In vigenza della vecchia tariffa, l’INAIL aveva affrontato un forte contenzioso in materia di decorrenza dei reinquadramenti. Con il dettato tariffario decorrente dal 2019 il contenzioso sembrava essere ormai archiviato, poiché la norma era chiara nel prevedere la retroattività nel caso in cui l’INAIL si fosse discostato dall’inquadramento INPS. Ora, però, cambia tutto e, invero, diviene più complicato, perché, qualora l’errore sia dall’origine, la decorrenza ordinaria sarà dal corrente, a meno che il datore di lavoro non abbia presentato una denuncia di attività errata, mentre rimane l’obbligo per l’azienda di denunciare tutte le variazioni di inquadramento all’INPS. Ove il datore di lavoro o il professionista non se ne ricordino, l’Istituto può richiedere eventuali premi arretrati gravati dalle sanzioni civili. Vediamo le nuove disposizioni con qualche esempio.
Un passato controverso, un presente apparentemente chiaro
Come noto, fin dal D.Lgs. n. 38/2000, l’inquadramento INAIL dev’essere uguale a quello INPS.
Ove, pertanto, una ditta sia inquadrata all’INPS all’Industria dev’essere inquadrata in INAIL allo stesso settore e non a una delle altre 3 gestioni tariffarie, ovvero Artigianato, Terziario e Altre attività.
Il problema si pone qualora l’Istituto assicuratore abbia inquadrato l’azienda a una gestione diversa da quella INPS ed evidentemente non abbia verificato all’interno degli archivi INPS la congruenza, perché l’inquadramento errato porta a un tasso, a parità di attività, spesso molto diverso.
In vigenza della tariffa approvata con D.M. 12 dicembre 2000, vi era stato un notevole contenzioso relativo alla decorrenza degli eventuali reinquadramenti: l’INAIL sosteneva che l’inquadramento doveva essere identico tra INAIL e INPS per natura e decorrenza, indipendentemente dalla responsabilità dell’errore e, quindi, anche nel caso ove l’azienda avesse indicato l’inquadramento correttamente e fosse stato l’INAIL a sbagliare[1].
Con la tariffa approvata con D.I. 27 febbraio 2019, i problemi sembravano essere risolti.
Ecco il testo dell’articolo delle MAT riferito alla rettifica d’ufficio (art. 7, commi 1 e 2):
«1. L’INAIL, accertato in qualsiasi momento che l’inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/89, la rettifica dell’inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della Legge n. 88/89 e dell’articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ed ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’INPS, ai sensi delle citate disposizioni».
Tutto sembrava chiaro e, invero, il contenzioso sembrava essere sopito.
Del resto, l’indicazione normativa era chiara: l’inquadramento decorreva «dalla data del provvedimento adottato dall’INPS».
Da oggi, però, cambia tutto: vediamo perché.
Ora cambia tutto: la nuova norma
Un po’ inaspettatamente, l’Istituto ha, tuttavia, adottato tramite il CdA la determina n. 146/2025, che ha completamente cambiato la disciplina del reinquadramento, avvicinandola a quella prevista per le classificazioni.
La delibera è stata recepita in un apposito Decreto ministeriale (D.I. 2 aprile 2026).
Vediamo il nuovo testo dell’articolo riferito alla rettifica d’ufficio, con l’avvertenza che nella rettifica su istanza del datore di lavoro (art. 8, pure modificato), i principi sono gli stessi.
«L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
1. L’INAIL, accertato in qualsiasi momento che l’inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/89, la rettifica dell’inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della Legge n. 88/89 e dell’articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Per i datori di lavoro di cui al precedente comma 2 e per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’INPS di cui al comma 3 dell’articolo 4, il provvedimento di rettifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatto inquadramento doveva essere applicato:
a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l’erronea o incompleta denuncia;
b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. È facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l’applicazione dell’articolo 2033 del Codice civile».
Non sfugge l’importanza dell’innovazione legislativa, che assimila il meccanismo residuale già previsto per le ditte “non INPS” a quello generale, poiché buona parte dell’attività ispettiva INAIL è mirata alla verifica degli inquadramenti settoriali, oltre che delle voci tariffarie adottate.
