La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 30 maggio 2025, n. 14584, ha stabilito che nel giudizio avente ad oggetto l’opposizione a verbale ispettivo in materia di obbligazioni contributive, il mancato riscontro documentale delle trasferte e delle spese sostenute dai lavoratori – come pure l’assenza di pezze giustificative – legittima l’Amministrazione a disconoscere l’esonero contributivo, non essendo sufficiente la mera produzione di moduli autorizzativi interni. L’eventuale eccessiva durata del procedimento ispettivo non rileva, ai fini dell’invalidazione dell’accertamento, trattandosi di vizio meramente formale irrilevante nel giudizio sull’an della pretesa contributiva.
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