di riduzione, dunque al diritto di chiedere ed ottenere la reintegrazione delle proprie quote di legittima ai sensi di legge.

In seguito il rapporto tra madre e figlia si deteriorava. Quest’ultima sosteneva che, dopo la rinuncia, la madre avesse intrapreso nei suoi confronti iniziative giudiziarie e tenuto condotte gravemente offensive. Conveniva quindi la madre davanti al Tribunale di Pisa per rimettere in discussione l’atto notarile ed ottenere, di conseguenza, la riduzione del testamento e la propria quota di riserva.

L’attrice, in particolare fondava la domanda sul seguente principio: rinunciando alla riduzione, avrebbe realizzato una donazione indiretta a favore della madre, lasciandole l’intera eredità. Chiedeva perciò, in via principale, di dichiarare nulla quella donazione per difetto di forma o per illiceità della causa; in subordine, di revocarla per ingratitudine della madre ai sensi dell’art. 801 c.c..

LA SOLUZIONE

Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 893/2026, ha rigettato la domanda con cui la figlia del de cuius chiedeva di dichiarare nulla o, in subordine, di revocare per ingratitudine la liberalità che, a suo avviso, si sarebbe realizzata mediante la dichiarazione notarile di acquiescenza al testamento paterno e di rinuncia all’azione di riduzione. Dall’accoglimento di tali domande l’attrice intendeva far discendere la possibilità di agire per la reintegrazione della propria quota di legittima.

La decisione si fonda sulla qualificazione della rinuncia. Secondo la figlia, l’abbandono dell’azione di riduzione aveva procurato un arricchimento senza corrispettivo alla madre, istituita erede universale, e integrava quindi una donazione indiretta. Il Tribunale ha invece escluso questa ricostruzione, affermando che la madre aveva acquistato l’eredità in forza del testamento, mentre la rinuncia aveva inciso solamente sulla posizione della figlia, privandola del rimedio con cui avrebbe potuto ottenere la riduzione delle disposizioni lesive. Il vantaggio dell’erede universale consisterebbe, pertanto, nel consolidamento dell’attribuzione testamentaria, non in un nuovo acquisto direttamente prodotto dalla rinuncia.

Il Tribunale si discosta così dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammette, in presenza di un nesso causale diretto tra rinuncia e arricchimento, la configurabilità di una liberalità indiretta. Secondo il giudice pisano, la rinuncia non attribuisce beni o diritti alla madre: il suo acquisto si era già verificato mortis causa per effetto del testamento.

Esclusa la natura di donazione indiretta, il giudice nega l’applicabilità della revocazione per ingratitudine prevista dall’art. 801 c.c. La domanda di nullità per difetto di forma è respinta anche per una ragione autonoma: persino se la rinuncia fosse qualificabile come liberalità indiretta, non sarebbe soggetta ai requisiti formali stabiliti dall’art. 782 c.c. per la donazione diretta. Poiché l’acquiescenza e la rinuncia conservano i propri effetti, vengono meno anche i presupposti delle domande consequenziali di riduzione delle disposizioni testamentarie e di reintegrazione della quota di riserva. Il Tribunale ha quindi rigettato tutte le domande.

QUESTIONI

L’ordinamento, pur riconoscendo al testatore ampia libertà nel disporre dei propri beni, riserva a determinati soggetti – i legittimari – una quota di eredità o altri diritti nella successione (art. 536 c.c.). L’insieme delle norme che disciplinano e tutelano la posizione di tali soggetti, che prende il nome di successione necessaria, costituisce dunque un limite all’autonomia testamentaria. La relativa disciplina ha carattere imperativo: lo conferma l’art. 457, terzo comma, c.c., secondo cui le disposizioni del testatore non possono pregiudicare i diritti riservati dalla legge ai legittimari.