L’accertamento ispettivo INAIL maggiormente frequente è, infatti, la verifica di rischio assicurato ovvero quell’attività specifica dell’Istituto per garantire un’uniforme applicazione delle tariffe dei premi sul territorio nazionale, che consiste nella verifica della corretta attribuzione della gestione tariffaria e della voce di lavorazione denunciata in relazione all’attività effettivamente svolta e al conseguente calcolo del premio dovuto.
Insomma: i casi di inquadramento errato sono frequenti e occorre capire come l’Istituto adesso si comporterà.
Vediamolo attraverso l’analisi della circolare che illustra le novità, ovvero la n. 28/2026.
Retroattività solo quando l’azienda ha denunciato attività errata
Diciamolo subito: se l’Istituto svolgerà in sede di inizio attività le verifiche che la tariffa lo obbliga a fare, problemi non ce ne saranno.
Infatti, è rimasto in vigore l’art. 5, MAT. Esso prevede che, al fine di consentire il pagamento anticipato dei premi assicurativi dovuti: «l’INAIL provvede in via provvisoria all’inquadramento dei datori di lavoro per i quali, alla data dell’inizio dell’attività denunciata, non sia stata ancora disposta dall’INPS la classificazione aziendale ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/89».
La norma prosegue stabilendo che: «qualora la classificazione aziendale disposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/89 risulti diversa dall’inquadramento provvisorio effettuato ai sensi del comma 1, l’INAIL provvede alle necessarie rettifiche, con decorrenza dalla data d’inizio dell’attività».
È il caso di ricordare che, generalmente, l’inquadramento INAIL anticipa quello INPS e l’azienda indica un settore presunto sulla denuncia d’esercizio.
Successivamente l’INPS assegna l’inquadramento e l’INAIL dovrebbe controllare se esso è corretto o, meglio, se esso coincide con quello adottato presso l’Istituto assicuratore.
Tale controllo è espressamente previsto nella circolare INAIL n. 9/2002, richiamata dall’odierna nota di prassi, ove si legge che: «Al fine di accertare tempestivamente le eventuali discordanze tra l’inquadramento provvisorio e la classificazione aziendale disposta dall’INPS, si dispone che, a partire dal trentesimo giorno successivo alla denuncia dei lavori, siano effettuati, almeno con cadenza mensile, accessi mirati negli archivi locali dell’INPS».
Ove l’Istituto compia tempestivamente tale verifica non vi sarà (appunto) nessun problema e, qualora l’inquadramento INPS sia diverso da quello provvisorio INAIL, il reinquadramento sarà effettuato dall’origine.
Tale principio viene ribadito dalla circolare, che, però, non indica un termine entro il quale la verifica possa essere considerata tempestiva e, quindi, retroattiva. Saranno probabilmente le Direzioni regionali, previo raccordo con la Direzione Centrale, a dare indicazioni in tal senso alle sedi dipendenti.
Una cosa, però, è certa: ove l’Istituto trascuri la verifica e l’inquadramento sbagliato emerga a distanza di anni, il reinquadramento non potrà essere retroattivo, salvo il caso in cui ricorrano contestualmente le fattispecie di erroneo inquadramento tariffario ed errata classificazione delle lavorazioni derivante da una denuncia erronea o incompleta del datore di lavoro, che ha comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto.
La domanda sorge spontanea: quando è stato il datore di lavoro a fuorviare l’INAIL?
Partiamo da un punto che la circolare chiarisce senza alcun dubbio: ove il datore di lavoro indichi come settore presunto una gestione che poi risulta diversa da quella assegnata dall’INPS, l’errore non è certo colpa dell’azienda.
Aggiungiamo un altro punto: non esiste nessun onere dell’azienda di comunicare che l’inquadramento attribuito dall’INPS è diverso da quello provvisoriamente assegnato dall’INAIL, perché tocca all’Istituto assicuratore effettuare le dovute verifiche, a differenza di ciò che si dirà tra poco a proposito del caso di variazione.
Quindi, è evidente che il caso in cui l’errato inquadramento sia colpa del datore di lavoro si riscontra ove quest’ultimo abbia denunciato l’attività in modo errato e tale denuncia abbia fuorviato l’Istituto sull’inquadramento.
Analizziamo un caso concreto.
ESEMPIO
Un datore di lavoro denuncia «commercio all’ingrosso di vini» all’INAIL e indica come settore presunto il Terziario, in cui l’Istituto lo inquadra.
In realtà l’azienda effettua «produzione di vini» ed è inquadrata dall’origine all’INPS alla gestione Industria.
