Corte d’Appello di Catania, sentenza n. 480 del 01 aprile 2026
Successioni “Mortis Causa” – Disposizioni generali – Rinunzia all’eredità – Chiamato all’eredità nel possesso dei beni ereditari – Deduzione di avvenuta rinuncia all’eredità – Inefficacia della rinuncia intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 485 cod. civ.
*A norma dell’art. 485 cod. civ. il chiamato all’eredità, che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l’onere di fare, entro tre mesi, l’inventario, in mancanza del quale lo stesso perde non solo la facoltà di accettare l’eredità con beneficio di inventario (ai sensi dell’art. 484 cod. civ.), ma anche quella di rinunciare ex art. 519 cod. civ. in maniera efficace nei confronti dei creditori, dovendo, allo scadere del termine stabilito per l’inventario, essere considerato ope legis erede puro e semplice.
* Massima non ufficiale
Disposizioni applicate
Articoli 484, 485 e 519 del Codice Civile
[1] La controversia in oggetto riguarda l’impugnazione da parte di Tizio di una sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva dichiarato inefficaci le rinunce all’eredità dei propri genitori, ritenendo che egli fosse già divenuto erede puro e semplice per accettazione presunta ex art. 485 cod. civ.
Conseguentemente, il Tribunale aveva lo aveva dichiarato proprietario dei beni ereditari per successione legittima, ritenendolo già erede puro e semplice per aver omesso l’inventario nel termine di tre mesi dal possesso dei beni ereditari
Avverso tale sentenza, Tizio ha presentato appello, contestando l’applicazione dell’art. 485 cod. civ., sostenendo di non aver mai esercitato il possesso dei beni ereditari, di non aver mai compiuto atti dispositivi né incompatibili con la rinuncia ed affermando che la residenza anagrafica nell’immobile ereditario non costituirebbe prova del possesso effettivo.
Inoltre, produceva in appello due testamenti olografi dei genitori (pubblicati dopo la sentenza di primo grado) che avrebbero istituito eredi i nipoti anziché il figlio, sostenendo quindi di non essere mai stato chiamato all’eredità.
[2] La Corte rigettava il primo motivo di appello, confermando che l’art. 485 cod. civ. richiede solo una “mera relazione materiale” tra il chiamato e i beni ereditari, non necessariamente l’esercizio di poteri di signoria, evidenziando come nel caso di specie sussistessero presunzioni gravi, precise e concordanti del possesso.
Sottolineava, poi, come l’acquisto della qualità di erede ex art. 485 cod. civ. opera ope legis, indipendentemente dalla volontà soggettiva del chiamato e che una volta decorso il termine trimestrale senza inventario, la successiva rinuncia è inefficace.
In relazione al secondo motivo, il giudice di appello lo rigettava per inammissibilità, ritenendo non provata l’impossibilità non imputabile alla parte della produzione tempestiva (non è stata ritenuta sufficiente la pubblicazione notarile successiva alla sentenza, non coincidendo necessariamente essa con la scoperta successiva del testamento e non provando che le schede non fossero precedentemente reperibili) ed affermando che la loro produzione violava l’art. 345 comma 3 c.p.c..
[3] La sentenza in commento merita di esser analizzata in considerazione del fatto che essa, come altri precedenti pronunciati della giurisprudenza di legittimità si presta ad una lettura fuorviante, se condotta con superficialità.
Non è, infatti, raro imbattersi in commenti o citazioni di tali pronunce che si limitano ad affermare un generico obbligo di redazione dell’inventario da parte del chiamato nel possesso di beni ereditari ai fini di poter efficacemente esprimere la propria volontà di rinunciare.
L’interrogativo che ci si deve porre, tuttavia, è ben più specifico.
Che, infatti, colui che si trova nel possesso di beni ereditari debba compiere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, altrimenti si considera erede puro e semplice, è principio che discende direttamente dalla disposizione legislativa, non di certo dalle pronunce dei giudici. Un’eventuale rinuncia compiuta dopo il decorso di tale termine sarebbe inefficace perché espressa dopo che si è già perfezionata l’accettazione dell’eredità e, come noto, nel nostro ordinamento vige ed è inderogabile il principio semel heres semper heres.
Ciò che, tuttavia, traspare dalla pronuncia in commento (come da altre che a breve si richiameranno) è un principio ben diverso e, a giudizio di chi scrive, non condivisibile.
La giurisprudenza, difatti, sembra ritenere necessaria la redazione dell’inventario da parte del chiamato nel possesso di beni ereditari al fine stesso di poter rinunciare all’eredità, anche qualora tale atto dovesse intervenire prima del decorso dei tre mesi stabiliti dall’art. 485 cod. civ.
La Corte d’Appello di Catania, così testualmente afferma: “secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, a norma dell’art. 485 cod. civ. il chiamato all’eredità, che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l’onere di fare, entro tre mesi, l’inventario, in mancanza del quale lo stesso perde non solo la facoltà di accettare l’eredità con beneficio di inventario (ai sensi dell’art. 484 cod. civ.), ma anche quella di rinunciare ex art. 519 cod. civ. in maniera efficace nei confronti dei creditori, dovendo, allo scadere del termine stabilito per l’inventario, essere considerato ope legis erede puro e semplice”.
