La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 febbraio 2026, n. 3145, ha comunicato che in tema di inadempimento datoriale, ex art. 2087, c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l’assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell’integrità fisica o della personalità morale, dev’essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, secondo l’art. 1218, c.c.; mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell’ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.
Il caso
La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sul caso di una lavoratrice che, in precedenza, era già stata reintegrata nel posto di lavoro a seguito del riconoscimento del carattere ritorsivo del primo licenziamento intimatole da parte della società per giustificato motivo oggettivo. Tuttavia, dopo la reintegra, la dipendente si assentava a causa di un ambiente di lavoro ritenuto nocivo. Per tali assenze, le veniva intimato un nuovo licenziamento per giusta causa.
La lavoratrice citava in giudizio il datore di lavoro, chiedendo la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno, deducendo di aver legittimamente rifiutato la prestazione in ragione delle condizioni climatiche e igienico-sanitarie inadeguate, ritenute pregiudizievoli per la propria salute.
Nell’ambito del giudizio instaurato, il giudice di primo grado aveva accertato la nocività dell’ambiente di lavoro sotto il profilo climatico e igienico-sanitario. Tale condotta, integrando una violazione degli obblighi di cui all’art. 2087, c.c., di tutela della salute e della dignità, giustificava l’assenza della lavoratrice. Pertanto, il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il licenziamento in quanto ritorsivo, disponendo la reintegrazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015.
La Corte d’Appello adita confermava tale decisione, sottolineando la violazione da parte del datore di lavoro dell’art. 2087, c.c.
La Società presentava, pertanto, ricorso in Cassazione, contestando sia l’onere della prova sia la qualificazione della responsabilità.
La Corte di Cassazione, nel decidere la questione in esame, ha fornito rilevanti chiarimenti in tema di regime probatorio nelle contestazioni disciplinari relative ad assenze determinate da condizioni ambientali non idonee. Posto che l’art. 2087, c.c., quale fonte dell’obbligo di sicurezza, integra il contratto individuale di lavoro, inserendosi pienamente nel sinallagma contrattuale, la sua violazione fa nascere una responsabilità di natura contrattuale. Di conseguenza, per quanto riguarda gli oneri della prova, si applicherà l’art. 1218, c.c., sull’inadempimento delle obbligazioni. In concreto, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di garantire un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso; provando l’idoneità delle misure adottate e l’assenza di colpa, così da escludere la sussistenza di condizioni di nocività o lesività, intese quali situazioni idonee a determinare un concreto pericolo per l’integrità fisica o la personalità morale. Tale principio si applica, altresì, nei casi in cui non si sia verificato un danno effettivo alla salute, essendo sufficiente la mera esistenza di una condizione di nocività o di pericolo nell’ambiente lavorativo.
Il lavoratore è, invece, tenuto esclusivamente a descrivere l’inadempimento contrattuale e la violazione, mentre soltanto in caso di richiesta di risarcimento del danno è tenuto a dimostrare il nesso causale tra l’ambiente di lavoro e il danno subito, o, quanto meno, il rischio concreto del danno.
A fronte di tale ragionamento, la Suprema Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso presentato dalla Società, per mancato assolvimento dell’onere probatorio descritto da parte di quest’ultima. Il recesso in questione è stato, quindi, considerato illegittimo e ingiustificato. La violazione dell’art. 2087, c.c., nel caso di specie era, infatti, desumibile dall’insieme delle circostanze, inclusa la ripetizione in un breve arco di tempo di provvedimenti espulsivi già dichiarati illegittimi.
In conclusione, dalla decisione della Corte di Cassazione viene ribadito il seguente principio di diritto: il lavoratore, a fronte del diritto di lavorare in un ambiente salubre, può legittimamente rifiutarsi di rendere la prestazione, dal momento che tale condotta è frutto dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460, c.c.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
