Data incompleta del testamento olografo e convalida: il rigore della Cassazione

Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 17356 del 01/06/2026

Successioni “Mortis Causa” – Successione Testamentaria – Testamento olografo – Autografia della data – Indicazione completa del giorno, mese ed anno – Necessità – Omissione totale o parziale – Annullamento del testamento – Convalida ex art. 590 cod.civ.

* In tema di testamento olografo, l’incompleta od omessa indicazione della data costituisce causa di annullabilità ai sensi dell’art. 602, comma secondo, cod. civ., trattandosi di requisito essenziale di forma che non può essere desunto aliunde, anche qualora in concreto l’omissione risulti irrilevante rispetto al regolamento di interessi.

La convalida del testamento invalido ex art. 590 cod. civ. è ammessa solo se risulti provato che il soggetto legittimato ad impugnare conoscesse il vizio e lo avesse confermato espressamente o vi avesse dato volontaria esecuzione in modo inequivoco, con condotta incompatibile con la volontà di impugnarlo.

L’esecuzione volontaria deve essere attuata da chi sia investito della titolarità e del potere di disposizione del diritto e deve consistere in un’attività positiva e concretamente rivolta all’attuazione della disposizione testamentaria, dovendosi escludere che possa valere a tal fine un atteggiamento meramente passivo o un comportamento che lasci desumere, puramente e semplicemente, l’intenzione di convalidare, posto che tale intenzione, ancorché riconoscibile all’esterno, non significa

esecuzione, né equivale ad un inizio di effettiva distribuzione dei beni ereditari secondo la volontà del de cuius.

*Massima redazionale

Disposizioni applicate

Articoli 590, 602 e 606 cod. civ.

[1] La vicenda trae origine dall’impugnazione di un testamento olografo che recava l’indicazione del solo anno, senza alcuna specificazione del giorno e del mese.

Il giudice di prime cure respingeva la domanda di annullamento, ritenendo applicabile l’art. 590 cod. civ. in materia di convalida del testamento invalido. A seguito dell’impugnazione proposta dall’attore, la Corte d’Appello (dopo un primo giudizio di cassazione con rinvio che aveva escluso la nullità della citazione d’appello) riformava la sentenza di primo grado, dichiarando l’invalidità del testamento per incompletezza della data.

La Corte territoriale affermava che la convalida ex art. 590 cod. civ. era ammessa solo purché risultasse provato che il soggetto legittimato ad impugnare la disposizione testamentaria invalida ne conoscesse il vizio e, tuttavia, lo avesse confermato espressamente oppure vi avesse dato volontaria esecuzione in modo inequivoco. In particolare, secondo i giudici d’appello, la mera chiamata o la sola accettazione dell’eredità non determinavano la convalida, né precludevano l’azione di annullamento, al pari della pubblicazione del testamento, della presentazione della denuncia di successione e della voltura catastale. Né poteva dirsi adeguatamente dimostrato che il giorno della pubblicazione del testamento tutti gli eredi fossero presenti davanti al notaio e, quindi, fossero venuti a conoscenza della causa di invalidità dello stesso.

[2] Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i beneficiari del testamento, articolando due motivi.

Con il primo deducevano la violazione degli artt. 590, 2730 e 2733 cod. civ., sostenendo che in sede di interrogatorio formale due dei coeredi avevano confessato che, in occasione della pubblicazione del testamento, erano presenti davanti al notaio tutti i coeredi e che in quel contesto il notaio li aveva resi edotti dell’incompletezza della data e, quindi, del motivo di invalidità dello stesso. Inoltre, tali circostanze sarebbero state ammesse dalle controparti nell’atto di citazione in riassunzione.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato. Preliminarmente, gli Ermellini hanno ribadito il principio — già affermato nella giurisprudenza di legittimità[1] — secondo cui l’incompleta o omessa indicazione della data è causa di annullabilità del testamento olografo, poiché trattasi di requisito richiesto dall’art. 602, comma secondo, cod. civ. ai fini della sua validità, che non può essere desunto aliunde. L’impugnativa volta ad accertare la mancanza o incompletezza di tale elemento è svincolata dalla necessità dell’indicazione di una determinata ragione che renda rilevante siffatto accertamento, a differenza dell’ipotesi in cui si agisca in giudizio al fine di provarne la non verità.[2]

