La forma della revoca della rinuncia ad eredità

Cassazione Civile, Sezione TRI, sentenza n. 6803 del 21 marzo 2026

Successioni mortis causa – disposizioni generali – Rinunzia all’eredità – In genere – Forma solenne – Revoca della rinuncia – Forma solenne – Necessità – Fondamento.

*Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., la forma solenne che deve rivestire la rinuncia esclude l’ammissibilità di una revoca tacita della rinuncia.

* Massima non ufficiale

Disposizioni applicate

Articoli 519 e 525 cod. civ.

[1] La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento, notificato dall’Agenzia delle Entrate a un contribuente, concernente la liquidazione d’ufficio ex art. 35 del d.lgs. n. 346/1990 delle imposte ipotecarie e catastali dovute in dipendenza della dichiarazione di successione di Tizio nei confronti del di lui figlio Caio, il quale mai aveva presentato alcuna dichiarazione.

Caio eccepiva di aver rinunciato all’eredità paterna con atto formale.

L’Amministrazione finanziaria riteneva tuttavia tale rinuncia tacitamente revocata per effetto di condotte gestionali poste in essere da CAio: in particolare, il trasferimento della sede legale di un’impresa negli immobili de quibus e la sottoscrizione di un atto d’obbligo con il Comune per la destinazione di parte dell’area a parcheggio e verde pubblico. Secondo l’Agenzia, tali comportamenti avrebbero integrato accettazione tacita dell’eredità paterna, con conseguente revoca implicita della precedente rinuncia formale.

Il giudice di prime cure dava ragione al contribuente mentre la CTR accoglieva l’appello dell’amministrazione, ritenendo che gli atti compiuti da Caio non potevano trovare giustificazione nella circostanza che lo stesso era già comproprietario di quota degli immobili caduti in successione. La CTR aveva quindi riqualificato le condotte del contribuente come manifestazione implicita della volontà di revocare la rinuncia formale e di accettare tacitamente l’eredità.

[2] Avverso tale decisione, Caio proponeva ricorso per cassazione fondandolo su cinque motivi, dei quali vengono in esame nella presente sede il primo e il quarto, con cui si denunciava la violazione degli artt. 519, 525 e 476 c.c., sostenendo l’inammissibilità di una revoca tacita della rinuncia espressa in forma solenne e ribadendo che Caio era già comproprietario degli immobili per un quarto in virtù della successione materna, sicché le condotte contestate erano mera esplicazione dei poteri di comproprietario e non atti dispositivi del patrimonio ereditario paterno.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

L’iter argomentativo degli Ermellini, in realtà, non appare approfondito e si limita a richiamare principi già espressi nella giurisprudenza di legittimità[1], a giudizio della quale, nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., la rinuncia all’eredità deve essere rivestita di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, con iscrizione nel registro delle successioni), richiesta a pena di nullità, rientrando tra le previsioni legali di forma “ad substantiam” di cui all’art. 1350, n. 13, c.c.

Proprio in ragione del requisito formale imposto per l’atto di rinuncia, la Corte (sostanzialmente accogliendo quello che in dottrina generale viene richiamato come “principio di simmetria”) ha ribadito che una revoca tacita o per facta concludentia della rinunzia è inammissibile.

La Suprema Corte ha, quindi, rilevato che, indipendentemente dalla qualificazione dei comportamenti posti in essere da Caio, gli stessi non potevano in alcun modo determinare una revoca della rinuncia, posto che questa richiede la medesima forma dell’atto di rinuncia.

Se, infatti, è vero che, ai sensi dell’art. 525 c.c., il chiamato che abbia rinunciato può successivamente accettare l’eredità in forza dell’originaria delazione, ciò può avvenire purché questa non sia venuta meno (ad esempio per devoluzione allo Stato o per acquisto da parte di altri chiamati) e sempre e comunque con atto avente forma solenne.

[3] La sentenza in commento fornisce lo spunto per una breve disamina dell’istituto della revoca della rinuncia ad eredità.

La norma di riferimento è costituita dall’art. 525 cod. civ., il quale dispone che «fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità».

La norma presuppone che la rinuncia, pur producendo gli effetti indicati dall’art. 521 c.c., non fa venire meno definitivamente la delazione del chiamato: fino a quando il diritto di accettare non sia prescritto e l’eredità non sia stata acquistata da altri, il rinunciante può tornare sui propri passi e accettare l’eredità.

La questione controversa, tuttavia, riguarda proprio le modalità attraverso cui tale “revoca” della rinuncia può validamente realizzarsi non essendo esplicitamente prevista dal nostro legislatore la forma solenne ed essendo, al contrario, espressamente ammessa la possibilità di accettare anche tacitamente l’eredità.

L’orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario, cristallizzato nella pronuncia in commento, si fonda su un argomento di carattere sistematico: poiché l’art. 519 c.c. richiede la forma solenne per l’atto di rinuncia, la revoca di essa non può avvenire in forma tacita mediante comportamenti concludenti, ma deve rispettare il medesimo requisito di forma.

Secondo tale teoria, se la rinuncia, per le sue gravi conseguenze, richiede un atto formale inequivoco, coerenza impone che anche la revoca – che produce effetti giuridici di pari rilevanza, facendo rivivere la delazione e la conseguente responsabilità per i debiti ereditari – non possa realizzarsi attraverso comportamenti ambigui, ma richieda un atto solenne che manifesti in modo chiaro e irreversibile la volontà del rinunciante di tornare sui propri passi.

La giurisprudenza ha inoltre precisato che l’inammissibilità della revoca tacita non è contraddetta dalla previsione dell’art. 476 c.c., secondo cui “l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. Tale norma, infatti, si riferisce al chiamato che non abbia ancora manifestato alcuna volontà (né di accettare, né di rinunciare), non al rinunciante che, con atto formale, abbia già dismesso il diritto di accettare l’eredità.