Si tratta di un principio già espresso dalla Corte di Cassazione sin dal 1995 (sentenza n. 7076 del 22/06/1995) e ripreso dalle successivesentenze n. 4845 del 29/03/2003 nonché n. 11018 del 05/05/2008, n. 5862 del 13 marzo 2014 (ove si afferma, senza null’altro precisare, che “il possesso di un bene, almeno in parte ereditario, onera alla redazione dell’inventario nei termini di legge”) e n. 6275 del 10 marzo 2017.
Il precedente del 2003 è quello che appare, nell’ottica che qui interessa, maggiormente significativo poiché il caso analizzato riguardava un caso in cui la rinuncia era intervenuta prima del decorso del termine trimestrale imposto dal nostro codice. Gli Ermellini avevano ritenuto corretta “l’interpretazione che il giudice di merito ha dato della disposizione dell’art. 485, 2 comma, cod. civ. – nel senso che la indicata previsione di accettazione dell’eredità ex lege costituisce fattispecie destinata ad operare non solo nel caso in cui l’erede voglia procedere all’accettazione con beneficio di inventario, ma anche quando lo stesso intenda rinunciare puramente e semplicemente”.
[4] Come già anticipato, se la si vuole leggere come sostenitrice dell’esistenza di un generale obbligo di redazione dell’inventario ai fini della rinuncia all’eredità, la posizione della giurisprudenza non appare condivisibile.
Per coloro che intendessero rinunciare pur trovandosi nel possesso di beni ereditari, si verificherebbe, infatti, un aggravio di procedure e costi che nessuna norma di legge sembra giustificare.
La rinuncia all’eredità, invero, è disciplinata dagli articoli 519 e seguenti del codice civile e in nessuna di tali norme è prescritta alcuna attività prodromica e necessaria alla dichiarazione di rinuncia, prescrivendosi l’onere formale di rendere tale dichiarazione innanzi ad un notaio od al cancelliere del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione.
E non esiste alcun elemento per poter desumere che, in caso di possesso di beni ereditari, il chiamato si trovi in una posizione diversa rispetto al non possessore in ordine alla facoltà di rinunzia.
La collocazione sistematica dell’articolo 485 cod. civ. dovrebbe essere sufficiente a chiarire come essa trovi applicazione solo in tema di beneficio di inventario e non di accettazione in via generale dell’eredità. La redazione dell’inventario è condizione per l’acquisto del beneficio, ma non già obbligo a carico del chiamato che, ancorché nel possesso, volesse rinunciare.
E non si rinvengono le esigenze di tutela dei terzi portate a giustificazione della propria tesi della Suprema Corte nella citata sentenza del 2003; la ratio, secondo la Cassazione sarebbe da individuarsi “nella esigenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato; sia per realizzare la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente”.
Non si vede, tuttavia, come il terzo possa subire un pregiudizio qualora il chiamato rinunzi all’eredità senza redigere l’inventario, considerando che tale rinuncia si concreta in un atto formale adeguatamente pubblicizzato e certamente conoscibile dal terzo che non potrebbe, dunque, in alcun modo fare affidamento sulla circostanza che il chiamato sia divenuto erede.
Altro discorso è se il chiamato dovesse permanere nel possesso di beni ereditari dopo aver effettuato la rinuncia, ma si tratta di un aspetto ben diverso. Al riguardo, infatti, deve ricordarsi come, in tema di rinuncia, non viga il principio di irrevocabilità proprio dell’accettazione dell’eredità; anzi, è il legislatore ad espressamente prevedere all’articolo 525 cod. civ. la possibilità che il rinunciante successivamente accetti l’eredità a condizione che il diritto di accettare non si sia prescritto e che nessuno degli altri chiamati abbia acquistato l’eredità rinunciata. Una situazione di possesso di beni ereditari che si protraesse ancora dopo la rinuncia, potrebbe astrattamente configurare un’ipotesi di revoca ai sensi dell’art. 525 cod. civ. e accettazione presunta dell’eredità.
Al riguardo, tuttavia, deve richiamarsi la posizione da ultimo espressa dalla giurisprudenza in tema di forma della revoca della rinuncia oggetto di un recente commento, a cui si rimanda per una più approfondita disamina.[1] In base a tale orientamento, non sarebbe configurabile alcuna ipotesi di accettazione tacita o presunta a seguito di rinuncia all’eredità, dovendo la revoca necessariamente rivestire la forma solenne prescritta dall’art. 519 cod. civ..
[1] Il riferimento è alla sentenza della Cass. Civ., Sezione TRI, n. 6803 del 21/03/2026, commentata da M. RAMPONI, “La forma della revoca della rinuncia ad eredità” in EC Legal del 15/04/2026: https://www.ecnews.it/legale/diritto-di-famiglia-e-successioni/diritto-successorio-e-donazioni/la-forma-della-revoca-della-rinuncia-ad-eredita/
