Cambiano le indicazioni sui ricorsi nei verbali INAIL

I verbali INAIL cambiano: dopo la Riforma dei ricorsi in materia tariffaria contenuta nella Legge n. 203/2024, l’Istituto ha adeguato le indicazioni riferite al contenzioso. Analizziamo approfonditamente le novità, che non riguardano solo i ricorsi in ambito tariffario, anche per capire bene il significato (talora anche recondito) delle formule utilizzate: occorre, infatti, sapere scegliere il contenzioso esatto anche per mantenere la regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto.

Premessa

L’INAIL ha aggiornato le indicazioni riportate sui verbali ispettivi relative ai ricorsi, con particolare riguardo alla materia tariffaria.

Come noto, a tale riguardo l’art. 2, Legge n. 203/2024, “Disposizioni in materia di lavoro”, ha modificato il regolamento concernente i ricorsi contro l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 314/2001, prevedendo che dal 12 gennaio 2025 il CdA INAIL non ha più competenza in materia tariffaria.

La norma ha trasferito la competenza a decidere i ricorsi finora riservati al CdA, rispettivamente, alle Direzioni regionali, alla Sede provinciale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano competenti per territorio.

L’Istituto ha rilasciato con apprezzabile celerità la nuova procedura informatica per la gestione dei ricorsi che indirizza opportunamente il contenzioso, ma, ovviamente, ciò che rileva sono le indicazioni contenute nei provvedimenti e anche nei verbali ispettivi, pur se, come si vedrà, questi ultimi non sono impugnabili, salvo che non si discuta di materie estranee a quelle tariffarie, ovvero di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro.

Le nuove avvertenze a confronto con quelle precedenti

In queste settimane, l’Istituto ha finalmente rilasciato le nuove avvertenze in materia di ricorsi contenute in una separata sezione dei verbali ispettivi[1].

Vediamo quanto riportato in precedenza e quanto oggi indicato sui verbali, con riferimento al contenzioso, all’interno dell’apposita sezione del verbale denominata oggi “Strumenti di tutela”.

Va notato che verrà riportato l’intero paragrafo dedicato ai ricorsi, perché anche le parti relative ai contenziosi riferiti a materie estranee a quella tariffaria sono state cambiate, con l’eccezione della parte relativa ai ricorsi in materia di qualificazione e sussistenza dei rapporti di lavoro e di sanzioni amministrative: in questi casi, infatti, il testo, riportato nei separati paragrafi “Ricorsi in materia di sanzioni amministrative” e “Ricorsi in materia di sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro” non è mutato o è unicamente stato specificato nei termini.

