Forma e requisiti di validità della rinuncia all’eredità e della sua successiva revoca

Cass. civ., Sez. V, Ord., 21/03/2026, n. 6803

Massima:In tema di successione ereditaria, nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., la rinuncia all’eredità atto unilaterale recettizio soggetto a forma solenne “ad substantiam” (dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere ed iscritta nel registro delle successioni) non è suscettibile di revoca tacita: è pertanto inammissibile che la rinuncia venga considerata superata o revocata per facta concludentia, mediante la successiva gestione o disposizione di beni caduti in successione.[1]

(Articoli di riferimento: 519 e 525 c.c.)

CASO

La controversia trae origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento e liquidazione notificato dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la liquidazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 346 del 1990, delle imposte ipotecarie e catastali dovute in relazione alla dichiarazione di successione – mai presentata – concernente la successione di B.B., rispetto alla quale era chiamato all’eredità il figlio A.A..

Le imposte riguardavano due immobili caduti in successione per la quota di 2/4. Il contribuente contestava la pretesa impositiva deducendo di avere formalmente rinunciato all’eredità paterna. L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, riteneva tale rinuncia incompatibile con una serie di attività poste in essere dal medesimo successivamente all’apertura della successione, sostenendo che tali condotte integrassero gli estremi dell’accettazione tacita dell’eredità.

In primo grado il ricorso del contribuente veniva accolto. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi Appello e la Corte di Giustizia Tributaria Regionale, in riforma della decisione impugnata, accoglieva il gravame. In particolare, il giudice d’Appello rilevava che gli atti compiuti dal contribuente – consistenti nel trasferimento della sede legale dell’impresa e nella sottoscrizione di un atto d’obbligo a favore del Comune di Terni, con destinazione di una porzione dell’area di proprietà a parcheggio e verde pubblico – non potevano essere ricondotti alla mera qualità di comproprietario della quota indivisa di un quarto degli immobili siti in via. Pertanto, secondo la Corte Territoriale, l’Agenzia delle Entrate aveva adeguatamente assolto l’onere probatorio gravante su di essa in ordine alla sussistenza di comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità.

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione.

SOLUZIONE

La questione centrale concerne la possibilità di qualificare gli atti compiuti da A.A. successivamente alla formale rinuncia all’eredità paterna come manifestazione di una accettazione tacita dell’eredità e, conseguentemente, come revoca della precedente rinuncia. La soluzione, in particolare, deve essere ricercata nel coordinamento tra gli artt. 519, 521, 525 e 476 c.c..

In primo luogo, occorre ricordare che la rinuncia all’eredità costituisce un negozio giuridico unilaterale con cui il chiamato dismette il diritto di accettare l’eredità. Ai sensi dell’art. 521 c.c., il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità, con effetto retroattivo. Tale disciplina comporta che, una volta perfezionata la rinuncia nelle forme prescritte dalla legge, il soggetto cessa di essere destinatario degli effetti della delazione ereditaria e si libera dalle obbligazioni connesse alla qualità di erede.

La rinuncia, inoltre, è soggetta a una forma particolarmente rigorosa. L’art. 519 c.c. prescrive infatti che essa debba essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere ed essere inserita nel registro delle successioni. Si tratta di una forma richiesta ad substantiam, la cui mancanza determina la nullità dell’atto.

Proprio la natura solenne della rinuncia esclude la possibilità che essa possa essere revocata tacitamente. La Suprema Corte ha infatti chiarito che il sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. non ammette una revoca per facta concludentia, essendo necessaria una nuova manifestazione di volontà idonea a determinare l’acquisto dell’eredità secondo le modalità previste dall’ordinamento. L’art. 525 c.c., infatti, non contraddice la regola posta dall’art. 521 c.c., ma si limita a consentire al rinunciante di accettare successivamente l’eredità in forza dell’originaria delazione, purché questa non sia venuta meno per effetto dell’acquisto dell’eredità da parte di altri chiamati o di terzi. Ne consegue che la rinuncia produce immediatamente i suoi effetti, ma conserva una limitata reversibilità finché la delazione originaria permane. Tuttavia, la successiva accettazione non può essere desunta automaticamente dal compimento di atti incompatibili con la volontà di rinunciare. L’accettazione tacita disciplinata dall’art. 476 c.c. presuppone infatti che il soggetto rivesta ancora la qualità di chiamato all’eredità. Dopo la rinuncia, tale qualità viene meno e può essere riacquistata solo nei limiti consentiti dall’art. 525 c.c.; pertanto, gli atti di gestione o di disposizione compiuti dal rinunciante non possono essere interpretati come una revoca tacita della rinuncia già perfezionata.

