L’utilizzo dell’Intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria pone un problema che va oltre l’affidabilità dello strumento tecnologico: individuare il confine tra attività di supporto alla redazione e funzione decisoria che deve rimanere integralmente riferibile al magistrato.
Il tema emerge con particolare evidenza dalla sentenza n. 981/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di Palermo.
Il passaggio anomalo nella motivazione
L’elemento che ha richiamato l’attenzione riguarda il testo della motivazione: tra lo svolgimento del processo e i motivi della decisione compare un breve passaggio, estraneo alla struttura ordinaria di un provvedimento giudiziario, nel quale si dà conto di un’attività di eliminazione delle duplicazioni, riduzione delle parti ridondanti, riorganizzazione dei raccordi logici e sistemazione della parte finale del testo, che viene poi presentato come pronto per essere inserito nella sentenza.
La formulazione richiama espressioni comunemente utilizzate nei sistemi di assistenza alla scrittura e alla revisione testuale. Il documento, tuttavia, non consente di stabilire quale strumento sia stato concretamente impiegato né, soprattutto, quale sia stata l’estensione del suo intervento. Non può quindi desumersi dalla sola presenza di tale passaggio che il sistema abbia elaborato autonomamente il ragionamento giuridico o assunto la decisione.
Il limite posto dalla legge n. 132/2025
Il caso assume particolare interesse alla luce della L. n. 132/2025, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza artificiale.
L’art. 15 disciplina specificamente l’impiego dei sistemi di AI nell’attività giudiziaria e stabilisce che, anche quando tali strumenti vengono utilizzati, restano riservate al magistrato le decisioni relative all’interpretazione e all’applicazione della legge, alla valutazione dei fatti e delle prove e all’adozione dei provvedimenti.
La disposizione non introduce, quindi, un divieto assoluto di utilizzo dell’Intelligenza artificiale nella giustizia, individua, piuttosto, un limite funzionale: lo strumento tecnologico può inserirsi nell’attività giudiziaria senza sostituire il magistrato nelle valutazioni che costituiscono il nucleo della funzione giurisdizionale.
È proprio su questo confine che il caso di Palermo assume rilievo. Attività quali la riorganizzazione di un testo, l’eliminazione di ripetizioni o il miglioramento della forma possono apparire meramente redazionali, resta, tuttavia, aperta sul piano generale la questione del confine tra supporto redazionale e attività che incide sulla costruzione stessa del ragionamento giuridico.
Controllo umano e responsabilità della decisione
Il dato più rilevante riguarda il controllo umano sul risultato prodotto con l’eventuale ausilio di strumenti automatizzati. Qualunque sia il supporto utilizzato nella preparazione del testo, la decisione e la sua motivazione devono restare riferibili al magistrato, in conformità al principio posto dall’art. 15 L. n. 132/2025.
Ciò implica anche un’attività di verifica particolarmente rigorosa, un sistema generativo può restituire formulazioni linguisticamente convincenti senza che ciò garantisca, di per sé, l’esattezza dei riferimenti normativi e giurisprudenziali o la correttezza delle inferenze compiute.
Nel caso concreto, dalla sentenza non è possibile stabilire se l’intervento abbia riguardato esclusivamente la revisione di un testo già formato o abbia avuto un’estensione maggiore. Sarebbe pertanto improprio ricavare dall’episodio conclusioni sulla validità della decisione o sull’effettiva formazione del convincimento del collegio.
Il caso offre tuttavia un’indicazione più generale ovvero che l’impiego dell’Intelligenza artificiale nella redazione dei provvedimenti non elimina la responsabilità dell’autore ma rende ancora più importante distinguere l’ausilio tecnologico dall’esercizio della funzione giurisdizionale.
Quanto più lo strumento interviene sull’organizzazione del ragionamento, tanto più diventa essenziale che il magistrato verifichi e faccia proprio il contenuto finale del provvedimento.