Nel merito, la Cassazione ha poi chiarito che le risposte fornite dalle parti in sede di interrogatorio formale — e cioè che tutti i coeredi erano presenti davanti al notaio e che in quell’occasione il notaio li aveva resi edotti dell’incompletezza della data — rappresentavano circostanze favorevoli alla posizione degli interrogati, atteso che la tesi delle controparti era nel senso contrario. Tali risposte, quando non siano sfavorevoli alla parte che le ha rese, non costituiscono confessione giudiziale, potendo tuttavia valere come indizi capaci di concorrere, con altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice.

Parimenti, la Corte ha escluso che potesse riconoscersi una valenza confessoria alle asserite ammissioni contenute nella citazione in riassunzione. In primo luogo, in violazione del principio di autosufficienza, i ricorrenti avevano omesso di trascriverne i passaggi maggiormente significativi. In secondo luogo, pur essendo vero che gli atti processuali di parte possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, è necessario che la comparsa sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell’atto, non essendo sufficiente la mera sottoscrizione della procura alle liti.

[3] Con il secondo motivo i ricorrenti lamentavano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che due dei coeredi, così come confermato nell’interrogatorio formale e dal certificato storico di residenza, avevano utilizzato gratuitamente un appartamento a decorrere dalla morte dello zio e fino al settembre 2002, ponendo in essere un comportamento indicativo della volontà di dare ai beni ereditari un assetto conforme a quello che sarebbe stato realizzato se il testamento non avesse presentato profili d’invalidità.

La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. Non era dato comprendere — osservano gli Ermellini — in che termini l’uso gratuito di un appartamento da parte di due dei coeredi integrasse gli estremi di una convalida ex post ai sensi dell’art. 590 cod. civ., e non già il semplice esercizio di una legittima facoltà del diritto di comproprietà sul bene. L’esecuzione volontaria della disposizione testamentaria nulla deve essere attuata esclusivamente da chi sia investito della titolarità e del potere di disposizione del diritto e deve consistere in un’attività positivamente e concretamente rivolta all’attuazione della disposizione testamentaria. Deve, pertanto, escludersi che possa valere a tal fine un atteggiamento meramente passivo oppure un comportamento che lasci desumere, puramente e semplicemente, l’intenzione di convalidare, posto che tale intenzione, ancorché riconoscibile all’esterno, non significa esecuzione, né equivale ad un inizio di effettiva distribuzione dei beni ereditari secondo la volontà del de cuius.[3]

Inoltre, la Corte ha precisato che “alla dichiarazione confessoria stragiudiziale di fatti sfavorevoli ad una sola parte, qualora sia resa nell’ambito di un giudizio litisconsortile, non si applica la regola del libero apprezzamento da parte del giudice di cui all’art. 2733, comma 3, cod. civ., perché essa è prevista per il solo caso in cui il fatto confessato sia comune a più litisconsorti”.[4]

[4] La pronuncia in commento offre l’occasione per svolgere alcune considerazioni sistematiche sulla convalida del testamento invalido e sul suo rapporto con il vizio della data incompleta.

L’art. 590 cod. civ., in deroga al principio generale espresso dall’art. 1423 cod. civ. secondo cui il negozio nullo è insuscettibile di convalida, ammette la possibilità di sanatoria del testamento invalido, sia mediante conferma espressa della disposizione, sia mediante volontaria esecuzione di essa da parte di chi conosca la causa della nullità. Nel primo caso, la convalida ha luogo quando in un atto si faccia menzione della disposizione e dei vizi che l’affettano e si dichiari di volerla convalidare; nel secondo, essa opera indirettamente, per facta concludentia, attraverso un comportamento di attuazione della disposizione invalida, in modo da determinare volontariamente, rispetto ai beni ereditari, lo stesso mutamento della situazione giuridica che si sarebbe prodotto se il testamento non fosse stato nullo. Codesto risultato può essere realizzato solamente da chi sia investito della titolarità e del potere di disposizione del diritto.