Applicando tali principi al caso di specie, gli atti posti in essere da A.A. successivamente alla rinuncia – ancorché potenzialmente incompatibili con la volontà di rinunciare – non possono essere considerati idonei a determinare una revoca tacita della rinuncia stessa. La forma solenne richiesta dall’art. 519 c.c. e il consolidato orientamento della Corte di Cassazione escludono infatti che la rinuncia possa essere neutralizzata attraverso comportamenti concludenti. Deve pertanto affermarsi che il chiamato che abbia validamente rinunciato all’eredità può successivamente accettarla soltanto nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 525 c.c., ma non può ritenersi che abbia revocato tacitamente la rinuncia per il solo fatto di aver compiuto atti che, in astratto, avrebbero potuto integrare un’accettazione tacita qualora fosse ancora titolare della qualità di chiamato all’eredità.

QUESTIONI

La pronuncia in esame offre l’occasione per ripercorrere brevemente la disciplina della rinuncia all’eredità, istituto che si colloca nell’ambito delle possibili manifestazioni della volontà del chiamato a fronte della delazione ereditaria. La delazione attribuisce infatti al chiamato il diritto potestativo di accettare l’eredità, con conseguente acquisto della qualità di erede e subentro nella complessiva posizione giuridica del de cuius; tale diritto, tuttavia, non è destinato necessariamente a tradursi nell’acquisto dell’eredità, potendo estinguersi per prescrizione, decadenza ovvero rinuncia, trattandosi di una situazione giuridica pienamente disponibile.

La rinuncia all’eredità costituisce, in particolare, l’atto mediante il quale il chiamato dismette il diritto di accettare l’eredità derivante dalla delazione, manifestando la volontà di non acquisire il patrimonio ereditario e di non assumere la qualità di erede. Essa può essere validamente compiuta soltanto dopo l’apertura della successione, poiché una dichiarazione resa anteriormente alla morte del de cuius si risolverebbe inevitabilmente in un patto successorio rinunziativo e, come tale, sarebbe colpita dalla nullità prevista dall’art. 458 c.c..

La natura giuridica dell’istituto è stata a lungo oggetto di dibattito in dottrina. Secondo una prima impostazione, la rinuncia integrerebbe un atto di rifiuto mediante il quale il chiamato respinge l’offerta ereditaria e la complessa posizione giuridica derivante dalla delazione. L’opinione oggi prevalente, invece, ne valorizza la funzione abdicativa, ravvisandovi la dismissione di un diritto già entrato nella sfera giuridica del chiamato, ossia il diritto di accettare l’eredità.

Qualunque sia la soluzione accolta sul piano teorico, la rinuncia deve essere tenuta distinta dagli atti di disposizione della delazione ereditaria: mentre la rinuncia propriamente detta è caratterizzata da una finalità meramente abdicativa, gli atti dispositivi presuppongono un vero e proprio trasferimento o una disposizione del diritto successorio. Ciò accade, in particolare, nelle ipotesi di c.d. rinuncia traslativa, effettuata in favore di soggetti determinati o dietro corrispettivo. In tali casi il chiamato non si limita a rinunciare all’eredità, ma dispone della propria posizione successoria, sicché l’atto viene qualificato dall’ordinamento come accettazione tacita dell’eredità ai sensi degli artt. 477 e 478 c.c..

Sotto il profilo strutturale, la rinuncia si configura come un negozio giuridico unilaterale, non recettizio e di straordinaria amministrazione, in quanto idoneo ad incidere in maniera significativa sulla consistenza patrimoniale del soggetto che lo compie. Proprio per tale ragione essa richiede la piena capacità di agire del rinunziante. La rinuncia, inoltre, non può essere qualificata come negozio mortis causa, poiché produce effetti immediati sul patrimonio del dichiarante, determinando la dismissione del diritto di accettare l’eredità. Parimenti, pur essendo normalmente un atto gratuito, essa non integra una liberalità: l’eventuale vantaggio che altri chiamati conseguano in conseguenza della rinuncia non deriva infatti da una volontà attributiva del rinunziante, ma costituisce un effetto legale che l’ordinamento ricollega automaticamente alla dismissione della delazione.