TESTO PRECEDENTE
«Avvertenze
La Sede INAIL di ________ provvederà a richiedere formalmente con successivo provvedimento quanto dovuto per premi e accessori (sanzioni civili e interessi), in relazione a quanto forma oggetto del presente verbale di accertamento. Dopo la liquidazione del verbale ispettivo da parte della Sede INAIL competente, avverso i provvedimenti emessi dall’INAIL riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi, il datore di lavoro può presentare, ai sensi del DPR n. 314/2001, motivato ricorso al Presidente INAIL nel termine di 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati e con le modalità di cui all’art. 4 del succitato D.P.R. 314/2001. L’INAIL adotta la classificazione aziendale individuata dall’INPS (art. 49 comma 1 lettera e) L. n. 88/89. Il datore di lavoro dovrà indirizzare eventuali contestazioni su tale classificazione direttamente all’INPS, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per tali ricorsi. Dopo la liquidazione del verbale ispettivo da parte della Sede INAIL competente, avverso i provvedimenti emessi dall’INAIL riguardanti l’inquadramento nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall’INAIL, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. 12/12/2000 e di decorrenza dell’inquadramento disposto ai sensi dell’art. 49 della L. 88/89, il datore di lavoro può presentare, ai sensi del DPR n. 314/2001, motivato ricorso al Presidente INAIL nel termine di 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati e con le modalità dell’art. 4 del succitato D.P.R. 314/2001. Il ricorso al Presidente INAIL deve essere proposto per il tramite della Direzione regionale competente per territorio esclusivamente con modalità telematica entro il termine di 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dall’art. 45 del T.U. n. 1124/1965. Nel caso il verbale accerti la mancata denuncia ai sensi dell’art. 12 T.U. n. 1124/1965, avverso la diffida ad adempiere notificata dalla competente Sede INAIL è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 16 T.U. n. 1124/1965. Il datore di lavoro può presentare ricorso dinnanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.c. per controversie afferenti le retribuzioni imponibili.»
TESTO ATTUALE
«Ricorsi aventi ad oggetto l’applicazione delle tariffe dei premi La Sede INAIL provvederà a richiedere formalmente con successivo provvedimento quanto dovuto per premi e accessori (sanzioni civili e interessi), in relazione a quanto forma oggetto del presente verbale di accertamento. Dopo la liquidazione del verbale ispettivo da parte della Sede INAIL competente che emette e notifica il relativo provvedimento di richiesta dei premi e/o connesse sanzioni e somme aggiuntive, ai sensi del D.P.R. 314/2001, come modificato dalla Legge 13 dicembre 2024 n. 203, il datore di lavoro, ove il provvedimento riguardi a) la classificazione delle lavorazioni b) l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro c) la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie d) l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall’articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88 può ricorrere alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. Tali ricorsi sono decisi dai responsabili delle strutture competenti e devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti comporta per il datore di lavoro l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 45 del Testo Unico n.1124/65. Il datore di lavoro può ricorrere alla Sede territoriale dell’INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa Sede concernenti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Tali ricorsi sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.
Ricorsi in materia di inquadramento nelle gestioni tariffarie disposto dall’INPS
L’INAIL adotta la classificazione aziendale individuata dall’INPS (art. 49 comma 1 lettera e) L. n. 88/89. Il datore di lavoro dovrà indirizzare eventuali contestazioni su tale classificazione direttamente all’INPS, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per tali ricorsi.
Ricorsi in materia di retribuzioni imponibili
Per controversie afferenti alle retribuzioni imponibili, il datore di lavoro può presentare ricorso dinnanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.c.»

Va notato, in primis, che l’Istituto conferma quanto contenuto nel precedente format di verbale con riferimento al fatto che vengono indicati tutti i ricorsi possibili, a prescindere dal fatto che vi sia realmente un addebito per il quale sia possibile formulare una determinata impugnazione.

Spieghiamoci più chiaramente: ove, ad esempio, non vi sia alcun addebito riferito alla materia dell’inquadramento settoriale, comparirà comunque il paragrafo: “Ricorsi in materia di inquadramento nelle gestioni tariffarie disposto dall’INPS”.

Tale indicazione appare, invero, non del tutto in linea con quanto contenuto nella circolare INL n. 4/2019, dedicata a “Verbalizzazione accertamenti – indicazioni sulla corretta individuazione dei mezzi di impugnazione”. In tale nota di prassi, infatti, si legge che «appare opportuno che vengano adeguati i sistemi gestionali in uso, anche al fine di agevolare l’associazione delle avvertenze sui mezzi di tutela esperibili alla tipologia di contestazione mossa».

In realtà, però, tale indicazione è riferita essenzialmente alle vigilanze congiunte ovvero svolte da INPS, INAIL e ITL: in tal caso, infatti, l’Ispettorato scrive che «Nel caso in cui alle attività di verifica partecipi esclusivamente personale ispettivo specializzato nella materia contributiva e l’accertamento abbia ad oggetto anche illeciti amministrativi si ritiene assolutamente necessario articolare l’unico verbale adottato in “sezioni” separate cui corrispondano i diversi strumenti di tutela attivabili».

A ciò si aggiunge che, salvo nel caso del ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, non si tratta di vere e proprie indicazioni per ricorsi, ma di avvertenze, stante che l’atto da impugnare non è il verbale, come vedremo meglio tra poco.

