Il Consiglio di Stato interviene sui poteri di disposizione dell’ITL

Il Consiglio di Stato, Terza sezione, con sentenza n. 4969 del 22 giugno 2026, ha riconosciuto un’ampia portata al potere di disposizione dell’ITL, previsto dall’art. 14, D.Lgs. n. 124/2004.

La controversia riguardava un’impresa operante nella distribuzione di prodotti surgelati che applicava correttamente il CCNL Commercio, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A seguito di un accesso ispettivo, l’ITL aveva, tuttavia, accertato che 8 dipendenti erano esposti, nello svolgimento delle proprie mansioni, a temperature comprese tra -20 e -24 gradi, condizione per cui il CCNL applicato non prevedeva un’indennità.

Il rischio derivante dal microclima freddo risultava anche dal DVR aziendale e dai giudizi di idoneità formulati dal medico competente. Vista l’assenza di una specifica indennità nel CCNL Terziario, l’ITL aveva ordinato all’impresa di introdurre, mediante un accordo collettivo aziendale, un’indennità per l’esposizione al freddo, assumendo come parametro di riferimento il trattamento previsto dal CCNL Alimentari.

Il TAR Veneto aveva annullato la disposizione, ritenendo che il potere ispettivo potesse essere esercitato soltanto in presenza della violazione di un obbligo puntualmente stabilito dalla legge o dal contratto collettivo applicato, ma non assistito da una specifica sanzione.

Il Consiglio di Stato ha, invece, riformato la decisione e dichiarato legittimo il provvedimento dell’ITL. Secondo i giudici, l’art. 14, D.Lgs. n. 124/2004, attribuisce al personale ispettivo il potere di adottare provvedimenti immediatamente esecutivi in tutti i casi in cui vengano riscontrate irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale non già soggette a sanzioni penali o amministrative. La nozione di “irregolarità” non comprende soltanto la violazione formale di una disposizione di legge o di una clausola del CCNL applicato, ma può estendersi anche all’inadeguatezza sostanziale del trattamento economico rispetto alle mansioni effettivamente svolte. L’ITL può quindi verificare se la retribuzione, pur conforme al contratto collettivo formalmente pertinente al settore aziendale, rispetti concretamente i principi di proporzionalità e sufficienza sanciti dall’art. 36, Cost.

La corretta applicazione del CCNL di settore non costituisce, pertanto, una garanzia assoluta per il datore di lavoro: particolari caratteristiche qualitative o quantitative della prestazione possono rendere insufficiente il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva. In tale valutazione l’Ispettorato può utilizzare le disposizioni economiche contenute in CCNL relativi a settori o attività affini, non per applicarle automaticamente o analogicamente, ma come parametri equitativi per individuare un trattamento coerente con la specifica prestazione lavorativa. Nel caso esaminato, il CCNL Alimentari rappresentava un termine di confronto attendibile, perché contemplava un’indennità destinata proprio ai lavoratori esposti alle basse temperature.

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, precisato che l’ITL non si sostituisce alle parti sociali e non esercita direttamente il potere di contrattazione, ma il provvedimento ispettivo realizza una forma di “coazione indiretta”: sollecita l’impresa a eliminare l’irregolarità, lasciando alla successiva autonomia negoziale la conclusione o la modifica dei contratti individuali o collettivi. Per questa ragione è stato ritenuto legittimo l’ordine di stipulare un accordo aziendale che definisse l’indennità, mantenendo fermo il CCNL Commercio applicato dall’impresa.

La disposizione ispettiva assume anche una funzione collaborativa, preventiva e deflattiva del contenzioso: permette di correggere spontaneamente l’irregolarità prima che i lavoratori debbano rivolgersi al giudice ordinario per ottenere l’adeguamento della retribuzione.

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