L’atto di rinuncia è assoggettato a un rigoroso regime formale, che trova la propria giustificazione nella rilevanza degli effetti che esso è destinato a produrre nella sfera patrimoniale del chiamato. L’art. 519 c.c. prescrive infatti che la dichiarazione di rinuncia debba essere ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale del circondario nel quale si è aperta la successione e, successivamente, inserita nel registro delle successioni. Si tratta di una forma richiesta ad substantiam, con la conseguenza che qualsiasi manifestazione di volontà resa con modalità differenti deve considerarsi nulla e inidonea a produrre gli effetti tipici della rinuncia. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha più volte precisato che neppure una scrittura privata autenticata può sostituire le formalità previste dalla legge. Nel caso in cui la rinuncia sia ricevuta da un notaio, la presenza dei testimoni non è normalmente necessaria, salvo che sia richiesta dalla legge notarile in ragione di particolari circostanze o sia ritenuta opportuna dal pubblico ufficiale.

Sotto il profilo pubblicitario, occorre inoltre precisare che la rinuncia non è soggetta a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 c.c., poiché non ha ad oggetto diritti reali immobiliari, ma il diritto personale di accettare l’eredità. Essa assume rilievo nel sistema della pubblicità immobiliare soltanto indirettamente, quando debba essere documentata ai fini della trascrizione dell’acquisto ereditario da parte di altri successibili.

La natura solenne dell’atto si riflette altresì sul suo contenuto: la rinuncia costituisce infatti un tipico actus legitimus e, come tale, non tollera l’apposizione di elementi accidentali destinati ad alterarne gli effetti legali. Per tale ragione l’art. 520 c.c. sancisce espressamente la nullità della rinuncia sottoposta a condizione o a termine. Analogamente, deve ritenersi incompatibile con la struttura dell’istituto l’apposizione di un modus, ed è altresì nulla la rinuncia parziale, non essendo consentito al chiamato selezionare soltanto una parte della delazione ereditaria: l’eredità, infatti, costituisce una universitas iuris che può essere accettata o rinunciata soltanto nella sua interezza.

Quanto al termine entro il quale il potere di rinunciare può essere esercitato, l’opinione prevalente ritiene applicabile il medesimo termine decennale previsto per l’accettazione dell’eredità dall’art. 480 c.c., decorrente dall’apertura della successione.

Una disciplina peculiare riguarda il chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari. In linea generale, la legge sottopone tale soggetto alle regole previste dall’art. 485 c.c., imponendogli di compiere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione. La giurisprudenza, tuttavia, ha chiarito che il chiamato possessore il quale abbia già maturato una definitiva volontà di rinunciare può validamente effettuare la rinuncia entro il termine trimestrale anche senza aver previamente redatto l’inventario. Tale soluzione trova fondamento nella considerazione che l’inventario è funzionalmente collegato all’eventuale accettazione con beneficio d’inventario e serve a consentire una valutazione consapevole della convenienza dell’acquisto ereditario; laddove il chiamato abbia già deciso di non accettare l’eredità, tale adempimento perderebbe la propria utilità pratica.

Diversa è, invece, la situazione del chiamato che, pur trovandosi nel possesso dei beni ereditari, lasci decorrere il termine di tre mesi senza compiere l’inventario o senza osservare gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge. In tal caso si verifica l’acquisto dell’eredità per effetto di legge e qualsiasi successiva dichiarazione di rinuncia risulta ormai inefficace.

La medesima conclusione deve essere raggiunta in tutte le ipotesi in cui il soggetto abbia già acquisito la qualità di erede. Una volta intervenuta l’accettazione, sia essa espressa o tacita, non è infatti più possibile eliminare retroattivamente tale qualità mediante una successiva rinuncia. Lo stesso vale nelle ipotesi di acquisto automatico dell’eredità previste dagli artt. 485 e 527 c.c. In particolare, quest’ultima disposizione stabilisce che il chiamato il quale sottragga o occulti beni ereditari decada dalla facoltà di rinunciare e venga considerato erede puro e semplice.

Per quanto concerne gli effetti della rinuncia, l’art. 521 c.c. dispone che il rinunziante sia considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. La rinuncia produce pertanto un effetto retroattivo che comporta l’eliminazione della delazione nei confronti del rinunziante. Tale principio, tuttavia, non può essere interpretato in termini assoluti, ma deve essere coordinato con la disciplina contenuta nell’art. 525 c.c., il quale consente al rinunziante di accettare successivamente l’eredità fintanto che il relativo diritto non sia prescritto e purché l’eredità non sia stata nel frattempo acquistata da altri chiamati.