Sui ricorsi in materia di tariffa

Va notato che le indicazioni riferite ai ricorsi in materia tariffaria riportano anche casi che difficilmente vengono riscontrati in ambito ispettivo, quali l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni e igiene dei luoghi di lavoro o i provvedimenti emessi dalla Sede INAIL concernenti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, al fine di fornire completa informativa circa i ricorsi possibili.

Sempre con riferimento ai contenziosi in materia tariffaria, assume particolare importanza l’indicazione che il ricorso va rivolto contro il provvedimento di liquidazione del verbale[2].

Non è, infatti, infrequente che venga impugnato direttamente il verbale, nell’errata convinzione che tale ricorso sia necessario al fine di garantire il DURC, mentre in realtà, come noto, nessun riflesso sulla regolarità contributiva ha un verbale non liquidato: in tal senso, è auspicabile che il nuovo testo limiti al massimo i casi di contenziosi inammissibili, il che è, del resto, anche lo scopo della procedura informatica a supporto dei datori di lavoro che intendono impugnare.

Non c’è il contenzioso sull’obbligo, ma c’è una ragione

Indubbiamente, quanto riportato sui verbali INAIL oggi è ben più chiaro di ciò che avveniva in passato.

Tale valutazione non deriva solo da quanto contenuto nella parte dedicata ai ricorsi in materia tariffaria, che chiarisce con precisione qual è l’atto impugnabile e quali sono i termini dell’impugnazione, oltre ovviamente ai nuovi organi cui rivolgersi, ma anche dal fatto che il nuovo format pone con maggiore evidenza la distinzione tra addebiti in materia di rischio, verbali sulla retribuzione imponibile e sull’inquadramento gestionale, contenuti ora in paragrafi diversi.

Un altro punto sul quale occorre attirare l’attenzione è il fatto che non è più prevista l’indicazione circa i ricorsi in materia di obbligo assicurativo.

A tale proposito va ricordato che l’art. 16, D.P.R. n. 1124/1965, recita (commi 1-3): «L’Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell’art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro con modalità telematiche, fissandogli il termine di dieci giorni per l’adempimento.

Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall’Istituto assicuratore, a decorrere dall’inizio dei lavori.

Contro la diffida dell’Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, alla Sede territorialmente competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro»[3].

Nel caso di verbale ispettivo, pertanto, ove l’ispettore acquisisca la denuncia di esercizio o di variazione relativa a un cliente non assicurato o a un soggetto non tutelato per una ditta che ha già un codice cliente, non sarà possibile esperire alcun contenzioso amministrativo, poiché non vi sarà la diffida ad assicurarsi e, quindi, mancherà l’atto impugnabile.

Del resto, la diffida ex art. 16, TU, è proprio l’invito a presentare quella denuncia di esercizio o di variazione che il soggetto ha già sottoscritto in sede di vigilanza ispettiva e, quindi, il ricorso amministrativo all’ITL non sarà possibile, né si potrà impugnare il successivo provvedimento dell’Istituto di liquidazione del verbale, poiché il contenzioso sarebbe inammissibile.

Va, inoltre, ricordata la prevalenza del ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro nel caso di obbligo assicurativo che, in realtà, sia conseguenza di un verbale in materia di sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro: si pensi al caso in cui venga riqualificato un lavoratore autonomo occasionale e, in conseguenza di tale verbale, vi sia obbligo assicurativo.

In tale ipotesi, non sarà possibile instaurare alcun contenzioso ex art. 16, TU, poiché il ricorso corretto è quello al Comitato Regionale: ove tale contenzioso venga accolto e il rapporto di lavoro ritorni nuovamente a essere di tipologia autonomo-occasionale, ne deriverà la mancanza di obbligo assicurativo.

Tale indicazione è contenuta nella circolare INL n. 4/2019, già citata, ove si legge che «il ricorso ex art. 16 può essere trattato nel merito solo se con lo stesso non si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro ma unicamente i presupposti dell’obbligo assicurativo in relazione alla tipologia di attività tutelata; in tal caso, infatti, la differenza tra le questioni oggetto di impugnativa esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due ricorsi».