Nel caso affrontato dalla sentenza epigrafata, i ricorrenti tentavano di ancorare la convalida a una pluralità di elementi — la presenza in occasione della pubblicazione, le dichiarazioni rese in interrogatorio formale, l’uso gratuito dell’immobile ereditario — che la Cassazione ha ritenuto inidonei a delinearla, in linea con l’orientamento consolidato che esclude possano costituire esecuzione volontaria la mera accettazione dell’eredità, la pubblicazione del testamento, la presentazione della denuncia di successione e la voltura catastale.

Occorre, poi, rilevare il rapporto tra la data incompleta — vizio che determina l’annullabilità del testamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 e 606, comma 2, cod. civ. — e l’operatività stessa dell’art. 590 cod. civ. Tale norma, infatti, fa espresso richiamo alle sole ipotesi di nullità ed è lecito domandarsi se essa possa trovare applicazione anche ai casi in cui il vizio conduca all’annullabilità del testamento.

La giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che la norma in esame presupponga, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del de cuius. Tale norma non trova, dunque, applicazione nell’ipotesi di accertata apocrifia della scheda testamentaria, la quale esclude in radice la riconducibilità dell’atto al testatore.[5]

Al di fuori di tale ipotesi, l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel senso dell’applicabilità dell’art. 590 cod. civ. a ogni forma di invalidità testamentaria, senza distinguere tra nullità e annullabilità. Come chiarito da Cass. Civ. n. 9935/2025,[6] la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la conferma ex art. 590 cod. civ. della disposizione testamentaria invalida “in ogni caso diverso dalla sottoscrizione apocrifa”, e dunque anche nell’ipotesi di annullabilità del testamento per incapacità del de cuius e, a maggior ragione, per mancanza di data.

Questa interpretazione estensiva poggia su un duplice fondamento.

Anzitutto, il tenore letterale dell’art. 590 cod. civ. — «da qualunque causa dipenda» — rivela la volontà del legislatore di forgiare una norma di chiusura, applicabile a qualsiasi vizio genetico dell’atto, purché non se ne escluda in radice la riconducibilità al testatore.

In secondo luogo, sul piano sistematico, il codice del 1942 utilizza spesso il termine «nullità» in senso atecnico, come sinonimo di invalidità, e solo il combinato disposto con l’art. 606 cod. civ. consente di distinguere le ipotesi più gravi (difetto di autografia o sottoscrizione), sanzionate con la nullità vera e propria, da quelle meno gravi (ogni altro difetto di forma, inclusa l’incompletezza della data), sanzionate con l’annullabilità. L’unico limite invalicabile all’operatività dell’art. 590 cod. civ. è, come detto, l’ipotesi in cui il testamento non sia in radice riconducibile al testatore, poiché in tal caso viene meno il presupposto stesso della convalida, ossia l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del de cuius.


[1] In tal senso Cass. Civ. n. 9364/2020, n. 505/1952 e n. 1323/1965.

[2] Nello stesso senso, Cass. Civ. n. 12124/2008 e n. 7783/2001

[3] È la stessa pronuncia in commento a richiamare, in tal senso, i precedenti di Cass. Civ. n. 28602/2020 e n. 535/1968.

[4] Nello stesso senso, Cass. Civ. n. 13880/2024.

[5] Si vedano: Cass. Civ. n. 9935/2025, n. 40138/2021, n. 10065/2020 e n. 11195/2012.

[6] È appena il caso di evidenziare come la pronuncia richiamata avesse cassato la sentenza di appello che, invece, aveva ritenuto non applicabile la convalida ex art. 590 cod. civ. alle ipotesi di annullabilità. Per una più approfondita disamina della pronuncia richiamata, si rinvia a RAMPONI, La conferma di testamento nullo ex art. 590 codice civile, in EC Legal del 14/10/2025: https://www.ecnews.it/legale/diritto-di-famiglia-e-successioni/diritto-successorio-e-donazioni/la-conferma-testamento-nullo-codice-civile/

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