In questo caso è indubbio che vi è un’errata denuncia di attività da parte del datore di lavoro, che, fra l’altro, assume valenza decisiva ai fini dell’inquadramento, oltre che della classificazione.
Il datore di lavoro sarà, pertanto, reinquadrato alla gestione Industria dall’origine e gli sarà applicata la voce di tariffa 1413, che presenta un tasso significativamente superiore alla voce del settore Terziario riferita al commercio (0116), con richiesta al datore di lavoro di premi e sanzioni arretrati[2].
Ove, però, non si rientri in tale caso, ossia il datore di lavoro non abbia fuorviato attraverso una denuncia di attività errata l’INAIL, causando quindi un errato inquadramento e una classificazione sbagliata, non può che dirsi che il reinquadramento decorrerà “dal corrente”, ove il premio versato sia inferiore al dovuto (e, quindi, l’INAIL non potrà chiedere i premi arretrati).
Viceversa, appare evidente che, ove il datore di lavoro, ancora una volta, non abbia fuorviato l’istituto con una denuncia di attività errata e il premio versato sia superiore al dovuto, il reinquadramento dovrà essere retroattivo, perché si rientrerà nell’ipotesi di «erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto».
Variazione di inquadramento: qui è tutto diverso, è sempre retroattiva
La circolare INAIL n. 28/2026 distingue nettamente l’ipotesi di rettifica di un inquadramento sbagliato (ovvero più correttamente di una gestione INAIL diversa dall’inquadramento INPS) dal caso in cui presso l’INPS l’inquadramento cambi.
In questo caso, il principio è esattamente opposto a quello in materia di rettifica: infatti, la circolare è chiara nel ricordare che l’art. 6, MAT, non è mutato.
Vediamolo (commi 1-3):
«1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall’articolo 12, commi 3 e 4, del Testo Unico apposite denunce per ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all’articolo 3.
2. Le denunce di cui al comma 1 devono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche.
3. Per le variazioni disposte dall’INPS ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il nuovo inquadramento ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni. Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza, l’INAIL applica la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il nuovo inquadramento».
È, quindi, assolutamente essenziale che il datore di lavoro comunichi all’INAIL ogni mutamento di inquadramento presso l’INPS, perché, ove non lo faccia e il premio che egli continua a versare sia inferiore al dovuto, non solo dovrà versare i premi arretrati dalla data in cui l’INPS ha modificato l’inquadramento, ma anche le sanzioni civili.
Non vi è solo il caso in cui il datore di lavoro abbia radicalmente modificato l’attività, come quando da agenzia immobiliare diventi impresa edile e, quindi, passi da Terziario a Industria, ma anche l’ipotesi in cui per il superamento dei limiti dimensionali esso passi dal settore Artigianato a quello dell’Industria.
In questo caso, tra l’altro, le modificazioni non riguarderanno solo la gestione applicabile, ma anche le modalità di versamento del premio per soci, collaboratori e coadiuvanti, che non verseranno più a premio fisso e, naturalmente, viene meno l’applicabilità degli sconti previsti per il settore artigiano.
La circolare ricorda, perciò, che le modifiche soggettive e oggettive che determinano la variazione della classificazione aziendale originariamente disposta dall’INPS e, di conseguenza, dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie, devono essere denunciate all’INAIL dal datore di lavoro, nei termini previsti dall’art. 12, D.P.R. n. 1124/1965, in attuazione dell’art. 2, comma 4, D.L.gs. n. 38/2000.
La circolare stabilisce, perciò, che «in caso di variazione della classificazione aziendale disposta dall’INPS ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l’INAIL uniforma l’inquadramento tariffario a quello previdenziale e adotta un provvedimento di variazione del rapporto assicurativo; il nuovo inquadramento nella gestione tariffaria ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’INPS» ed è, quindi, retroattivo.
La norma ha un senso.
Infatti, mentre l’art. 5, MAT, prevede che l’INAIL controlli inizialmente quale inquadramento è stato adottato dall’INPS e vi si conformi, non è previsto tale obbligo nel caso della variazione, che, anzi, dev’essere tassativamente comunicata dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore.
Sintesi operativa
Riassumiamo, quindi, le ipotesi che destano maggiore interesse per i datori di lavoro e i professionisti che li assistono ossia quelle in cui è possibile per l’INAIL richiedere premi e sanzioni arretrate in conseguenza di un inquadramento non corretto.