Com’è noto, può tuttavia accadere che le donazioni compiute in vita dal de cuius o i suoi lasciti ledano la quota riservata ai legittimari. È in questa ipotesi che vengono in rilievo gli strumenti predisposti dall’ordinamento per reagire alle attribuzioni pregiudizievoli e tutelare la legittima. Le disposizioni lesive, infatti, non sono per ciò solo invalide e, dal momento che la riserva non comporta un’automatica reintegrazione del legittimario leso o pretermesso, esse producono i propri effetti. Queste tuttavia possono essere ridotte, ossia rese inefficaci verso il legittimario, a condizione che quest’ultimo si attivi in tal senso.

Lo strumento di tutela del legittimario è l’azione di riduzione, disciplinata dagli artt. 554 ss. c.c.. Si tratta di un’azione personale ad effetto costitutivo: accertata la lesione, le attribuzioni pregiudizievoli divengono inefficaci nei confronti dell’attore nella misura necessaria a reintegrare la sua quota di riserva. In particolare, se il legittimario è totalmente pretermesso, non si apre per ciò solo una delazione ereditaria a suo favore ed egli dovrà agire per conseguire l’intera quota riservatagli; se invece è chiamato all’eredità in misura inferiore alla legittima, la delazione opera nei limiti della quota attribuitagli ed egli agirà per ottenere quanto ancora gli spetta.

Il diritto di agire in riduzione, al quale non si può rinunciare finché vive il disponente (art. 557 c.c.), diventa invece liberamente disponibile dopo l’apertura della successione.

Può così verificarsi che, pur avendo il testatore avvantaggiato alcuni soggetti a scapito di uno o più legittimari, questi ultimi decidano ciononostante di rispettarne la volontà. Dopo l’apertura della successione, tale scelta può esprimersi mediante una dichiarazione di acquiescenza al testamento accompagnata dalla rinuncia all’azione di riduzione. Precisamente, con l’acquiescenza il legittimario manifesta la volontà di rispettare l’assetto testamentario, mentre con la rinuncia si priva del rimedio che gli consentirebbe di ottenere la reintegrazione della propria quota di riserva.

La rinuncia all’azione di riduzione è un atto unilaterale e non richiede l’accettazione degli eredi, dei legatari o dei donatari che ne traggono vantaggio. In mancanza di una forma prescritta dalla legge può essere espressa oppure risultare da un comportamento concludente. In quest’ultimo caso, la condotta deve essere inequivocabilmente incompatibile con la volontà di chiedere la reintegrazione della legittima: la semplice inerzia, pertanto, non equivale a rinuncia. Una volta validamente compiuta, essa preclude al legittimario l’esercizio dell’azione e, non potendo essere revocata per un successivo mutamento di volontà, determina il consolidamento delle disposizioni a favore dei terzi.

Quanto agli effetti, la rinuncia incide anzitutto sulla sfera del legittimario che, come si è detto, perde il potere di ottenere la riduzione delle attribuzioni lesive; al tempo stesso ne traggono vantaggio i beneficiari del testamento e delle donazioni che, non essendo più esposti all’azione del rinunciante, conservano integralmente quanto ricevuto. Si discute, tuttavia, se tale vantaggio costituisca soltanto un effetto riflesso dell’atto abdicativo oppure possa integrare l’arricchimento proprio di una liberalità.

Secondo una prima ricostruzione la rinuncia esaurisce i propri effetti diretti nella sfera del legittimario. Essa non costituisce il titolo dell’acquisto dei beneficiari, ma impedisce soltanto che le attribuzioni ricevute siano successivamente ridotte su iniziativa del rinunciante. I beneficiari conservano, dunque, beni e diritti acquistati in forza delle disposizioni del de cuius, e il vantaggio che ne deriva non rappresenta necessariamente lo scopo della rinuncia: il legittimario, infatti, potrebbe aver agito per rispettare la volontà del defunto, evitare una controversia o, semplicemente, non coltivare la propria pretesa.

In questa prospettiva si colloca la pronuncia in commento, che esclude la qualificazione dell’acquiescenza al testamento e della contestuale rinuncia all’azione di riduzione come donazione indiretta. Il Tribunale nega, di conseguenza, l’applicabilità dell’art. 809 c.c. e della disciplina della revocazione della donazione per ingratitudine di cui all’art. 801 c.c..

