Legge PMI: indicazioni INL sulle novità in tema di salute e sicurezza

L’INL, con nota n. 780 del 15 aprile 2026, ha offerto indicazioni sulle novità in materia di salute e sicurezza contenute nella Legge annuale sulle PMI (Legge n. 34/2026), che ha novellato diverse disposizioni che rilevano sia sull’attività dell’Ispettorato e introduce nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro.

Le principali novità segnalate dall’INL sono:

  • introduzione di modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza a cura dell’INAIL, finalizzati a ridurre gli oneri burocratici delle imprese di minori dimensioni;
  • inserimento della lett. b-bis all’art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, che prevede endo l’obbligatorietà della formazione anche durante i «periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro»;
  • l’addestramento può essere effettuato anche con tecnologie all’avanguardia, come simulazioni immersive in ambiente reale o virtuale, per aumentarne l’efficacia, e dev’essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato;
  • il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione, compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo;
  • all’art. 3, D.Lgs. n. 81/2008, è stato introdotto l’art. 7-bis, che, per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, in particolare per i videoterminalisti, prevede che l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza sia assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo è sanzionata, per il datore e il dirigente, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro;
  • l’art. 12, Legge n. 34/2026, in tema di attrezzature di lavoro, modifica l’allegato VII, D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina le attrezzature soggette a verifiche periodiche, inserendo la verifica triennale per le “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto”.

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