Alla luce di tale indicazione, nonché del fatto che né il verbale né il successivo provvedimento INAIL sono impugnabili per questioni concernenti l’obbligo assicurativo, appare corretta la scelta dell’INAIL di omettere ogni riferimento al contenzioso in materia di obbligo nel format in uso per i verbali ispettivi.

Gli altri contenziosi: conclusioni

Le indicazioni contenute nei verbali ispettivi INAIL relative ai contenziosi sono di grande importanza perché i ricorsi INAIL che derivano da verbali ispettivi (anche se non necessariamente vengono impugnati i verbali) sono piuttosto complessi.

In un addebito INAIL vi possono essere tipologie che comportano ricorsi in termini diversi, a organi diversi e con l’impugnazione di atti differenti, che il format ben riporta.

Elenchiamo a tale proposito:

  • contenziosi rivolti alle Direzioni regionali INAIL: da presentare entro 30 giorni dal provvedimento di liquidazione del verbale in materia tariffaria;
  • ricorsi rivolti all’INPS in materia di inquadramento settoriale;
  • contenziosi da presentare al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro: entro 30 giorni dal verbale (o in un termine più lungo calcolato sempre dal verbale)[4] in materia di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro;
  • ricorsi all’ITL in materia di obbligo assicurativo: da presentare entro 10 giorni contro la diffida ex art. 16, TU, non riportati peraltro sul verbale, secondo quanto illustrato;
  • contenziosi da rivolgere solo al giudice ordinario in materia di addebiti contributivi.

È evidente, quindi, che l’attenta lettura delle avvertenze riportate sul verbale, ora indubbiamente semplificate, consente ai professionisti e alle aziende di individuare il percorso più idoneo al fine di tutelare gli interessi del datore di lavoro.

Ciò vieppiù perché, normalmente, nei verbali INAIL gli addebiti sono più di uno e in materie diverse e, quindi, differenti sono anche i ricorsi.

Da ultimo, va ricordato che il contenzioso assume grande importanza anche al fine di mantenere il DURC, tenuto conto che il D.M. 30 gennaio 2015, prevede che la regolarità contributiva sussiste comunque, fra l’altro, nel caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso.

Attenzione, però, perché l’INAIL, con riferimento ai ricorsi in materia tariffaria, ha precisato che, ove essi siano inammissibili, la regolarità contributiva non viene concessa nemmeno nelle more della pronuncia di inammissibilità: una ragione in più per leggere attentamente quanto riportato sui verbali.


[1] Va precisato che il presente contributo si riferisce alle avvertenze sui verbali ispettivi. In sede di provvedimento, la parte sui ricorsi deve ancora essere aggiornata.

[2] Sul tema di cosa si può chiedere nel ricorso, si veda F. Vazio, “Ricorsi INAIL in materia tariffaria: cosa chiedere? E perché?”, in La circolare di lavoro e previdenza, n. 17/2026.

[3] Il testo è tratto da Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – D.P.R. 1124/1965 – Proposta di lettura integrata, ed. INAIL, 2024.

[4] A oggi, nella parte relativa al ricorso al Comitato Regionale, si legge che il ricorso dev’essere presentato nel termine di 30 giorni decorrenti:

«– dalla data di ricezione del presente atto [verbale, N.d.A.] qualora lo stesso non contenga violazioni oggetto di diffida o di diffida “ora per allora”;

– dal 16° giorno dalla ricezione del presente atto qualora lo stesso non contenga violazioni oggetto di diffida, ma violazioni oggetto di diffida “ora per allora” ed eventualmente anche violazioni oggetto di notificazione di illecito amministrativo ex artt. 14 e 16, L. n. 689/1981;

– dal 46° giorno dalla ricezione del presente atto qualora lo stesso contenga violazioni oggetto di diffida e, eventualmente, anche violazioni oggetto di diffida “ora per allora” e/o di notificazione di illecito amministrativo ex artt. 14 e 16, L. n. 689/1981;

– dal 121° giorno dalla ricezione del presente atto qualora lo stesso contenga violazioni ex articolo 3 comma 3-ter, D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002 n. 73, in materia di lavoro sommerso, oggetto di diffida e/o, eventualmente, anche di diffida “ora per allora”».

L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza

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