Corte Suprema di Cassazione, Ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026
Parole chiave Concordato con riserva – proroga del termine – Inammissibilità piano – Esclusione proroga
Massima: “Da quanto sopra discende la totale inconsistenza, e quindi la manifesta infondatezza, della prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 CCII, norma che, alla luce dell’intero corpo normativo del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – in perfetta continuità con il precedente impianto della legge fallimentare – risulta chiaramente improntata a criteri (oggettivi) di celerità e (soggettivi) di serietà dell’iniziativa concordataria, ove assunta dal debitore allo scopo di contrastare l’iniziativa del P.M. e dei creditori volta all’apertura della liquidazione giudiziale, ai cui fini la concreta scansione procedurale dei termini è ragionevolmente rimessa alla discrezionalità del legislatore.”
Disposizioni applicate: art. 44 C.C.I.I., art. 47 C.C.I.I., art. 84 C.C.I.I., art. 87 C.C.I.I.
L’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione del 26 maggio 2026 è stata pronunciata con riferimento al ricorso presentato da una società, la quale lamenta la nullità della sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia aveva rigettato il reclamo ex art. 51 CCII presentato sia contro il decreto che aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato che controla sentenza con cui lo stesso Tribunale aveva disposto l’apertura della liquidazione giudiziale. Nello specifico, la ricorrente, dopo aver ricevuto la notifica di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, aveva a sua volta chiesto l’ammissione alla procedura di concordato con riserva ex art. 44 CCII; successivamente, il Tribunale concedeva termine di 60 giorni per il deposito del piano e della relativa documentazione. In prossimità della scadenza del termine fissato, la società depositava istanza per la proroga del suddetto termine, che il Tribunale rigettava fissando udienza di comparizione delle parti; pertanto, in prossimità dell’udienza, durante la quale la ricorrente reiterava l’istanza di proroga, la stessa depositava il piano e la proposta di concordato ex art. 84 CCII, unitamente all’attestazione ex art. 87 CCII. Il Tribunale con decreto dichiarava inammissibile la proposta di concordato e, con separata sentenza, dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi. In particolare, il Tribunale ha ribadito l’improrogabilità del termine ex art. 44 CCII richiesto per poter depositare il piano e la proposta di concordato e ha ritenuto il piano concordatario manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ex art. 47 comma 1 lett. b) CCII.
La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il reclamo, in quanto: a) ha ritenuto irrilevante la questione relativa alla mancata concessione della proroga richiesta, essendo stata esaminata nel merito la proposta concordataria comunque depositata nel termine originariamente assegnato, con declaratoria di inammissibilità del piano in quanto manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ex art. 47, comma 1 lett. b) CCII, per le significative criticità incidenti in modo radicale su struttura e fattibilità del piano quali la carenza di analitiche indicazioni sull’effettiva possibilità di incassare i crediti vantati verso clienti e collaboratori, la mancata indicazione del valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda di concordato in ipotesi di liquidazione giudiziale ex art. 87, lett. c) CCII, la mancata disamina delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili e delle relative prospettive di realizzo, la mancata suddivisione dei creditori in classi, come richiesto obbligatoriamente dall’ art. 85, comma 2, CCII, l’incerta e contraddittoria struttura del piano, l’inidoneità dell’attestazione rilasciata dal professionista indipendente ex art. 87, comma 3 CCII, la sottoposizione della quasi totalità del preteso attivo concordatario a sequestro preventivo opponibile alla procedura concordataria; b) ha ritenuto rilevante la natura decadenziale del termine fissato ai sensi dell’art. 44 comma 1 lett.a) CCII.
La Suprema Corte ha condiviso l’impostazione del Tribunale e della Corte d’Appello, dichiarando inammissibile il ricorso. Nello specifico, la ricorrente censura la nullità del procedimento e/o della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio a causa della mancata concessione della proroga del termine assegnato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII; viene, altresì, rappresentata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 CCII per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui tale norma non prevede la possibilità di prorogare il termine per il deposito della documentazione, anche in presenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, quando l’imprenditore si trovi nell’impossibilità giuridica e/o materiale di depositare la documentazione contabile rilevante nei termini stabiliti dall’art. 44 CCII. La Cassazione dichiara inammissibile tale motivo per carenza di interesse, poiché il Tribunale, dopo aver rigettato l’istanza di proroga del termine, ha esaminato la domanda e l’ha ritenuta inammissibile per insormontabili carenze della fattibilità del piano concordatario. In ogni caso, l’inequivocabile tenore letterale dell’art.44 applicabile ratione temporis (ante Correttivo ter) esclude la proroga del termine in presenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale. Si precisa che il Correttivo ter ha eliminato tale esclusione.
Conseguentemente, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 CCII, norma che, alla luce dell’intero corpo normativo del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza risulta chiaramente improntata a criteri (oggettivi) di celerità e (soggettivi) di serietà dell’iniziativa concordataria.
