Patente a crediti: commento alla nota INL n. 609/2026

A seguito della conversione in legge del c.d. Decreto Sicurezza, l’INL ha pubblicato le prime istruzioni in tema di patente a crediti, analizzando le novità introdotte dalla normativa.

Patente a crediti: le fonti

Al fine di consentire una completa trattazione del tema si ritiene utile inquadrare lo strumento oggetto della trattazione identificando le fonti normative.

L’istituto della patente a crediti, in vigore dal 1° ottobre 2024, ha, nel corso di poco più di un anno, subito delle integrazioni importanti, a seguito della pubblicazione del c.d. Decreto Sicurezza (D.L. n. 159/2025, convertito in Legge n. 198/2025).

La normativa che ha introdotto l’obbligo della patente è il D.L. n. 19/2024 convertito dalla Legge n. 56/2024, che è andato a integrare, modificandolo, il D.Lgs. n. 81/2008 in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (artt. 27, 90 e 157).

Successivamente, sono stati emanati il Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221/2024, e la circolare operativa INL n. 4/2024, a fornire le regole operative finalizzate all’applicazione della norma.

Si sono poi susseguite circolari e FAQ a ulteriore chiarimento di alcuni aspetti dubbi in materia, a supporto di aziende, ispettori, professionisti e operatori.

Altro momento essenziale per lo sviluppo dello strumento è coinciso con la pubblicazione del parere del Garante della Privacy sullo schema di decreto dell’INL recante le modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti, n. 284/2025, ed il successivo D.D. n. 43/2025. A seguito di tali atti sono state apportate alcune modifiche alle precedenti istruzioni operative, introducendo, dal 10 luglio 2025, specifiche novità per richiedere la patente a crediti.

A dicembre 2025 è, poi, stato pubblicato il c.d. Decreto Sicurezza (D.L. n. 159/2025, convertito in Legge n. 198/2025), che, ancora una volta, ha apportato integrazioni e modifiche all’istituto della patente a crediti, nello specifico con l’art. 3. Il decreto ha inciso soprattutto in tema di sanzioni legate al mancato rispetto degli obblighi previsti in tema di patente a crediti e di inadempimenti che portano alla decurtazione dei crediti stessi.

A seguito di tale ultima novità l’INL ha pubblicato la nota n. 609/2026: proprio su quest’ultimo atto si concentrerà la presente trattazione.

Le disposizioni sono, infine, state confermate anche dalla circolare INL n. 1/2026.

Le novità Decreto Sicurezza alla luce della nota INL

La nota INL n. 609/2026 entra nel merito delle novità introdotte dal Decreto Sicurezza all’art. 3.

Nello specifico, il comma 4, lett. a), n. 1), del Decreto ha aggiunto un nuovo comma, il 7-bis, all’art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo una particolarità nell’applicazione della decurtazione di crediti in specifiche casistiche. Nel dettaglio, ha previsto che «per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza».

Risulta, quindi, necessario ricordare la previsione, ante modifica, del testo normativo ai commi 6 e 7 del medesimo art. 27. Prima della variazione era stabilito che il punteggio della patente subisse le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Era, inoltre, precisato come i crediti potessero essere decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave nei casi in cui, nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo, fossero contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis.

A tal proposito, il comma 7 indentificava poi, come provvedimenti definitivi, le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’art. 18, Legge n. 689/1981, divenute definitive.

La novità introdotta prevede l’applicabilità delle decurtazioni di crediti a seguito della mera notificazione del verbale di accertamento, nei casi di inadempimenti previsti dai punti 21 e 24 della tabella I-bis (lavoro nero).

Le novità incidono anche sull’elenco di inadempimenti e relative decurtazioni previsti dall’allegato I-bis già citato. Sono, infatti, state accorpate alcune violazioni, per le quali dapprima erano previsti differenti limiti di decurtazione crediti. Le violazioni in materia di lavoro sommerso, che nella precedente versione erano previste dai punti 21, 22 e 23, sono ad oggi accorpate nel solo punto 21 della tabella, unificando pertanto in un unico limite la decurtazione, e aumentandola allo stesso tempo a 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale viene applicata la c.d. maxisanzione per lavoro nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.

In precedenza, le decurtazioni erano modulate nei punti 21, 22 e 23, rispettivamente, con 1, 2 o 3 crediti in base alle giornate di effettivo lavoro nero attestate.

È stato, invece, confermato il punto 24, il quale contempla un’ulteriore decurtazione di un credito, da calcolare per ogni lavoratore, in caso di presenza di aggravante (art. 27, comma 3-quater), relativa all’impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019, ovvero di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al D.L. n. 48/2023.

Le decurtazioni scaturenti dalle modifiche introdotte sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi (attenzione: non contestati, ma commessi) a far data dal 1° gennaio 2026.

Relativamente agli illeciti commessi fino al 31 dicembre 2025, invece, continuerà ad essere applicabile la disciplina previgente che prevedeva decurtazioni modulate in base ai punti 21, 22 e 23 della tabella.

Cosa succederà, quindi, a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026?

Le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004. Non sarà pertanto più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione in quanto, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi sono da considerarsi “accertamenti definitivi”.

Nel caso in cui si verificassero successivamente sopravvenute circostanze che vadano a incidere sull’efficacia di detti verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento della successiva O.I. da parte della A.G., allora verranno riassegnati i crediti originariamente decurtati.

È presente un’ulteriore interpretazione dell’INL contenuta nella nota, da considerarsi degna di attenzione.

Per le violazioni oggetto delle modifiche non troverà applicazione il limite di decurtazione previsto dalla normativa in tema di patente a crediti (art. 27, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2008).

La normativa prevede che «se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave».

