Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore: indicazioni ispettive

L’INL, con nota n. 5484 del 6 luglio 2026, ha offerto indicazioni per l’attività di vigilanza sulla tutela dei lavoratori relativamente al rischio legato ai danni da calore.

L’Ispettorato sottolinea come, nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, in particolare nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica, dei lavori stradali e dei rider, il personale ispettivo dovrà considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione.

Nello specifico, dovranno essere accertati:

  • integrazione del DVR con il rischio specifico, con la previsione di adeguate misure di mitigazione;
  • organizzazione del lavoro, verificando l’eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all’alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00);
  • osservanza di pause e rotazione, controllando che vengano effettivamente concesse pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e che avvenga la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose;
  • idratazione e DPI, verificando la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti;
  • formazione e informazione di lavoratori e preposti sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso;
  • sorveglianza sanitaria mirata, con il coinvolgimento del medico competente per individuare prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati fragili o maggiormente esposti agli effetti del caldo;
  • coinvolgimento di RLS/RLST nella valutazione dei rischi.

Il documento richiama, inoltre, la nota n. 5291/2023, laddove ha chiarito che il datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale obbligo di intervento grava anche sul preposto, laddove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza.

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