Mancata previsione della provvisoria esecutività della condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile nel processo penale

Cass. civ., sez. III, ord. interlocutoria, 14 settembre 2026, n. 25298, Pres. De Stefano, Est. Valle

Massima: “Deve essere rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 541, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell’imputato e del responsabile civile in solido in favore della parte civile sia provvisoriamente esecutiva per legge”

CASO

Un imputato, condannato in primo grado, proponeva opposizione al precetto notificatogli dalla parte civile, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di Euro 27.101,14 oltre interessi, somma comprensiva della provvisionale di Euro 20.000,00, oltre che al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio sostenute da quest’ultima. In particolare, l’imputato lamentava il difetto di efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto relativamente al capo inerente alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile, in assenza di un’espressa attribuzione di esecutorietà da parte del giudice penale, che nel caso in esame non era stata pronunciata.

Il Tribunale di Bari ha quindi proposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c. sulla seguente questione di diritto: “se ed eventualmente in che termini la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale sia automaticamente dotata di provvisoria esecutività, con la conseguenza che, anche in difetto di espressa attribuzione di esecutorietà, la stessa possa fungere da titolo esecutivo ai fini dell’avvio dell’esecuzione forzata per la somma liquidata a titolo di spese di difesa della parte civile”

SOLUZIONE

La Suprema Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 541 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il capo della sentenza penale che decide sulle spese in favore della parte civile sia munito della provvisoria esecutività per legge, evidenziando che il contesto normativo attuale non consente di confermare la conclusione dell’esclusione della provvisoria esecutività del capo relativo alle spese di costituzione di parte civile della sentenza penale di primo grado, così come l’applicabilità dell’art. 282 c.p.c. in via di analogia o al fine di colmare una lacuna normativa, stante la mancanza di un richiamo espresso della norma del codice di procedura civile da parte del codice di procedura penale. Sul punto, la Suprema Corte ritiene che la mancata previsione della provvisoria esecutività della sentenza penale di primo grado con riferimento alle spese in favore della parte civile sia contraria al principio di economia processuale e che contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost. alla stregua del mutato contesto normativo, dato che l’attuale formulazione degli artt. art. 78, co. 1, lett. d) e 573, co. 1-bis c.p.p. configurano l’azione civile esercitata nel processo penale quale azione del tutto equiparata a quella civile esercitata nella sede sua propria, ragione per cui non appare conforme al principio di uguaglianza e al diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, nella specie risarcitori, escludere, per il capo relativo alle spese in favore della parte civile di detta sentenza il trattamento accordato al capo relativo alle spese di lite accedente alla sentenza emessa all’esito del giudizio civile di primo grado.

QUESTIONI

La Suprema Corte ha affrontato il complesso e controverso tema della provvisoria esecutorietà delle statuizioni a favore della parte civile contenute nella sentenza penale di condanna di primo grado. Infatti, per quanto riguarda il giudizio penale, l’art. 605 co. 2 c.p.p. stabilisce che solo per il giudizio di appello le pronunce sull’azione civile sono immediatamente esecutive. Al contrario, l’art. 540 c.p.p. per il giudizio di primo grado stabilisce che la condanna alle statuizioni e al risarcimento del danno, se liquidato direttamente dal giudice penale, può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva a richiesta della parte civile quando ricorrono giustificati motivo e il co. 2 della medesima norma stabilisce la provvisoria esecutorietà della sola provisionale, mentre l’art. 541 c.p.p. nulla dispone in merito alla provvisoria esecutorietà della condanna relativa alle spese legali per l’azione civile.

Sul punto, la più recente pronuncia in tema della Cassazione aveva escluso la provvisoria esecutività del capo relativo alle spese di costituzione di parte civile della sentenza penale di primo grado (Cass. 18/07/2024 n. 19899), ma precedentemente si era pronunciata in senso contrario, ritenendo applicabile in via analogica l’art. 282 c.p.c. dopo aver osservato che la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica (Cass. 21/11/2023 n. 32380).

Preliminarmente, la Suprema Corte ha osservato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 94 del 1996, si era già pronunciata in merito alla costituzionalità dell’art. 540, co. 1, c.p.p., ossia della norma che regola le restituzioni e il risarcimento dei danni in favore della parte civile, ritenendo la norma in questione conforme al dettato costituzionale anche laddove non prevede la provvisoria esecutività per legge della condanna al pagamento delle spese legali, limitandola al solo capo di condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno. Tuttavia, ha poi rilevato che il mutato contesto normativo consente di prospettare nuovamente una questione di legittimità costituzionale della normativa del codice di procedura penale vigente, ma questa volta del diverso art. 541 c.p.p. anziché dell’art. 540 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il capo della sentenza penale che decide sulle spese in favore della parte civile sia munito della provvisoria esecutività per legge.

In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che, a seguito delle modifiche dell’art. 78, comma 1, lett. d) e dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. ad opera del D. Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, l’azione civile esercitata nel processo penale è oramai assimilata, quanto a disciplina processuale, all’azione civile proposta nella sede civile. Pertanto, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di non conformità all’art. 3 e all’art. 24 della Costituzione della disposizione in base alla quale la sentenza che accoglie la domanda proposta nel processo penale sia priva, con riferimento al capo relativo alle spese di lite, della provvisoria esecutività prevista per tutte le sentenze emanate a seguito di un’azione civile di condanna, di accertamento o costitutiva, dall’art. 282 c.p.c. Per quanto riguarda tale ultima norma, la Suprema Corte ha evidenziato che la questione non può dirsi superabile in via meramente interpretativa, poiché, se è certamente vero che la provvisoria esecutività è riconosciuta, ormai pacificamente, dalla giurisprudenza della Cassazione anche ai capi di condanna al pagamento delle spese di lite che accedono a sentenze di accertamento o costitutive, va tenuto presente che l’art. 282 c.p.c. non può essere applicato in via di analogia o al fine di colmare una lacuna del tessuto normativo del codice di rito penale. Infatti, manca un richiamo espresso della norma del codice di procedura civile da parte del codice di procedura penale con formula di rinvio di carattere generale e nei limiti della compatibilità. Inoltre, tale interpretazione potrebbe essere in divieto di analogia in malam partem con riferimento alla posizione dell’imputato, che si vedrebbe gravato dell’obbligo di immediato pagamento delle spese in favore della parte civile pur in assenza di una specifica previsione in tal senso nel codice di rito penale.

Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione della conformità alla Costituzione della mancata attribuzione per legge della clausola di provvisoria esecutività per le sentenze penali di condanna nel capo relativo alle statuizioni in favore della parte civile ed ha quindi rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 541 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell’imputato e del responsabile civile in solido in favore della parte civile sia provvisoriamente esecutiva per legge.

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