Per gli inadempimenti legati al lavoro nero l’INL segnala l’inapplicabilità di tale disposizione, in quanto il punto 21 dell’allegato I-bis stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti «per ciascun lavoratore irregolare». Il significato di tale previsione, spiega l’Ispettorato, nasce dall’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive.

In merito viene riportato, nella nota, un esempio.

ESEMPIO

Ove sia stato accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto al punto 21 (5 crediti) moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l’aggravante di cui al n. 24 sopra già illustrata (1 credito).

Invece, per tutte le ulteriori violazioni di natura penale, le decurtazioni continueranno ad avvenire in ragione dei provvedimenti definitivi e ordinanze-ingiunzione, ossia delle sentenze penali passate in giudicato.

Istruzioni operative INL

L’Ispettorato fornisce, inoltre, alcune istruzioni in merito alle procedure che gli ispettori devono seguire; le stesse risultano importanti da conoscere anche da parte delle aziende e degli operatori e professionisti per una corretta gestione della materia.

Viene evidenziato come, in un medesimo verbale emesso a decorrere dal 1° gennaio 2026, possano essere contestati sia illeciti commessi ante che post 1° gennaio 2026 e, pertanto, ricadenti in differenti discipline. Tale fatto dev’essere chiaramente precisato nell’eventuale verbale.

Verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo

Nel caso in cui, durante gli accertamenti, sia emersa la presenza di lavoratori “in nero”, gli ispettori dovranno comunicare che i crediti della patente verranno decurtati come previsto dalla relativa disciplina. Di conseguenza, nella redazione del verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo dovrà essere indicata, da parte del personale ispettivo, una motivazione contenente il seguente periodo: «In forza delle violazioni accertate con il presente verbale saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (5 crediti per ciascun lavoratore interessato nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3-quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)».

Verbale di prescrizione

Nel verbale di prescrizione relativo alle violazioni di cui all’Allegato I-bis, D.Lgs. n. 81/2008, dev’essere inserita l’informazione relativa alla possibilità di provvedimento definitivo di decurtazione dei crediti della patente qualora risulti “l’inadempimento alla prescrizione”. In tal caso l’organo di vigilanza è, infatti, tenuto a darne comunicazione al Pubblico ministero e al contravventore.

In tal caso, nel verbale di prescrizione, nelle avvertenze finali, il personale ispettivo avrà cura di aggiungere il seguente periodo: «In caso di inottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in relazione alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l’eventuale provvedimento definitivo adottato dall’Autorità Giudiziaria potrà comportare la decurtazione dei relativi crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008».

Ordinanza ingiunzione divenuta definitiva

Anche nell’ordinanza ingiunzione dovrà essere presente un periodo del seguente tenore: «In forza delle violazioni oggetto della presente ordinanza ingiunzione divenuta definitiva saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (1 credito per la violazione di cui all’art. 3, comma 3 lett. a) del Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73; 2 crediti per la fattispecie di cui alla lett. b) del medesimo articolo; 3 crediti per la fattispecie di cui alla lett. c) del medesimo articolo nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3-quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)».

Infine, la nota INL specifica che la decurtazione dei crediti sarà effettuata sul portale da parte dei “referenti PAC”, sia in forza di verbali/ordinanze ingiunzione emanati dall’Ispettorato, sia in forza di verbali emessi dagli altri organi di vigilanza o di sentenze definitive; ciò sino al rilascio di ulteriori implementazioni del sistema informatico.

Il dirigente, tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative, ha, però, la facoltà di individuare ulteriori referenti, preferibilmente, cita la nota, sino a un massimo di 5 unità.

Al dirigente viene assegnato un ruolo di “supervisore”, che consente di visualizzare le decurtazioni registrate e di annullare quelle inserite dal personale della propria struttura. Tale ruolo potrà essere delegato secondo le usuali modalità previste dall’applicazione Organigramma interno dell’INL.

Riepilogo obblighi

Tutto quanto sopra, come previsto dalla nota INL in esame, è sempre e comunque da leggere in combinato con gli obblighi già noti, e confermati, in tema di patente a crediti.

A mero titolo di riepilogo, i soggetti tenuti al possesso della patente a crediti, a far data dal 1° ottobre 2024, sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008.

Rimane, invece, escluso dall’obbligo chi effettui mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Risultano escluse dall’obbligo di possesso della patente a crediti anche le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

L’INL rilascia la patente a crediti in formato digitale, subordinatamente al possesso di tutti i seguenti requisiti congiuntamente:

  1. iscrizione alla CCIAA;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
  3. possesso del DURC in corso di validità;
  4. possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti obbligati al possesso della stessa di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis, D.Lgs. n. 81/2008 (in calce al presente elaborato come modificato dal Decreto Sicurezza).

Nel caso in cui la patente arrivi ad avere un punteggio inferiore a 15 crediti, non sarà più possibile per l’impresa o il lavoratore autonomo, operare nei cantieri temporanei o mobili. In tale caso risulta consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto già in corso di esecuzione, esclusivamente quando i lavori già eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

L’eventuale recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL.

Il numero di crediti può, inoltre, essere incrementato fino a 100 per determinate cause stabilite dalla tabella allegata al D.M. n. 132/2024.

Nel caso in cui l’azienda operi in cantiere senza la patente (o valida attestazione di qualificazione SOA) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere. È, comunque, previsto un importo minimo relativamente alla sanzione, pari 12.000 euro (prima del Decreto Sicurezza il limite minimo era di 6.000 euro), non soggetto alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008.

È, poi, prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro anche per il committente o il responsabile dei lavori che non abbiano verificato il possesso della patente o della valida attestazione di qualificazione SOA nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.

L’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle

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