A sostegno di tale conclusione si richiama, anzitutto, la struttura unilaterale della rinuncia: l’atto produce i suoi effetti indipendentemente dalla volontà di chi ne trae vantaggio, il quale non può impedirli mediante un rifiuto. Secondo il Tribunale, ravvisare in tali effetti un’attribuzione liberale sarebbe difficilmente conciliabile con il principio per cui nessuno può ricevere un’attribuzione patrimoniale contro la propria volontà.

L’argomento centrale riguarda, però, la fonte dell’arricchimento. Il Tribunale riconosce che la rinuncia favorisce l’erede universale, sottraendolo al rischio di perdere parte di quanto ricevuto; esclude, tuttavia, che l’arricchimento derivi direttamente dall’atto del legittimario, il quale non attribuisce al beneficiario ulteriori diritti ma consolida quelli già acquistati.

La pronuncia, che ammette un collegamento tra la rinuncia e il vantaggio dell’erede, nega tuttavia che esso integri il nesso causale diretto necessario per configurare una liberalità indiretta. L’atto di rinuncia, in definitiva, avrebbe una funzione esclusivamente abdicativa, ossia quella di privare il legittimario del diritto di chiedere la riduzione lasciando ferme le attribuzioni, le quali continuano a trovare la propria fonte nel testamento.

Sul punto, diversa è la ricostruzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità.

La rinuncia all’azione di riduzione opera direttamente nella sfera del legittimario, privandolo del potere di chiedere la reintegrazione della quota di riserva, e non attribuisce di per sé nuovi beni o diritti ai beneficiari delle disposizioni lesive; il legittimario può limitarsi a non coltivare la propria pretesa, senza perseguire alcuno scopo liberale. A ben vedere, però, la sua scelta procura a quei beneficiari un vantaggio, poiché li sottrae alla diminuzione patrimoniale che potrebbe derivare dall’esercizio dell’azione. Tale vantaggio può rimanere un effetto riflesso della rinuncia, ma può anche costituire il risultato che il legittimario intende realizzare: rinunciando, infatti, egli può voler assicurare ai beneficiari la definitiva conservazione delle attribuzioni ricevute dal de cuius. In questo caso, l’atto abdicativo può essere sorretto da intento liberale e costituire il mezzo per realizzare una donazione indiretta ai sensi dell’art. 809 c.c.. Peraltro l’assenza di un trasferimento diretto di beni dal rinunciante al beneficiario non escluderebbe tale qualificazione: la liberalità indiretta, infatti, consegue un risultato economico favorevole attraverso un negozio diverso dalla donazione tipica.

In questa prospettiva si colloca, in particolare, Cass. n. 23036/2023. In tale pronuncia la Cassazione ha ammesso che la rinuncia all’azione di riduzione possa integrare una donazione indiretta, purché sussista un nesso causale diretto tra la rinuncia e l’arricchimento del beneficiario. Il sacrificio patrimoniale del legittimario può consistere nella scelta consapevole, sorretta da intento liberale, di non esercitare un’azione che gli avrebbe consentito di incrementare il proprio patrimonio incidendo sull’attribuzione altrui.

Pur essendo possibile qualificare la rinuncia come liberalità, tale qualificazione non può tuttavia estendersi automaticamente ad ogni caso. Se bastasse constatare che, in seguito alla rinuncia, il beneficiario conserva quanto ricevuto, ogni rinuncia alla riduzione finirebbe per costituire una liberalità, mentre, a ben vedere, la conservazione dell’attribuzione può anche essere la normale conseguenza di un atto privo di intento liberale. Pertanto, la rinuncia del legittimario e la mancata diminuzione del patrimonio altrui descrivono un risultato economico, ma non chiariscono, da sole, quale finalità il rinunciante abbia perseguito.

