Esonero contributivo per assunzioni di madri di almeno 3 figli prive di impiego da almeno 6 mesi

L’INPS, con circolare n. 82 del 29 luglio 2026, ha offerto indicazioni sull’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, riconosciuto ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli minorenni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, previsto dall’art. 1, commi 210-213, Legge n. 199/2025.

Le lavoratrici devono soddisfare i requisiti al momento dell’assunzione. Viene precisato che l’esonero spetta anche alle lavoratrici che hanno figli in adozione o in affidamento, compresi i periodi di pre-affido o preadozione.

La circolare chiarisce che per prive di impiego si intendono le lavoratrici svantaggiate che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”, facendo quindi riferimento alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato).

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120, c.c.;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 29, D.Lgs. n. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol;
  • il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo previsto dall’art. 25, comma 4, Legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al D.L. n. 103/1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi.

L’esonero contributivo spetta in caso di:

  • assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, per 12 mesi dalla data di assunzione;
  • trasformazione di un rapporto di lavoro a termine già agevolato, per 18 mesi dalla data della prima assunzione;
  • assunzione a tempo indeterminato, per 24 mesi dalla data di assunzione.

L’esonero in argomento spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

L’INPS precisa, inoltre, che l’esonero non è sussumibile nella disciplina di cui all’art. 107, TFUE, relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali.

Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 212, Legge di Bilancio 2026, l’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, l’eventuale residua disponibilità delle risorse e per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, esclusivamente con modulo di istanza on-line “ELM3”, disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)” – la domanda di ammissione all’agevolazione.

La circolare indica anche le modalità di compilazione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens, nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens e nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens.

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