Proprio in ragione di tale possibilità, parte della dottrina ritiene che la rinuncia non determini una definitiva estinzione della delazione, ma piuttosto una situazione di temporanea quiescenza della stessa. Durante tale fase il rinunziante perde i poteri riconosciutigli dall’art. 460 c.c., mentre gli ulteriori chiamati subentrano nella titolarità dei poteri connessi alla delazione; restano tuttavia efficaci gli atti conservativi e di amministrazione eventualmente compiuti dal chiamato prima della rinuncia.

La retroattività della rinuncia incontra, inoltre, alcuni limiti espressamente previsti dal legislatore. In particolare, il secondo comma dell’art. 521 c.c. consente al rinunziante di trattenere le donazioni ricevute dal de cuius e di conseguire o conservare i legati a lui attribuiti, purché nei limiti della quota disponibile. Analogamente, il coniuge superstite o la parte dell’unione civile conserva i diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540, comma 2, c.c., trattandosi di attribuzioni che operano a titolo di legato ex lege e che risultano autonome rispetto all’acquisto della qualità di erede. Qualora il rinunziante rivesta la qualità di legittimario, restano naturalmente applicabili le disposizioni in materia di tutela della legittima e, in particolare, la disciplina dettata dall’art. 552 c.c..

Particolarmente delicata è la questione concernente la c.d. revoca della rinuncia. L’art. 525 c.c. prevede che il chiamato che abbia rinunciato possa successivamente accettare l’eredità, purché il relativo diritto non sia prescritto e sempre che l’eredità non sia stata acquistata da altri chiamati o devoluta allo Stato. Nonostante il linguaggio tradizionalmente utilizzato, appare più corretto parlare di accettazione tardiva piuttosto che di vera e propria revoca: se infatti si trattasse di una revoca in senso tecnico, l’atto successivo dovrebbe limitarsi a eliminare gli effetti della rinuncia; al contrario, l’operazione disciplinata dall’art. 525 c.c. determina un vero e proprio acquisto dell’eredità e la conseguente assunzione della qualità di erede.

Quanto alla forma, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il carattere solenne della rinuncia esclude l’ammissibilità di una revoca tacita della stessa, dovendosi distinguere tale ipotesi dall’accettazione successiva prevista dall’art. 525 c.c. Ne consegue che non può riconoscersi efficacia a una revoca per facta concludentia, così come non è possibile sostituire le formalità previste dall’art. 519 c.c. mediante modalità diverse.

L’accettazione successiva è comunque subordinata alla permanenza della delazione in capo al rinunziante. Essa è pertanto possibile soltanto finché il termine per accettare non sia decorso e sempre che la quota ereditaria non sia stata definitivamente acquisita da altri soggetti. L’acquisto dell’eredità da parte degli ulteriori chiamati, l’operatività dell’accrescimento, la devoluzione allo Stato o qualsiasi altra causa che determini la definitiva perdita della delazione impediscono infatti al rinunziante di esercitare successivamente il proprio diritto. Qualora, invece, il rinunziante muoia prima che si verifichino tali eventi, il diritto di accettare l’eredità si trasmette ai suoi eredi ai sensi dell’art. 479 c.c..

— — —

Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2023
  • GENGHINI-CARBONE, Le successioni per causa di morte, Vicenza, 2022
  • BIANCA, Diritto civile, Le successioni, Milano, 2022
  • OMNIA-Trattati giuridici, Successioni e donazioni diretto da IACCARINO, Milano, 2023
  • MONTEFORTE, Rinuncia alleredità: alcune considerazioni dopo una recente pronuncia di legittimità, in Il Quotidiano di One legale, 17/04/2026
  • CIAN-TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile, artt. 519 e 525 c.c., Milanofiori Assago, 2016
  • BUSANI, Eredità, rinuncia con inventario, Il Sole 24 Ore, 14/06/2021

[1] Massima tratta da One legale.

Potrebbe interessarti anche...

Corsi in evidenza

Problematiche connesse all’utilizzo dell’AI negli Studi 

Acquisizione degli strumenti necessari per analizzare gli aspetti giuridici e tecnici degli asset digitali dell’impresa target

Mondo professione

Torna in alto