Il dato non è tuttavia ricavabile dalla struttura dell’atto, che non consente di distinguere le due ipotesi: sia il legittimario che vuole soltanto abbandonare la propria pretesa, sia quello che intende favorire un beneficiario rinunciano all’azione di riduzione. Occorre allora accertare, alla luce delle circostanze concrete, se il favore verso il beneficiario sia rimasto un motivo interno del rinunciante oppure esprima la funzione liberale dell’operazione. In altri termini, la verifica deve concentrarsi sulla funzione concreta della rinuncia, ossia sul nesso causale tra rinuncia e arricchimento, dovendosi stabilire se il legittimario abbia inteso soltanto privarsi del rimedio o se se ne sia servito per procurare gratuitamente ad uno o più beneficiari la definitiva conservazione del vantaggio patrimoniale. L’intento liberale, in ogni caso, non può essere presunto dalla sola presenza di disposizioni lesive o dalla sola acquiescenza al testamento; chi invoca gli effetti propri della liberalità deve allegare e provare gli elementi che lo dimostrano.

Occorre da ultimo precisare che la rinuncia all’azione di riduzione, quale che sia la ricostruzione adottata circa i suoi effetti e la sua eventuale natura liberale, deve comunque essere tenuta distinta dalla rinuncia all’eredità.

Come sopra precisato, con la rinuncia all’azione di riduzione il legittimario leso o pretermesso abbandona il potere di ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che pregiudicano la sua quota di riserva. Si tratta di un atto unilaterale che può essere compiuto dopo solo l’apertura della successione (stante il divieto di cui all’art. 557 c.c.), senza le forme solenni previste per la rinuncia all’eredità. Il suo effetto diretto consiste nella perdita del rimedio, con la conseguenza che le attribuzioni lesive si stabilizzano nei confronti del rinunciante. Venendo meno la possibilità di ottenere la riduzione, viene meno anche il presupposto delle eventuali pretese restitutorie fondate su di essa. Con questo solo atto, però, il legittimario non dismette una delazione ereditaria: rinuncia all’azione posta a tutela della legittima. Ciò è particolarmente evidente nel caso del legittimario totalmente pretermesso, che non è chiamato all’eredità in forza delle disposizioni del de cuius e, pertanto, non ha una delazione ereditaria alla quale rinunciare.

La rinuncia all’eredità presuppone, invece, una delazione attuale: il chiamato rinuncia al diritto di accettare l’eredità e, quindi, di acquistarla a titolo universale. L’art. 519 c.c. richiede una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente, da inserire nel registro delle successioni. Per effetto dell’art. 521 c.c., il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato e la sua rinuncia può così determinare l’operatività, secondo i casi, della sostituzione, della rappresentazione o dell’accrescimento. A differenza della rinuncia all’azione di riduzione, quella all’eredità può essere revocata alle condizioni stabilite dall’art. 525 c.c., finché il diritto di accettare non sia prescritto e l’eredità non sia stata acquistata da altri chiamati. Anche il modo in cui la rinuncia è compiuta può incidere sulla sua qualificazione: l’art. 478 c.c. considera infatti accettazione dell’eredità la rinuncia ai diritti di successione effettuata verso corrispettivo o a favore soltanto di alcuni dei chiamati. In simili ipotesi, dunque, l’atto non produce gli effetti di una rinuncia abdicativa all’eredità, poiché presuppone l’accettazione da parte di chi dispone della propria posizione successoria.

Bibliografia

CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2023

OMNIA-Trattati giuridici, Successioni e donazioni diretto da IACCARINO, Milano, 2023

PACINI, Sulla rinunzia all’azione di riduzione, in Famiglia e Diritto, n. 7, 1 luglio 2024

CESCON, Successione ereditaria – La rinuncia all’azione di riduzione quale donazione indiretta, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 1, 1 gennaio 2024

BULGARELLI, Gli atti “dispositivi” della legittima, in Notariato, n. 5, 1 ottobre 2000

IACCARINO, Rinuncia all’azione di riduzione, su One legale (Guide Pratiche)

IACCARINO, Acquiescenza a testamento lesivo, su One legale (Guide Pratiche)


[1] Massima tratta da One legale.

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