Deve, tuttavia, darsi conto di un diverso, sebbene minoritario, orientamento – sostenuto da una parte della dottrina e da alcune pronunce giurisprudenziali – secondo cui la revoca della rinuncia all’eredità non costituirebbe un atto o negozio giuridico autonomo, ma l’effetto della sopravvenuta accettazione dell’eredità da parte del rinunciante. Di conseguenza, tale revoca potrebbe validamente configurarsi anche in forma tacita, attraverso comportamenti concludenti ex art. 476 c.c..[2]

Tale orientamento si fonda su una diversa ricostruzione dogmatica dell’istituto. Secondo questa tesi, l’art. 525 c.c. non disciplinerebbe un atto negoziale autonomo di “revoca” della rinuncia, ma si limiterebbe a confermare che, fino a quando il diritto di accettare non sia prescritto e l’eredità non sia stata acquistata da altri, il rinunciante conserva la possibilità di accettare l’eredità in forza dell’originaria delazione. In questa prospettiva, ciò che conta non è la “revoca” della rinuncia (che sarebbe una categoria concettuale priva di autonomia giuridica), ma l’accettazione dell’eredità, che può avvenire secondo le forme ordinarie previste dagli artt. 474 e ss. c.c., ivi compresa l’accettazione tacita ex art. 476 c.c.

Secondo questa impostazione, la precedente rinuncia formale non farebbe venir meno la delazione del chiamato, ma la terrebbe in uno stato di quiescenza, dal quale può risvegliarsi attraverso qualsiasi atto di accettazione, espressa o tacita. La rinuncia determinerebbe una perdita provvisoria – e non definitiva – del diritto di accettare, perdita che può essere superata attraverso una successiva manifestazione di volontà di accettare, in qualsiasi forma.

Una pronuncia del 2016 ha tentato di coordinare gli orientamenti richiamati, affermando che anche ove si ammetta in astratto la possibilità di revoca tacita, questa “può validamente configurarsi solo a seguito della effettuazione, in modo univoco, di atti e manifestazioni di volontà tali da poter desumere l’intervenuta revoca con conseguente accettazione dell’eredità”.[3]

[4] In tale contesto giurisprudenziale, l’interprete è chiamato a massima cautela.

Pur dovendosi prendere atto della attuale netta prevalenza dell’orientamento che esclude la revoca tacita, le argomentazioni dell’orientamento minoritario sollevano questioni non prive di interesse.

In primo luogo, va rilevato che il tenore letterale dell’art. 525 c.c. non fa alcun riferimento alla forma dell’atto di revoca, ma si limita a stabilire che il rinunciante «può sempre accettare» l’eredità e depone, pertanto, a favore della libertà di forma per la revoca.

In secondo luogo, può osservarsi che la ratio della forma solenne imposta dall’art. 519 c.c. risiede nella necessità di garantire la piena consapevolezza del rinunciante circa la gravità dell’atto che sta compiendo: con la rinuncia, il chiamato rinuncia non solo ai beni ereditari, ma anche alla possibilità di subentrare nella posizione giuridica del de cuius. La revoca della rinuncia, al contrario, ha l’effetto opposto: fa rivivere la delazione e reintegra il rinunciante nella posizione di chiamato. In questa prospettiva, la situazione del rinunciante che compie atti incompatibili con la rinuncia non appare dissimile da quella del chiamato che compie atti di accettazione tacita: in entrambi i casi, l’ordinamento desume dalla condotta della parte la volontà di assumere la qualità di erede.

Se tali considerazioni appaiono sostenibili, non può non evidenziarsi come altrettanto solide si dimostrino le ragioni che sono alla base dell’opposto orientamento. Sembra, infatti, rispondere a principi di coerenza sistematica la considerazione che se la rinuncia, per la gravità dei suoi effetti, richiede forma solenne, anche la revoca – che produce effetti di pari rilevanza, facendo rivivere la responsabilità illimitata per i debiti ereditari – deve essere oggetto di una manifestazione di volontà formale, inequivoca e consapevole.

Date le notevoli implicazioni che, indubbiamente, discendono dalla revoca della rinuncia ed in ragione della non immutabilità degli orientamenti giurisprudenziali, sarà opportuno che colui che non vuole correre rischi (generalmente collegati all’assumere responsabilità illimitata in ordine ai debiti ereditari) si astenga dal compiere atti che potrebbero essere interpretati come accettazione tacita di eredità e venire in tal senso letti da una interpretazione giurisprudenziale (anche solo di merito) che si discosti dai principi espressi nella sentenza in commento.


[1] è la stessa sentenza a richiamare i precedenti di Cass. Civ. n. 37927/2022; Cass. Civ. n. 29146/2022; Cass. Civ. n. 21014/2011; Cass. Civ. n. 3958/2014; Cass. Civ. n. 4846/2003

[2] In questo senso, Cass. Civ. n. 3457/1984: “La revoca della rinuncia all’eredità, di cui all’art. 525 cod. civ., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l’effetto della sopravvenuta accettazione dell’eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita”. Nello tesso senso, si vedano Cass. Civ., n. 6070/2012, Cass. Civ. n. 16913/2011, Cass. Civ. n. 1403/2007

[3] Cass. Civ. n. 11497/2016

Potrebbe interessarti anche...

Corsi in evidenza

Aggiornamento per assistere efficacemente imprese, debitori e creditori nella gestione della crisi

Strumenti per affrontare le principali sfide del giurista d’impresa

Mondo professione

Torna in alto