La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 1 del 16 aprile 2026, pubblicato il 29 aprile, ha offerto precisazioni in merito all’art. 12, D.Lgs. n. 81/2008, relativo alle norme che regolano la formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del RSPP negli ambienti di lavoro e all’attività di Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP).
L’istante chiede se di chiarire «se i corsi, i convegni e i seminari debbano avere le medesime caratteristiche e, nello specifico, se per ritenere valido ai fini dell’aggiornamento in considerazione un “seminario/convegno” sia necessario che tutti i docenti siano in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto Interministeriale del 6/3/2013».
La Commissione, richiamando la FAQ n. 47 relativa all’Accordo Stato Regioni n. 59/2025, precisa che i requisiti dei docenti formatori previsti dal D.I. 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I, punto 2); invece, ai seminari/convegni si applica esclusivamente quanto previsto dalla parte III dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025.
Viene ricordato che, ai fini del riconoscimento come aggiornamento, è obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.