Ciò può avvenire:
- nel caso di rettifica di un inquadramento iniziale qualora l’errata denuncia di attività (non la gestione provvisoriamente indicata!), congiunta a un inquadramento errato, abbia provocato un’omessa liquidazione di premio per differenza di tassazione;
- nel caso di variazione di inquadramento presso l’INPS, qualora il datore di lavoro non lo abbia comunicato all’INAIL e abbia continuato a versare un premio inferiore al dovuto, anche qualora l’attività non sia modificata, ma l’azienda abbia semplicemente superato i limiti dimensionali e sia passata nel settore Industria in luogo dell’Artigianato.
Conclusioni
La nuova disciplina INAIL è certamente più favorevole per i datori di lavoro, perché limita la possibilità di richiedere i premi arretrati nel caso di errore non dovuto a inesatta o omessa denuncia da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, essa impone particolare attenzione ai professionisti nel comunicare correttamente l’attività e nel rendere nota immediatamente all’Istituto ogni modificazione dell’inquadramento successiva a quella iniziale per evitare la richiesta di premi e sanzioni.
Non sfugge, poi, un altro punto: vero è che i datori di lavoro non hanno alcun obbligo di comunicare il settore attribuito dall’INPS anche qualora sia diverso da quello comunicato in via presunta all’INAIL e attribuito dall’Istituto assicuratore, ma è pur vero che è del tutto consigliabile farlo.
Nessun problema vi è ovviamente qualora l’INAIL effettui i controlli dovuti e si avveda dell’errato inquadramento, perché, se ciò avverrà nell’immediatezza, la gestione sarà rettificata dall’origine, ma, ove ciò avvenga a distanza di tempo, è assai probabile che l’Istituto possa disporre una verifica ispettiva sia nel caso in cui residui un notevole credito a favore dell’azienda sia qualora il premio versato sia inferiore al dovuto, affinché i funzionari di vigilanza verifichino esattamente quale sia l’attività svolta.
Ciò anche perché (non dimentichiamolo), se è vero che l’inquadramento INAIL è uguale a quello INPS, pur vero è che anche quest’ultimo può essere sbagliato e, non a caso, l’INL, con la circolare n. 7/2020[3], redatta con il contributo del Centro Studi attività ispettiva, ha indicato esattamente quale debba essere il comportamento dell’ispettore INAIL o ITL qualora si avveda, ad esempio, che un’azienda inquadrata all’INPS al settore Terziario effettui in realtà un’attività produttiva.
Il funzionario dovrà interessare l’INPS attraverso una specifica procedura e non è affatto da escludere (anzi, è probabile) che venga disposta una verifica congiunta.
Pare evidente, quindi, la necessità sia di comunicare sempre all’INAIL ogni discrasia sull’inquadramento tra l’Istituto assicuratore e l’INPS sia di vigilare affinché l’attività svolta dall’azienda sia congruente con l’inquadramento attribuito dall’INPS.
[1] Cfr. sul tema F. Vazio, “Inquadramenti INAIL: addebiti, premi, sanzioni e ricorsi”, in Strumenti di lavoro, n. 4/2017. Cfr. al riguardo, fra le altre, la pronuncia (sfavorevole all’INAIL) di Cass. n. 12784/2024.
[2] Voce 1411 Industria tasso medio 32,78‰ “Produzione di vini, ad es. pigiatura dell’uva, trattamento, manipolazione, miscelazione, taglio e invecchiamento, anche limitatamente a singole operazioni; vini liquorosi, ad es. marsala; vini speciali e aromatizzati, ad es. vermouth; aceti; bevande fermentate e non distillate, ad es. sidro, idromele, sakè; aperitivi a base di vino. Esclusa la produzione di birra per la quale v. voce 1412”.
Voce 0116 Terziario tasso medio 12,45‰ “Commercio di merci e generi alimentari con attrezzature motorizzate di movimentazione merci; comprese le eventuali fasi di progettazione e controllo qualità di merci commissionate a terzi; esclusa la vendita prevista in altre voci, per la quale v. riferimenti specifici. Escluse le attività di produzione o di trasformazione”.
[3] Circolare INL n. 1/2020, “Attività di vigilanza – Inquadramento previdenziale – Istruzioni operative per il personale ispettivo”.
